C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo del calciatore Simone Poderini e della U.S.D. Monterchiese avverso la squalifica inflitta al medesimo calciatore dal G.S. Territoriale fino al 28 dicembre 2024 (15 mesi) (C.U. n. 21 del 28.09.2023)

Oggetto: Reclamo del calciatore Simone Poderini e della U.S.D. Monterchiese avverso la squalifica inflitta al medesimo calciatore dal G.S. Territoriale fino al 28 dicembre 2024 (15 mesi) (C.U. n. 21 del 28.09.2023)

Avverso il provvedimento di squalifica a tempo determinato, fino al 28 dicembre 2024, comminato dal Giudice Sportivo Territoriale (con delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 28.09.2023) con la motivazione “espulso per aver offeso e minacciato il D.G., alla notifica correva verso l’arbitro e con una forza tale da fargli perdere parzialmente l’equilibrio e senza farlo cadere, gli dava due colpi dietro la schiena a mano aperta provocandogli leggero dolore”, viene proposto reclamo, in proprio, dal calciatore Simone Poderini con pec del 06 ottobre 2023, nonché dalla U.S.D Monterchiese, in persona del Presidente p.t., con successiva pec del 09 ottobre 2023. I suddetti reclami presentano identico contenuto, censurando i medesimi la decisione impugnata sotto i seguenti profili: in punto di fatto, l’inesatta rappresentazione della condotta del calciatore; in punto di diritto, la necessità di rideterminare la squalifica in riferimento alla reale condotta posta in essere dal calciatore. Sotto il primo profilo, rilevano i reclamanti che la dinamica dei fatti rappresentata dal direttore di gara in sede di prima refertazione risulta inesatta, poiché l’arbitro ha omesso di narrare l’antefatto da cui ha avuto origine l’episodio contestato, e cioè lo sviluppo di uno scambio di battute tra il Poderini e lo stesso arbitro, che ha indispettito il calciatore portandolo, in ragione delle espressioni utilizzate e del tono tenuto dal direttore di gara, a reagire in malo modo “applaudendolo e complimentandosi in modo ironico” e ottenendo, come successiva risposta dal direttore di gara, l’ulteriore affermazione “stai zitto non sai chi sono io”. A tale espressione il Poderini ha risposto, a dire dei reclamanti, in modo sarcastico, rivolgendosi all’arbitro con le seguenti parole “sì che lo so, sei un cretino come me, sennò non eravamo in seconda categoria”, venendo quindi espulso. Innervosito per la prima espulsione in carriera, il Poderini si è quindi tolto in guanti porgendo ironicamente la mano al direttore di gara, il quale ha così motivato il rifiuto : “io a quelli come lei la mano non gliela do”. A questo punto il Poderini, evidentemente infastidito dall’atteggiamento assunto dal direttore di gara, con la mano rimasta protesa in avanti in attesa della stretta di mano negata dall’arbitro, ha colpito con due pacche la spalla di quest’ultimo, simulando sarcasticamente di congratularsi e ricordandogli il ruolo e la funzione dallo stesso svolta. Al che, gettati i guanti a terra affinché il compagno potesse sostituirlo nel ruolo di portiere per i minuti finali della partita, si è poi diretto verso lo spogliatoio senza avere più contatti con il direttore di gara. In punto di diritto, i reclamanti, pur consapevoli del valore di fede privilegiata attribuito dalle Carte Federali ai rapporti di gara, chiedono che la Corte valuti la possibilità di ammettere, in via istruttoria, le richieste prove orali (prova per testi e istanza di audizione) e scritte (richiesta di supplemento di rapporto arbitrale), così da consentire al calciatore di potersi difendere offrendo al Giudicante una diversa prospettiva dell’accaduto, e ciò in quanto la severità del provvedimento impugnato, oltre a provocare conseguenze esiziali per la carriera del giocatore, si riflette altresì sulla sfera privata dello stesso, dal momento che la squalifica inflitta ha prodotto un eccezionale clamore mediatico ed è perfino stata riportata su alcuni quotidiani. La condotta del Poderini, infatti, così come narrata dai reclamanti, risulta difforme al contenuto del referto di gara: innanzitutto, la gravità delle offese pronunciate dal calciatore appare sicuramente più lieve rispetto a quelle indicate dal D.g., essendosi il primo limitato ad applaudire e a complimentarsi ironicamente con il secondo, condendo tale atteggiamento con frase dal contenuto chiaramente canzonatorio, mentre non vi è evidenza di minacce e di ingiurie così come invece viene indicato nell’atto ufficiale; in secondo luogo, non è vero che il calciatore ha attinto il direttore di gara alla schiena, poiché il contatto è avvenuto frontalmente e si è risolto in due pacche sulla spalla volte ad accentuare il tono sarcastico dei complimenti per l’operato arbitrale. Alla luce di quanto sopra, ritengono i reclamanti che non sussistono ragioni e/o motivi per determinare un inasprimento della pena base, pari ad 8 giornate di squalifica, prevista dall’art. 36 C.G.S., la cui condotta tipica già contempla la modalità “gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Ritengono infatti i reclamanti che il giudizio di gravità, discrezionalmente esercitato dal Giudice Sportivo, deve trovare riscontro nella natura e gravità dei fatti commessi e del danno prodotto, oltre che in eventuali circostanze aggravanti che, nel caso d specie, non appaiono integrate. Evidenziano al contrario, sotto una prospettiva attenuante (ex art. 13, comma 2, C.G.S.), che invero il Poderini, praticando attività agonistica fin dall’età di 6 anni, ha sempre mantenuto un contegno improntato a correttezza e rispetto, oltre che verso i compagni ed avversari, anche nei confronti degli ufficiali di gara, non avendo mai ricevuto un’espulsione nel corso della propria carriera Osservano infine che, anche nel caso in cui all’esito dell’istruttoria dovesse ritenersi integrata la condotta prospettata nel rapporto di gara, in fattispecie analoghi i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo sono stati caratterizzati da una severità molto minore (v. C.U. n. 22 del 05.10.2023). Chiedono quindi che la Corte, in riforma del provvedimento di squalifica impugnato, riduca la sanzione inflitta al calciatore Simone Poderini contenendola nel minimo edittale, ovvero in ipotesi che la stessa sia calibrata in ragione dell’effettivo disvalore dei fatti in esame, adeguandola ai precedenti giurisprudenziali citati. Con successivo deposito di memoria ex art. 72, comma 2, C.G.S., il Poderini ha insistito per l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti con il reclamo, formulando i capitoli di prova testimoniale previsti dall’art. 60 C.G.S. e producendo altresì, con il medesimo atto, un file audiovisivo dalla cui visione è possibile verificare che i fatti cordispondono esattamente a quanto descrittivamente riportato nel reclamo. La decisione La Corte è stata chiamata in primo luogo a decidere sulla legittimità e tempestività dei reclami proposti dal calciatore Simone Poderini, in proprio, e dalla società U.S.D. Monterchiese, atteso che in data 29 settembre 2023 la società Monterchiese ha tempestivamente preannunciato reclamo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, 2° comma, C.G.S., facendo seguire il deposito del reclamo solamente in data 09 ottobre 2023, dunque astrattamente al di là del termine previsto e stabilito dal combinato disposto di cui all’art. 76, commi 3 e 5, C.G.S.; mentre il calciatore risulta aver depositato il reclamo tempestivamente, entro il termine legale di cui sopra, ma in assenza di una formale dichiarazione di preannuncio, così come prescritto dall’art. 76, 2° comma, C.G.S. Il Collegio ritiene che la questione possa essere così positivamente risolta, attraverso un’interpretazione sistematica delle norme procedurali che regolano il procedimento sportivo, richiamando anzitutto il principio sancito dall’art. 47 C.G.S., in tema di diritto ad agire innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, principio che trova conferma ed esecuzione specifica (per quel che qui interessa) nella previsione di cui all’art. 76, 1° comma, C.G.S., che stabilisce il diritto delle società e dei loro tesserati a presentare reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. In ragione di tale quadro normativo, pertanto, sia il calciatore, che la società Monterchiese avevano (ed hanno) il diritto di reclamare avverso il provvedimento di squalifica comminato al Poderini, in quanto soggetti titolari (società e tesserato) di un interesse diretto a riformare il provvedimento pregiudizievole impugnato (art. 47, 2° comma, C.G.S.): da un parte, la società che si vede privata dell’utilizzo delle prestazioni di un calciatore per effetto dell’intervenuta squalifica; dall’altro, il calciatore stesso, quale soggetto privato della possibilità di esercitare attività sportiva nel contesto federale ufficiale.

Così esaminata la vicenda, la circostanza che il reclamo del Poderini sia stato proposto nei termini di cui all’art. 76, commi 3 e 5, C.G.S., ma con modalità irrituali, non essendo stato lo stesso preceduto da dichiarazione di preannuncio di cui all’art. 76, comma 2, C.G.S, appare in realtà un falso problema, atteso che il calciatore, quale soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento sanzionatorio, ben può usufruire degli effetti della dichiarazione di preannuncio di reclamo depositata il 29 settembre 2023 dalla società U.S.D. Monterchiese, quale ulteriore soggetto titolare di un interesse diretto a riformare il medesimo provvedimento sanzionatorio, dunque titolare di una posizione giuridica connessa oggettivamente con quella del calciatore, trattandosi di reclamo finalizzato ad eliminare o ridurre gli effetti preclusivi prodotti dal provvedimento impugnato. Ciò, evidentemente, a condizione che il reclamo, che sussegue il necessario preannuncio, sia proposto nei termini tassativamente previsti dalla normativa federale. In quest’ottica, il Collegio ritiene funga da ulteriore supporto a tale conclusione interpretativa del quadro normativo anche l’esame obbiettivo sulla ratio perseguita dalla disposizione di cui all’art. 76, 2° comma, C.G.S., essendo la stessa finalizzata a consentire agli Organi di Giustizia di organizzare l’avvio del procedimento sportivo e, conseguentemente, a consentire ai soggetti interessati (portatori di un interesse diretto in relazione al provvedimento da impugnare) di reperire “copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia” (v. art. 76, comma 5, C.G.S.), previo versamento del contributo previsto a parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva (v. art. 48 C.G.S.). Sotto questa prospettiva, pertanto, non vi è ragionevole motivo per limitare l’accesso alla giustizia ai soggetti che ne hanno normativamente titolo, sul presupposto della mancata coincidenza soggettiva tra preannunciante e reclamante, assumendo invero rilievo, a parere del Collegio, l’ambito oggettivo strettamente collegato al provvedimento impugnato. Il reclamo proposto dal Poderini appare dunque, alla luce di quanto sopra, rituale e ammissibile, essendo stato lo stesso proposto nei termini di cui all’art. 76, commi 3 e 5, C.G.S., beneficiando come detto degli effetti prodotti dalla dichiarazione di preannuncio depositata il 29 settembre 2023 dalla società U.S.D. Monterchiese, soggetto titolare di posizione giuridica strettamente connessa dal punto di vista oggettivo con il reclamo proposto dal Poderini. Vi è da considerare, comunque, che anche nel caso in cui il reclamo del Poderini non fosse (ma cosi non è) ritenuto ammissibile dal Collegio per difetto di preannuncio, la società U.S.D. Monterchiese, con deposito intervenuto il giorno 09 ottobre 2023, ha ritualmente proposto formale reclamo avverso la decisione oggi impugnata. Tale reclamo, infatti, alla luce di una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento (art. 52 C.G.S. in combinato disposto con l’art. 76, commi 3 e 5, C.G.S.), è da ritenersi tempestivo poiché il termine di 5 (cinque) giorni scade di sabato, giorno da ritenersi ‘festivo’ per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Sezioni unite, decisione n. 72/CFA/2020- 2021). Entrambi i reclami proposti, dunque, sono ammissibili. Esaminata e così risolta la questione in camera di consiglio, il Collegio si è dunque pronunciato sulle istanze istruttorie formulate dal reclamante, decidendo di ammettere la richiesta di audizione formulata dal calciatore, avendo egli assunto la qualità di parte ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, 4° comma, C.G.S, nonché la richiesta di chiarimenti al direttore di gara sui fatti oggetto di contestazione. La Corte non ha, invece, ritenuto di accogliere le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla reclamante (prove per testi e ammissione del mezzo di prova audiovisivo) non ravvisando - ex art. 60 C.G.S. - la necessità di provvedere all’assunzione delle prove testimoniali, apparendo il materiale probatorio acquisito esauriente ai fini della decisione, ritenendo inoltre non ammissibile, a mente della normativa federale, la produzione del file audiovisivo. All’udienza fissata per la discussione del reclamo e per l’audizione del calciatore, quest’ultimo, tramite il difensore di fiducia, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale (richiesto e acquisito dalla Corte in adesione dell’istanza formulata dal reclamante), ha ribadito i profili di doglianza del provvedimento impugnato, dovendosi palesemente escludere ogni connotazione violenta nel comportamento posto in essere dal calciatore Simone Poderini, insistendo per l’ammissione delle prove orali non ammesse e per l’accoglimento del reclamo. Il reclamo è meritevole di accoglimento. I motivi di doglianza sviluppati dalla reclamante appaiono consistenti, sia sotto un profilo fattuale, sia da un punto di vista giuridico.  Relativamente al profilo fattuale il Collegio, in sede di esame, ravvisa una parziale incongruenza tra la rappresentazione dei fatti contenuta nel rapporto di gara e la descrizione contenuta nel supplemento di rapporto arbitrale. Nel primo rapporto, infatti, gli elementi e le circostanze indicate dal direttore di gara hanno fatto sì da indurre in errore il Giudice di prime cure nella valutazione complessiva della condotta posta in essere dal calciatore, atteso che la dinamica comportamentale nel suo complesso descritta (…alla notifica del cartellino rosso, corre verso di me e con una forza tale da farmi perdere parzialmente l’equilibrio, senza farmi cadere, mi dà due colpi dietro la schiena a mano aperta provocandomi un leggero dolore..”) appariva tale da indirizzare la valutazione del Giudicante, a prescindere dall’entità della sanzione comminata, nel novero delle condotte violente di cui all’art. 35 C.G.S., ritenuto che tale condotta è stata compiuta dal calciatore con chiaro e spiccato intento lesivo, peraltro dopo aver lo stesso calciatore minacciato l’arbitro di un danno ingiusto (“ci vediamo fuori”). Senonché, con il supplemento di rapporto arbitrale il direttore di gara ha parzialmente corretto il tiro, offrendo alla Corte elementi e circostanze nuove (“il portiere, che si dirigeva in corsetta per uscire dal terreno di gioco verso la porta opposta, si avvicinava a me e da dietro mi dava due colpi sulla schiena. Mi colpiva a mano aperta mentre mi sorpassava sul mio lato destro corricchiando verso gli spogliatoi…”), non indicate nel rapporto di gara, che inducono il Collegio a rivalutare, sotto il profilo psicologico, la condotta posta in essere dal calciatore, poiché, alla luce di siffatti elementi, appare evidente che il contegno del calciatore, seppur biasimevole sotto diversi profili, non fosse finalizzato a produrre una lesione personale al direttore di gara, quanto invece a schernire in malo modo quest’ultimo, mediante l’utilizzo di espressioni insolenti e con gestualità gravemente irriverente poi concretizzatasi in un contatto fisico (art. 36 C.G.S.). La sanzione merita dunque di essere riformata, alla luce delle suesposte considerazioni, e calibrata nella misura complessiva di mesi 6 (sei) di squalifica, stante la ritenuta insussistenza di circostanze attenuanti applicabili alla fattispecie in esame.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Simone Poderini al 28.03.2024 (6 mesi). Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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