C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 09/11/2023 – Delibera – Gara Cortona Camucia Calcio – Amiata (2-1) del 15/10/2023. Campionato di I Categoria. In C.U. n.25 del 19/10/2023 C.R.T.
Gara Cortona Camucia Calcio – Amiata (2-1) del 15/10/2023. Campionato di I Categoria. In C.U. n.25 del 19/10/2023 C.R.T.
La società Amiata reclama avverso la squalifica per quattro giornate di gara effettive inflitta dal G.S. al calciatore Guidotti Federico per avere offeso il D.G. La reclamante rileva che nessuna frase è stata pronunciata dal calciatore e nessuno di coloro che gli erano vicino ha sentito alcunché. Fa notare inoltre che il calciatore è persona seria e sportivamente sempre molto corretto e mai, a maggiore ragione se trattasi di una donna, ha pronunciato la frase che gli è stata attribuita. La reclamante conclude per una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma integralmente quanto riferito nel primo scritto. All’udienza del 3/11/2023, stante l’esplicita richiesta di audizione, il rappresentante della società Amiata è stato edotto del supplemento di rapporto arbitrale ed ha confermato in toto i motivi del reclamo.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali e udito il rappresentante della reclamante, passa in decisione. Quanto asserito dall’arbitro appare chiaro ed inequivocabile e sicuramente deve essere considerato attendibile, quindi non oggetto di ulteriori accertamenti. La difesa della reclamante, sicuramente in buona fede, appare labile dal punto di vista probatorio e quindi inidonea a porre dubbi per il Giudicante sull’operato dell’arbitro. Il Collegio rileva la circostanza che l’arbitro sia di sesso maschile o femminile poco importa in quanto è la funzione svolta in campo che determina la bontà o meno del suo operato. Inoltre, la giustificazione in merito alla quale viene usato, a discolpa, l’individuare l’arbitro di sesso femminile come portatore sano di un maggior senso di educazione, non è condivisibile in quanto non ha nulla a che vedere con i fatti oggetto del presente giudizio. Infine il Collegio, a certificazione dello scarso peso della tesi difensiva, rileva che la reclamante invoca una riduzione della sanzione e non la cassazione totale della stessa; in altri termini, se il calciatore non ha pronunciato la frase offensiva che gli viene imputata, per quale motivo non richiedere l’annullamento della squalifica? In punto di quantum, la sanzione appare idonea e corrispondente ai dettami codicistici.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.