C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 09/11/2023 – Delibera – Reclamo della Polisportiva Firenze Ovest A.S.D. avverso la squalifica per 4 (quattro) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Vincenzo Iaquilandi
Reclamo della Polisportiva Firenze Ovest A.S.D. avverso la squalifica per 4 (quattro) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Vincenzo Iaquilandi
La Polisportiva Firenze Ovest A.S.D. impugna il provvedimento di squalifica per 4 (quattro) giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Vincenzo Iaquinandi, con la seguente motivazione: “per aver rivolto ripetute frasi irriguardose all’indirizzo del D.G., accompagnando tali frasi con eloquenti gesti delle braccia”, chiedendo una riforma del provvedimento impugnato, in quanto eccessivo, per le ragioni di seguito indicate. La reclamante riconosce l’aver il calciatore utilizzato espressioni non eleganti (ma cosa cxxxo fischi! ma cosa cxxo fischi! ma che cxxo fischi!) in ordine all’operato arbitrale; evidenzia tuttavia che tali espressioni non erano finalizzate ad offendere il direttore di gara, dovendo invece essere intesa come strumento ‘rafforzativo’ di un pensiero di critica avverso una decisione arbitrale. In tale ottica deve dunque essere letta ed interpretata la condotta del calciatore, il quale ha sì proferito espressioni poco eleganti, ma comunque con modalità civili e sostanzialmente contenute, motivo per cui ritiene la sanzione inflitta di 4 giornate eccessiva e totalmente sproporzionata in relazione all’accadimento dei fatti. Chiede di essere udita. Alla riunione del 03.11.2023 è intervenuto il calciatore e la società, per il tramite di un delegato, la quale ha ribadito i concetti espressi con il reclamo insistendo per l’accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione, stante la particolare tenuità del fatto contestato. Terminata la riunione la Corte si è riunita in camera di consiglio per la discussione del reclamo. La decisione Ritenuto che la reclamante non contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato, il Collegio è chiamato solo ad accertare e verificare se la sanzione comminata dal giudice di prime cure sia da ritenersi congrua in relazione risultanze contenute negli atti ufficiali. Rilevato che le espressioni utilizzate dal calciatore rappresentano una protesta dal palese tenore irriguardoso contro una decisione arbitrale; rilevato inoltre che tale condotta si è sviluppata e conclusa in un brevissimo lasso temporale (in un unico contesto) contro un’unica decisione arbitrale, e risulta altresì accompagnata da gestualità che, ad avviso del Collegio, non assume rilevanza nel giudizio di congruità della sanzione, non avendo la stessa assunto, in assenza di specifici ed ulteriori elementi descrittivi contenuti negli atti ufficiali, autonoma connotazione irriguardosa verso l’operato arbitrale, la Corte ritiene il reclamo meritevole accoglimento e la sanzione può, dunque, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 12, 1° comma, e 13, 2° comma, C.G.S., essere ridetermina nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - accoglie il reclamo proposto dalla Polisportiva Firenze Ovest ASD; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Vincenzo Iaquinandi a 2 giornate effettive; - dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.
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