C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 34 del 16/11/2023 – Delibera – Gara del 29.10.2023 fra G.S. Pistoia Nord SSD A RL (ospitante) vs Montemurlo Jolly Calcio (ospitata) disputata in Pistoia, Campo Pistoia Ovest B – risultato 1-2 G.S. Pistoia Nord SSD A RL

Gara del 29.10.2023 fra G.S. Pistoia Nord SSD A RL (ospitante) vs Montemurlo Jolly Calcio (ospitata) disputata in Pistoia, Campo Pistoia Ovest B – risultato 1-2 G.S. Pistoia Nord SSD A RL

reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 29 del 2.11.2023 di squalifica per cinque gare effettive al calciatore Lopes Mirko che, espulso per somma di ammonizioni, di poi posizionatosi nei pressi degli spogliatoi, offendeva ripetutamente il DG. Sostiene la reclamante a fondamento della propria impugnazione che, dopo la seconda ammonizione, il Lopes, espulso, sarebbe uscito dal campo, lamentandosi e discutendo con un compagno di squadra che, a seguito di un passaggio errato, lo avrebbe costretto ad un intervento scomposto nei confronti di un avversario, intervento che gli avrebbe comportato la conseguente espulsione. Il comportamento animato del Lopes, pertanto, secondo la reclamante, non sarebbe stato rivolto al DG ma al compagno di squadra: proprio alla luce, quindi, del supposto fraintendimento dell’arbitro, si chiede la riduzione della squalifica, proporzionandola ai fatti per come sopra esposti. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, inoltrati al DG i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante ai fini di un approfondimento istruttorio, riceveva dall’Arbitro piena conferma di quanto già dal medesimo dichiarato nel referto arbitrale con ripetizione delle offese già indicate in quest’ultimo e con esclusione di ogni fraintendimento, ribadendo che le offese proferite dal Lopes erano senza dubbio rivolte alla figura arbitrale. Il reclamo non può trovare accoglimento. Dovendo attribuire al referto ed al successivo supplemento l’indubbia fede privilegiata conferita loro dall’art. 61 CGS, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare conformemente a come descritti dalla società reclamante. Ciò detto, appare altresì congrua la sanzione inflitta al calciatore Lopes che, espulso per somma di ammonizioni (una giornata), anziché uscire dal terreno di gioco, permaneva nella zona fra quest’ultimo e gli spogliatoi, offendendo ripetutamente la figura arbitrale (quattro giornate).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione della squalifica per cinque gare effettive comminata al calciatore Lopes Mirko, con addebito della tassa di reclamo.

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