C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 34 del 16/11/2023 – Delibera – Reclamo della società V. Mazzola avverso la squalifica del giocatore Gianneschi Alessio per 7 gare ( C.U. n. 27 del 26.10.2023).

Reclamo della società V. Mazzola avverso la squalifica del giocatore Gianneschi Alessio per 7 gare ( C.U. n. 27 del 26.10.2023).

La società V. Mazzola, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del calciatore Gianneschi, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 22/10/2023, contro la Società Scandicci 1908. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G. e pronunciava espressioni blasfeme. Uscendo dal terreno di gioco, nel mentre passava dalla sua panchina, calciava con violenza il portaborracce rompendolo”. La Società reclamante concentra correttamente le sue eccezioni collegandole da un lato alla parte finale della condotta - con specifico riferimento alla supposta sussistenza delle ipotetiche espressioni blasfeme – e dall’altro, alla concreta punibilità del successivo comportamento con il calcio sferrato al portaborracce. Con riferimento alla prima censura evidenzia che l’arbitro non ha provveduto a trascrivere nel rapporto di gara le frasi effettivamente pronunciate dal giocatore ma si è limitato a far riferimento a generiche “espressioni blasfeme”. Tale omissione ha impedito al Giudice di prime cure - unico soggetto legittimato a sanzionare ai sensi dell’art. 37 C.G.S. l’eventuale violazione della norma - la valutazione sulla eventuale blasfemia delle frasi pronunciate - trasferendo, di fatto, il potere di verifica giurisdizionale incombente sul medesimo in capo ad un terzo soggetto, il D.G., il cui unico compito sarebbe quello di riportare i meri fatti cui ha assistito. Ciò si sarebbe peraltro tradotto in una ulteriore limitazione della difesa, in sede di impugnazione, nel poter eccepire l’eventuale insussistenza della violazione non potendosi in alcun modo confrontare con le parole effettivamente pronunciate dall'atleta. In merito alla seconda censura, e cioè al calcio inferto dal giocatore al portaborracce, la difesa contesta la sanzionabilità del gesto (con una giornata di squalifica) richiamando la regola 12 del giuoco del calcio ed affermando che la punibilità della condotta – sanzionabile con il solo giallo - debba essere sempre essere associata ad un effettivo pericolo per l’incolumità delle persone, pericolo a suo avviso inesistente nel caso di specie. Invocando la possibile applicazione dell’istituto della continuazione conclude chiedendo la riduzione della squalifica comminata. All’udienza del 10 novembre 2023 il difensore della società si riportava al reclamo depositato ed illustrava efficacemente le argomentazioni ivi contenute concludendo conformemente. Il ricorso merita parziale accoglimento. Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto; purtroppo però il D.G., contrariamente a quanto previsto dall’art. 50 C.G.S., non provvedeva, pur se ripetutamente sollecitato, ad inoltrare nessun documento. Occorre rammentare che quando la Corte richiede delucidazioni in merito ad un episodio contestato, invia il reclamo affinché il D.G. possa fornire elementi ulteriori rispetto a quanto già trascritto nel rapporto di gara; infatti il rapporto di gara fa necessariamente parte del fascicolo e quindi è già stato oggetto di opportuna valutazione sia da parte del G.S.T. che, successivamente all'impugnazione, da parte del giudice di seconda istanza. Il mancato invio del supplemento non coadiuva minimamente la funzione giudicante che dovrebbe nutrirsi delle specifiche notazioni del D.G. derivanti dalle censure mosse dalla reclamante ed anzi, il silenzio assunto dall'arbitro alimenta le tesi difensive emarginate con ciò inevitabilmente conferendo forza alla insussistenza delle ipotizzate espressioni blasfeme. Non appare invece condivisibile la censura relativa alla presunta inapplicabilità di una sanzione da parte del Giudice Sportivo per il calcio al portaborracce. La giustizia Sportiva deve spesso occuparsi di comportamenti umani che esulano totalmente da quelli previsti e codificati dalle regole dello sport di riferimento. Il Codice di Giustizia Sportiva opera su un piano distinto e differente da quello di applicazione delle regole del giuoco del calcio ed anzi, nessuno dei due può interferire con l’altro. Nel caso concreto l’arbitro aveva già posto in essere la più severa delle sanzioni a lui concesse, cioè l'allontanamento del giocatore dal terreno di gioco, pertanto il successivo comportamento, estraneo sia al governo della partita da parte del D.G. sia al regolamento del giuoco calcio, appare non solo platealmente scorretto ma anche irriguardoso nei confronti dello stesso arbitro. Anche a voler seguire la teoria difensiva, la soluzione ipotizzata creerebbe una sorta di “corto circuito” che, con riferimento alle condotte ipoteticamente previste anche dalle regole del giuoco, impedirebbe qualsiasi tipo di reazione da parte dell’ordinamento sportivo determinando una sorta di zona grigia sottratta a qualsiasi sanzione. Infatti nel caso concreto il giocatore, già espulso dal D.G., non avrebbe potuto essere sanzionato dal medesimo (avendolo già allontanato con il rosso e non potendo certamente dargli un’ulteriore ammonizione) e nemmeno dalla giustizia sportiva con ciò creando un illogico paradosso ed un’inaccettabile area di impunibilità. In realtà residua sempre per la Giustizia Sportiva la facoltà di giudicare condotte – codificate o meno anche da altri istituti – al fine di stigmatizzare, con sanzioni proporzionate, gli effettivi comportamenti illeciti assunti dai suoi tesserati. Per quanto attiene la possibile applicazione dell’istituto della continuazione il collegio ritiene che la valutazione complessiva del Giudice di prime cure sia comunque adeguata e corretta e che la medesima possa essere decurtata solo con riferimento all’accoglimento del primo motivo inserito nel reclamo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie parzialmente il reclamo, ridetermina la squalifica del giocatore Gianneschi Alessio in 6 gare (anziché sette) e dispone la restituzione della relativa tassa.

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