C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 34 del 16/11/2023 – Delibera – Reclamo proposto da S.P.D. Pienza avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per quattro gare il calciatore Camillucci Cristiano. Campionato Promozione – Gara del 22.10.2023 – Montalcino/Pienza(C.U. n. 27 del 26.10.2023).

Reclamo proposto da S.P.D. Pienza avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per quattro gare il calciatore Camillucci Cristiano. Campionato Promozione - Gara del 22.10.2023 – Montalcino/Pienza(C.U. n. 27 del 26.10.2023).

Il G.S.T. Territoriale della Toscana ha squalificato il calciatore Camillucci Cristiano – tesserato della società SPD Pienza - “Per aver rivolto al Direttore di gara espressioni offensive”. Riportava il D.G. in referto gara, che il Sig. Camillucci al 48’ del secondo tempo, veniva espulso perché, dopo aver fischiato un fallo contro la S.P.D. Pienza, “…si avvicinava e riferiva le seguenti parole ‘sei veramente ridicolo’, dopo aver notificato la sanzione si avvicinava riferendomi la seguente frase ‘sei veramente scandaloso’” La società ricorrente, con reclamo tempestivamente proposto, contesta l’eccessiva afflittività della sanzione ritenuta sproporzionata, sottolineando la particolare tenuità del fatto e la non offensività delle espressioni contestate. Con riferimento poi specificatamente alla prima frase riportata, la reclamante sottolinea come non vi sia indizio per poterla ritenere riferita al D.G., ed indica come destinatario della medesima l’avversario del Camillucci nella specifica azione di gioco, colpevole di aver tenuto una condotta antisportiva finalizzata a perdere tempo nella fase finale della partita. Tanto ciò è vero, secondo la reclamante, che lo stesso D.G., ritenendo di essere invece diretto destinatario soltanto della seconda espressione, specificava in referto “…si avvicinava riferendomi la seguente frase…” Il supplemento reso su richiesta della Corte, non è di alcuna utilità per chi giudica, limitandosi il D.G. a richiamare in modo coinciso e sbrigativo quanto scritto nel referto gara. La Corte muove pertanto la propria decisione, dopo aver letto gli atti, ed aver ritenuto la sanzione irrogata, proporzionata e giustificata anche soltanto rispetto al tenore ed alle parole certamente rivolta al D.G., nella seconda espressione incriminata (…sei veramente scandaloso…).

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge lo spiegato reclamo proposto Si trattiene la tassa.

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