C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 23/11/2023 – Delibera – Gara Virtus Livorno – Rio Marina del 22 ottobre 2023. Campionato di Terza Categoria. In C.U. n. 18 del 25 ottobre 2023 D.P. Livorno.
Gara Virtus Livorno – Rio Marina del 22 ottobre 2023. Campionato di Terza Categoria. In C.U. n. 18 del 25 ottobre 2023 D.P. Livorno.
Reclama l’U.S.D. Rio Marina avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per delegazione di Livorno: -“A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 22/12/2023 TADDEI PIRRO (RIO MARINA) Al termine della gara teneva una condotta ingiuriosa nei confronti del D.G.”. -“A CARICO CALCIATORI ESPULSI’ SQUALIFICA FINO AL 22/10/2025 IODICE MATTEO (RIO MARINA) Raccoglieva dal terreno di gioco una manciata di terra scagliandola verso il D.G. colpendolo sul viso tenendo un comportamento offensivo SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DEMEO ENRICO (RIO MARINA) Per condotta ingiuriosa verso il D.G.”. Con riferimento alla squalifica del calciatore Iodice Matteo, la Società reclamante assume che, in una situazione di crescente nervosismo tra i contendenti che il D.G. aveva difficoltà a tenere sotto controllo, il predetto tesserato, ritenendo di aver subito un fallo non fischiato dall’Arbitro, abbia avuto una reazione esasperata ed abbia raccolto della terra scagliandola per aria, con la conseguenza che una parte di detta terra avrebbe raggiunto accidentalmente il D.G.. La Società reclamante fa inoltre presente che subito dopo il provvedimento disciplinare il signor Iodice, pur sbraitando ad alta voce, avrebbe abbandonato subito il campo ed evidenzia come lo stesso nella propria precedente carriera avrebbe sempre tenuto un comportamento irreprensibile. Con riferimento alla squalifica del calciatore De Meo Enrico e del dirigente Pirro Taddei, indica come le sanzioni trarrebbero origine da errate interpretazioni da parte del D.G., riconoscendo in ogni caso come i due tesserati, a fine gara, abbiano protestato vivacemente con l’Arbitro. Chiede pertanto la riduzione delle sanzioni reclamate. Richieste osservazioni al D.G., lo stesso confermava integralmente la propria refertazione. Tuttavia, in merito alla squalifica comminata al calciatore Iodice Matteo, la Corte riteneva necessari alcuni ulteriori chiarimenti, pertanto convocava il D.G. avanti a sé per la riunione del 17.10.2023. In tale occasione l’Arbitro precisava di trovarsi a circa 2/3 metri di distanza dallo Iodice il quale raccoglieva una manciata di terra e la scagliava in aria con gesto di stizza e di conseguenza una parte del terriccio attingeva il D.G., che si trovava frontalmente, al volto. Precisava inoltre di non essere in grado di giudicare se la effettiva volontà del calciatore fosse quella di colpirlo e comunque di non aver percepito la volontà esplicita del calciatore di arrecargli un danno fisico. L’audizione a chiarimenti del D.G. consente alla Corte di avere tutti gli elementi per poter decidere sulla sanzione inflitta al calciatore Iodice Matteo. In particolare, sia per quanto dichiarato dall’Arbitro appunto in sede di audizione sia per quanto risultante dagli atti ufficiali di gara, deve ritenersi che la condotta del calciatore sia consistita essenzialmente in un gesto di stizza conseguente alla presunta ingiustizia per la mancata assegnazione di un fallo avversario e si sia concretata nell’aver lanciato per aria una manciata di terra che solo occasionalmente colpiva il D.G. al volto. Tale ricostruzione è avvalorata anche dal fatto che l’Arbitro non lamenta alcun rossore e/o dolore alla parte colpita, dal che si deve dedurre, vista anche la distanza contenuta tra il calciatore e l’Arbitro, che la quantità di terra che ha colpito quest’ultimo fosse abbastanza modesta, diversamente, se il calciatore avesse effettivamente voluto colpire direttamente l’Arbitro, vista appunto anche la ridotta distanza tra i due, la quantità di terra che avrebbe colpito il D.G. sarebbe stata con ogni evidenza maggiore e verosimilmente vi sarebbero state altresì delle conseguenze fisiche per l’Arbitro. In ragione di quanto esposto, pur premettendo che la condotta dello Iodice deve essere certamente censurata ed adeguatamente sanzionata, la Corte ritiene tale condotta non rivesta i requisiti di una condotta violenta così come descritti dall’art. 35 C.G.S., sottraendosi conseguentemente al trattamento sanzionatorio previsto da detta norma. Ciò premesso, la squalifica inflitta al calciatore Iodice Matteo merita di essere ridotta e rimodulata anche in ragione dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte per fattispecie similari. Devono essere confermate invece le sanzioni comminate al calciatore De Meo Enrico ed al dirigente Taddei Pirro. Infatti, con riferimento a questi ultimi tesserati, la Società reclamante si limita a richiamare una supposta errata interpretazione dei fatti da parte del D.G., tuttavia tale motivazione appare quantomai generica e non consente – di fatto - alla Corte di sindacare la refertazione arbitrale dalla quale emerge con chiarezza il carattere ingiurioso ed irriguardoso delle espressioni pronunciate dai due più di una volta all’indirizzo dell’Arbitro; del resto la medesima reclamante ammette che a fine gara vi siano state vivaci proteste sia del calciatore che del dirigente. D’altra parte le due sanzioni, tenuto conto della recente novella dell’art. 36 del C.G.S., appaiono congrue anche sotto il profilo del quantum, anzi l’inibizione inflitta al dirigente Taddei risulta anche lievemente inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a).
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo con riferimento alla squalifica del calciatore Iodice Matteo che viene ridotta fino a tutto il 31.08.2024, lo respinge con riferimento alle altre sanzioni reclamate. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove già incamerata.
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