C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 25 del 19/10/2023 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. SELVATELLE AVVERSO REGOLARITA’ GARA LIVORNO 9/SELVATELLE DEL 1º/10/2023 (2-2).

RECLAMO DELL'A.S.D. SELVATELLE AVVERSO REGOLARITA' GARA LIVORNO 9/SELVATELLE DEL 1º/10/2023 (2-2).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 22 del 5.10.2023; -all'esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2 l'A.S.D. Selvatelle ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Chimenti Matteo, in posizione irregolare in quanto squalificato nella scorsa stagione sportiva per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 84 del 18.05.2023 del Comitato Regionale Toscana. La medesima reclamante conclude chiedendo l'aggiudicazione della gara a proprio favore. Successivamente, in data17.10.2023 è pervenuta dal C.S. Livorno 9, memoria ex art. 67.7 C.G.S.ma si rileva come la stessa è stata trasmessa come allegato alla Pec senza apposizione di firma ordinaria né digitale per cui la stessa, priva di tale apposizione, deve considerarsi inammissibile. Premesso ciò, il Giudice Sportivo, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell'assunto della reclamante, in quanto il calciatore Chimenti Matteo risulta essere stato effettivamente squalificato, nella scorsa stagione sportiva per una gara per recidività in ammonizione comminatagli in gara play-off e quindi con conseguente squalifica automatica, confermata da questo Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana con provvedimento pubblicato sul citato Com. Uff. n. 84 e di non averla ancora scontata alla data dell'incontro in esame, essendo stato lo stesso indicato in distinta nella prima gara di campionato Livorno 9 - La Cella senza scontare quindi la squalifica (art. 21 comma 2 C.G.S. " la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.") (Invero, come innanzi accennato, il Chimenti, risulta elencato tra i componenti della rosa sulla distinta del 17.09.2023 non tra i titolari ma tra le riserve, contrassegnate con la lettera R, con assegnato il numero 20 di maglia). Successivamente lo stesso partecipava alla seconda gara del campionato in corso San Giuliano Terme - Livorno 9.

P.Q.M.

Ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare perché squalificato; visti gli artt. 10, commi 1 e 6 lett. a), e 21, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Selvatelle di Selvatelle di Terricciola (Pisa), per l'effetto infliggendo al C.S. Livorno 9 la sanzione sportiva della perdita per 3a 0 della gara suindicata nonché l'ammenda di euro 300,00 (Trecento/00). Commina altresì al sig. Chiocchi Alessandro, nell'occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell'inibizione sino al 29.10.2023 ed al calciatore Chimenti Matteo la sanzione della squalifica per un'ulteriore giornata di gara.

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