C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 95 del 26/06/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Tamagno Lorenzo, Presidente A.S.D. Pontasserchio, per la contestata violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S.; – Società A.S.D. Pontasserchio per la conseguente violazione di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo Codice.

Deferimento della Procura Federale a carico di: - Tamagno Lorenzo, Presidente A.S.D. Pontasserchio, per la contestata violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S.; - Società A.S.D. Pontasserchio per la conseguente violazione di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo Codice.

Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Società A.S.D. Pontasserchio, pubblicate sulla pagina web del giornale sportivo Toscanagol e pervenute a seguito di segnalazione del Presidente della C.R.A. Toscana, hanno indotto la Procura Federale della F.I.G.C. a disporre il deferimento che, indicato in epigrafe, è oggi posto all’esame di questo Tribunale. Le parti in causa, convocate ritualmente per le ore 16,00 della data odierna, sono assenti e non hanno fatto pervenire alcuna memoria a difesa. Queste le violazioni contestate: - a Lorenzo Tamagno, Presidente della Società A.S.D. Pontasserchio, l’inosservanza degli artt. 4, c. 1 e 23, c. 1, del C.G.S.; - alla Società A.S.D. Pontasserchio la conseguente violazione dell’art. 4, c. 1, del medesimo Codice. La Procura Federale è presente tramite il Sostituto, Avvocato Debora Bandoni la quale, intervenendo all’inizio del dibattimento, chiede la conferma integrale dell’atto di incolpazione depositato, emergendo la colpevolezza del Presidente Tamagno oggettivamente dalle dichiarazioni pubbliche, perché rese al sito web di un giornale sportivo regionale, ed aggravate dalla carica federale rivestita dal deferito. Il rappresentante della Procura Federale, evidenziando quanto proferito dal Presidente Tamagno, ne rileva la lesività non solo della dignità dell’ Arbitro della gara Pontasserchio / Lido di Camaiore, disputata nell’ambito del Campionato di II Categoria Toscana in data 8 marzo 2023, ma dell’intera categoria arbitrale. Conclude il proprio intervento chiedendo che ai Tesserati deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni: - al Presidente Lorenzo Tamagno, l’inibizione per mesi 4 (quattro); - alla Società A.S.D. Pontasserchio, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 600,00 (seicento). Chiuso il dibattimento il Collegio, dopo aver rilevato la formale comunicazione ai Tesserati dell’avvenuta conclusione delle indagini, si riunisce in Camera di consiglio per così deliberare. A prescindere dall’inopportunità delle frasi contenute nella segnalazione iniziale e che mal si confanno all’Organo che le ha espresse, la denigrazione derivante dal tenore delle frasi pronunciate dal rappresentante della Società Pontasserchio è di assoluta certezza ed esse sono volte a colpire non solo l’Arbitro in quanto tale ma anche come uomo. L’operato degli Arbitri può essere sì oggetto di critica, con riferimento alla conduzione tecnica della gara, ma essa non può e non deve travalicare i limiti imposti, in primis, dalle norme federali, ed anche dal rispetto a chiunque dovuto attraverso un comportamento civile e di buona educazione. Si rileva ancora, nel caso di specie, che le espressioni usate sono state oggetto di pubblicità essendo state utilizzate attraverso un normale canale di divulgazione. A ciò aggiungasi che il Signor Tamagno non ha ritenuto di dover manifestare alcuna resipiscenza minacciando invece, per ben due volte, di “…..essere pronti per ogni tipo di battaglia in ogni grado a noi consentito e in ogni modo su ogni campo e su ogni piazza…..”. L’analisi di tale frase indica che esse sono riferite non solo alla categoria arbitrale ma anche a tutti gli Organi federali. La colpevolezza del Tesserato deferito è più che ampiamente provata e deve quindi essere adeguatamente sanzionata.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana (T.F.T.), rilevata l’assenza di qualsiasi atto a difesa, sancisce l’accoglimento del deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: - al Presidente Lorenzo Tamagno, l’inibizione per mesi 8 (otto); - alla Società A.S.D. Pontasserchio, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 600,00 (seicento). Dispone la chiusura del dibattimento.

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