C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 23/09/2023 – Delibera – La Procura Federale ha deferito, per le di seguito indicate violazioni del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), – il Calciatore Issam Chafiq, al quale contesta la violazione degli articoli 4, comma 1, e 38, comma 1; – la Società A.C.D. Tempio Chiazzano, per la quale il Calciatore Chafiq era tesserato all’epoca dei fatti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2.

La Procura Federale ha deferito, per le di seguito indicate violazioni del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), - il Calciatore Issam Chafiq, al quale contesta la violazione degli articoli 4, comma 1, e 38, comma 1; - la Società A.C.D. Tempio Chiazzano, per la quale il Calciatore Chafiq era tesserato all’epoca dei fatti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2.

Il G.S.T. della Toscana, dopo aver esaminato il rapporto della gara relativa al Campionato di I Categoria Toscana A.C.D. Unione Tempio Chiazzano / Acciaioli Calcio, disputata il 29.01.2023, ha interessato la Procura Federale al fine di accertare l’esatto svolgimento dei fatti accaduti dopo la fine di detta gara. La segnalazione deriva dall’aver rilevato, dalla lettura del rapporto relativo, che l’Arbitro ha riportato di essere stato avvicinato, dopo la fine della competizione, dal Calciatore Fierro Lorenzo, tesserato per la Società Acciaioli Calcio, il quale, sanguinante al labbro, affermava di essere stato colpito con un pugno davanti al proprio spogliatoio da un calciatore avversario del quale indicava il nome asserendo che all’episodio era presente il compagno di squadra Di Giuseppe. L’Ufficio, in sede inquirente, ha ritenuto di individuare l’aggressore nel calciatore Issam Chafiq e, dopo aver assunto le dichiarazioni dei due Calciatori protagonisti dell’episodio (Fierro e Chafiq) e dei Tesserati della Società Acciaiolo Calcio Di Giuseppe, Di Giambattista, Mazzinghi e Natali, ha disposto il deferimento a questo Tribunale del Calciatore Chafiq Issam e, di conseguenza, della Società A.C.D. Tempio Chiazzano. Acquisiti gli atti dell’istruttoria, preso atto dell’avvenuta comunicazione agli interessati dell’avvenuta conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, rese edotte formalmente le parti della data di esame del deferimento, il Collegio constata la presenza di: - Chafiq Issam, Calciatore, - Società A.C.D. Tempio Chiazzano in persona del Signor Lorenzo Gori, Presidente, entrambi assistiti da un comune legale di fiducia; - Dottoressa Alessandra Fardello, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale. Aperto il dibattimento il Sostituto Procuratore illustra al Collegio gli esiti dell’attività di indagine compiuta che hanno condotto al deferimento, evidenziando gli elementi che hanno permesso di identificare nel Calciatore Chafiq l’autore dell’atto di violenza. Chiede che, accolto il deferimento, vengano comminate le seguenti sanzioni: - squalifica per 6 (sei) giornate di gara al Calciatore Chafiq Issam; - ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento) alla Società Tempio Chiazzano. Si oppone a tali richieste il Difensore il quale afferma l’inesistenza di qualsiasi prova certa nell’identificazione del Calciatore autore della violenza, ricordando che né il Fierro né il teste Di Giuseppe, che asserisce aver visto l’episodio, sono stati in grado di fornire dati utili quali, ad esempio, il numero di maglia dell’aggressore. Evidenzia che il Di Giuseppe si è limitato ad indicare essere il colpevole semplicemente come calciatore avente carnagione più scura degli altri, circostanza che ritiene insufficiente ad identificare nel Calciatore Issam Chafiq il colpevole atteso che nella squadra, in quella giornata di campionato, era presente altro calciatore avente carnagione più scura degli altri, indicandone il nome (Ikechukwu). Afferma che tre compagni di squadra del Chafiq (Bucciantini, Iavarone e Sapio) hanno dichiarato di essere rientrati nello spogliatoio unitamente al Chafiq, per cui deduce l’estraneità di questi all’episodio contestato. Stante l’assoluta mancanza di qualsiasi prova certa chiede che il proprio assistito venga rilevato indenne da ogni addebito e quindi prosciolto. In mancanza di accoglimento di tale richiesta disporsi l’applicazione della sanzione nel minimo edittale previsto. Chiusa la fase dibattimentale il Collegio, riunitosi in Camera di consiglio, decide premettendo che ha ritenuto opportuno accertare, tramite la visione della lista di gara, che in effetti era presente, oltre al Chafiq, anche altro calciatore di carnagione scura acquisendo la fotocopia a colori del cartellino F.I.G.C. di entrambi Calciatori. La comparazione evidenzia una differenza tra i due Calciatori nel colore della pelle apparendo decisamente più scura quella del Calciatore Ikechukwu. Osserva quindi che l’unico dato oggettivo che emerge dalla documentazione esistente in atti è la circostanza che il Fierro è stato colpito e che a colpirlo sia stato un calciatore di parte avversa, non essendo ipotizzabile dall’esame degli atti che l’azione sia stata compiuta da un proprio compagno, da ciò la necessità di identificare il colpevole La precisa indicazione del Calciatore - già valida di per sé data la sua provenienza dal soggetto offeso - viene suffragata dalla precisa prova testimoniale, ovvero quella resa dal compagno di squadra Di Giuseppe, il quale ha confermato l’episodio pur precisando di non essere riuscito a rilevare il numero della sua maglia, indicandolo peraltro come di carnagione più scura. Sussiste inoltre la dichiarazione del Presidente Di Giambattista il quale afferma di aver appreso, nell’immediatezza del fatto, che a colpire il Fierro era stato il n.° 11 ( mi sembra ricordare il n. 11) che, dall’esame delle liste di gara , risulta essere la maglia indossata dal Calciatore Isam Chafiq.

Ritiene ancora il Collegio non aver alcun valore, se non mero espediente difensivo, la dichiarazione del difensore in ordine all’essere il Chafiq estraneo alla vicenda stante l’essere rientrato unitamente ad altri compagni di squadra per cui non poteva essere l’autore della violenza: si tratta invero di mera affermazione e non di formale idonea testimonianza. Ritiene il Collegio sussistere quegli indizi, gravi precisi e concordanti necessari per la commissione dell’illecito contestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento ei infligge al Calciatore Issam Chafiq la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate cdi gara. Alla Società A.C.D. Tempio Chiazzano, in virtù del principio di responsabilità oggettiva di cui all’art. 6. C. 2 del C.G.S., irroga la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento). Dichiara chiuso il procedimento.

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