F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0158/TFN – SD del 27 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 18455/345pf 23-24/GC/CAMS/ep del 26 gennaio 2024, depositato il 29 gennaio 2024 nei confronti del sig. Giuseppe Mollica e della società AC Locri 1909 – Reg. Prot. 145/TFN-SD

Decisione/0158/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0145/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Maurizio Lascioli – Presidente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18455/345pf 23-24/GC/CAMS/ep del 29 gennaio 2024 nei confronti del sig. Giuseppe Mollica e della società AC Locri 1909, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 18455/345pf 23-24/GC/CAMS/ep del 29 gennaio 2024, per rispondere:

1) il “sig. Giuseppe MOLLICA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC LOCRI 1909, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 5 del C.U. n.158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione:

- copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023).

- fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2024 di importo pari a euro 31.000,00 (punto 5 del C.U. n. 158 del 7/6/2023)”;

2) “la società AC LOCRI 1909 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Mollica, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Giuseppe Mollica e la società AC Locri 1909 hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Giuseppe Mollica, anche in rappresentanza della società AC Locri 1909, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Mollica, giorni 27 (ventisette) di inibizione;

- per la società AC Locri 1909, euro 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                   Maurizio Lascioli

Ermando Bozza    

 

Depositato in data 27 febbraio 2024.

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it