F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFNT del 26 Febbraio 2024 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Comitato Regionale Campania – Reg. Prot. 22/TFN-ST

Decisione/0022/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0022/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Eugenio Maria Patroni Griffi - Componente

Angelo Pasquale Perta - Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 15 febbraio 2024, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania - LND avente ad oggetto la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF presentata dal sig. Danilo Mauriello nell'interesse del figlio Gabriele Mauriello (3461497) dalla società Città di Avellino (935791), la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con richiesta di giudizio del 25 gennaio 2024, il Comitato Regionale Campania - L.N.D. ha trasmesso a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, “...per le decisioni nel merito...”, gli atti relativi alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla società Città di Avellino (matr. 935791) , presentata in data 10 gennaio 2024 dal sig. Danilo Mauriello nell'interesse del figlio Gabriele Mauriello (26.08.2006 – matr. 3461497), “...in quanto nelle ultime quattro partite non era stato convocato...”.

Il Comitato Regionale Campania - L.N.D evidenziava anche nel proprio “ricorso” che, in data 16 gennaio 2024, “...la società ha inviato, a mezzo PEC, opposizione alla richiesta di svincolo per inattività del calciatore esponendo che la stessa non ha mai escluso il tesserato Gabriele Mauriello dalle attività sportive, né dalle convocazioni per le gare ufficiali, né per qualsiasi altra attività indetta dalla società, allegando le distinte delle gare dal 30/09/2023 al 4/11/2023 nelle quali il Mauriello risulta presente...” e che, sempre in data 16 gennaio 2014, perveniva allo stesso Comitato Regionale Campania – LND, “..., a mezzo PEC, la replica del genitore del calciatore in argomento, nella quale vengono allegate le 4 'mancate 'convocazioni' per le gare del 19/11/2023, 25/11/2023, 10/12/2023 e 16/12/2023, aventi quindi data successiva alle distinte di gara presentate dalla società...”.

Notiziato dell'atto proposto dal Giudice Sportivo a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, il genitore del calciatore si costituiva nel giudizio, inviando tempestive memorie con cui ribadiva le deduzioni già poste a fondamento del ricorso proposto dinanzi al Comitato Regionale Campania - L.N.D.

Anche la società Città di Avellino, notiziata di quanto sopra, si costituiva nel giudizio, inviando proprie controdeduzioni nelle quali insisteva nella propria opposizione alla richiesta di svincolo avanzata dal calciatore. La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 15/02/2024.

L'udienza

All'udienza del 15 febbraio 2024 comparivano il sig. Danilo Mauriello, in rappresentanza del calciatore minore Gabriele Mauriello, ed il sig. Walter Fusco, dirigente della società SSD Città di Avellino, i quali si riportavano integralmente ai rispettivi ricorsi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Nessuno è comparso invece per il Comitato Regionale Campania.

Motivi della decisione

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che la richiesta di giudizio, ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania – LND, sia inammissibile.

Secondo l'art. 109 NOIF, comma 6, infatti, “...Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il  Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti...”

Appare evidente la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore sportivo con la previsione in questione, che è quella di stabilire, in via ordinaria, una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato Regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva.

Pertanto, anche se con la modifiche al detto articolo, entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, è stata mantenuta la possibilità da parte della “...Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente..” di “..investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il tribunale Federale a livello Nazionale  - Sez. Tesseramenti..”, ritiene Questo Collegio che detta ipotesi sia stata riservata dal legislatore sportivo solo “...in casi particolari...”, la cui eccezionalità, nelle intenzioni dello stesso legislatore, debba essere non solo adeguatamente motivata in sede di richiesta di giudizio, ma anche di tale rilevanza e peculiarità da giustificare un ricorso diretto all'organo di giustizia sportiva.

Ciò premesso, la richiesta di giudizio, ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania – LND, non evidenzia, né l'eccezionalità, né la particolare rilevanza delle questioni poste a fondamento della richiesta di svincolo, che, peraltro, dall'esame degli atti non si ritengono, comunque, sussistenti, tali da motivare e/o giustificare il ricorso diretto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Quanto sopra appare totalmente assorbente rispetto ad ogni altra successiva e conseguente considerazione in punto di fatto e di diritto e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando preclusa ogni valutazione nel merito, con conseguente necessità di restituzione degli atti al Comitato Regionale Campania per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la richiesta di giudizio formulata dal Comitato Regionale Campania - LND, ai sensi dell'art. 109, comma 6, NOIF e, per l'effetto, dispone la restituzione degli atti allo stesso Comitato per i provvedimenti di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Pasquale Perta                                                       Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 23 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it