F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0162/CSA pubblicata del 29 Febbraio 2024 – ASD Calcio Brusaporto
Decisione/0162/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0208/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Stefano Agamennone - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0208/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD Calcio Brusaporto in data 3.02.2024,
per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. N. 83 del 30.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 14.02.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 2.2.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società A.S.D. Calcio Brusaporto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.1.2024, con la quale è stata comminata al proprio tesserato Beduschi Andrea la sanzione della squalifica per n. 5 giornate effettive di gara, “per avere colpito un calciatore avversario con una testata al volto che rendeva necessario l’intervento dei sanitari. Nonostante l’invito del Direttore di gara, tardava ad uscire dal terreno di gioco tenendo comportamento provocatorio nei confronti dei tesserati e dei sostenitori della squadra avversaria”.
Episodio occorso durante l’incontro Calcio Brusaporto – Tritium Calcio 1908, disputatosi in Brusaporto (BG) in data 28.1.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone B.
La sanzione risulta così comminata sulla scorta del seguente referto dell’Arbitro sig. Giovanni Moro: “dopo un regolare contrasto di gioco e dopo uno screzio con un avversario che tratteneva il pallone per ritardare la ripresa, in modo violento, immotivato e intenzionato a far male lo colpiva con una testata al volto e reiterava numerose ingiurie e minacce. L’avversario necessitava, quindi, di diverse cure prima di poter riprendere il gioco. Infine, veniva più volte invitato a lasciare il terreno da me e, nonostante ciò, persisteva sul tdg aizzando ulteriormente gli animi sia dei giocatori sia del pubblico. Il suddetto, che era capitano, si è opposto inizialmente a cedere la propria fascia al suo vice e solo dopo diversi minuti si riusciva a riprendere il gioco che, fino a questo episodio violento, era stato complessivamente corretto”.
La reclamante propone una diversa ricostruzione dell’episodio, sostenendo che il Beduschi, spintonandosi con un calciatore avversario, non avesse colpito costui con una testata ma lo avesse appunto solo spinto a terra con le mani. Inoltre aveva protestato con l’arbitro, senza mantenere alcun comportamento provocatorio nei confronti di chicchessia, ma solo per lamentarsi della inspiegabilmente più blanda sanzione dell’ammonizione comminata al suo avversario.
Evidenziando l’assenza di precedenti disciplinari specifici nella pur lunga carriera del proprio tesserato, la reclamante conclude per una riduzione della squalifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Nota essendo la fede privilegiata che deve attribuirsi al rapporto arbitrale il quale, ex art. 61, comma 1, C.G.S., costituisce fonte di “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, nel caso di specie il rapporto del sig. Giovanni Moro si contraddistingue per l’estrema accuratezza e precisione descrittiva, non lasciando spazio ad alcun dubbio circa il comportamento deliberatamente violento del Beduschi, oltretutto nel contesto di una gara assolutamente corretta, e le conseguenze dannose, sul piano fisico, riportate dal suo avversario.
Ugualmente dettagliato si presenta il referto sia in ordine al provocatorio atteggiamento mantenuto dal Beduschi nel ritardare l’uscita dal terreno di gioco, sia in ordine alla violazione dei suoi doveri di capitano della squadra.
Ne consegue che il Giudice Sportivo, nell’applicazione della sanzione, ha fatto buon governo della normativa di riferimento, apparendo oltremodo congrua la squalifica per complessive 5 giornate, anche tenendo conto dell’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce