F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0162/TFN – SD del 29 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 17705/214pf 23- 24/GC/SA/ep del 22 gennaio 2024 nei confronti del sig. Massimiliano Croci – Reg. Prot. 140/TFN-SD

Decisione/0162/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Gaia Golia – Componente

Valentina Ramella - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 20 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17705/214pf 2324/GC/SA/ep del 22 gennaio 2024 nei confronti del sig. Massimiliano Croci, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 17705/214pf 23-24/GC/SA/ep, il Procuratore federale e il Procuratore federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare il sig. Croci Massimiliano, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Monza, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 3, lett. q) del vigente Regolamento A.I.A. per avere questi omesso di segnalare, con immediatezza e per iscritto, al proprio Presidente Sezionale, di essere stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a far data dal 13.5.2023, della pendenza del procedimento penale n. 16623/23 RGNR avanti al Tribunale di Mi\lano e dell'emissione della sentenza penale di condanna a suo carico, conclusiva del predetto giudizio, in data 29.6.2023.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto la “Presunta mancata comunicazione al Presidente della Sezione AIA di Cinisello Balsamo della sentenza di condanna a carico dell'AE Massimiliano Croci”, trae origine dalla segnalazione del 7.9.2023, ad opera del Vice Presidente della Sezione AIA di Cinisello Balsamo, con la quale veniva trasmesso alla Procura Federale quanto ricevuto dal Croci in merito al procedimento penale che lo aveva coinvolto e si rappresentava come tale comunicazione del Croci fosse avvenuta solo a seguito di precisa richiesta in pari data dello stesso Vice Presidente.

Nel corso delle indagini preliminari veniva sentito il Croci ed acquisita documentazione dalla Sezione AIA di Monza relativamente ai fatti.

Notificata la comunicazione di conclusione indagini, l’indagato faceva pervenire proposta ex art. 126 C.G.S. alla sanzione di mesi uno e giorni 15 di sospensione che, comunicata ritualmente alla Procura Generale dello Sport, veniva giudicata non congrua. Il procedimento proseguiva pertanto il suo corso con l’emissione del deferimento nei confronti dell’odierno incolpato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, il deferito non faceva pervenire alcuna memoria difensiva né ulteriori richieste.

Il dibattimento

All’udienza del 20.2.2024, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi per la Procura federale l’avv. Alessandro D’Oria e il deferito personalmente.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento e ha concluso per l’irrogazione della sanzione di cui al verbale d’udienza.

Il deferito, dopo aver riconosciuto l’addebito, ha sollecitato il Tribunale ad una valutazione equa in termini di sanzione.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, svolge le seguenti considerazioni.

Questo Tribunale, a partire dalla decisione n. 0190/TFNSD-2022-23, successivamente confermata in dieci decisioni con più ampie argomentazioni, ha costantemente affermato la propria incompetenza a conoscere dei deferimenti inerenti arbitri appartenenti alle sezioni A.I.A. territoriali, la stessa ritenuta spettante al Tribunale federale territorialmente competente, trattandosi di giudizi non riguardanti arbitri o questioni di rilievo nazionali, come tali rientranti nella sfera di cognizione del Tribunale nazionale.

Sennonché, la Corte Federale d’Appello, a partire dalla decisione n. 0048CFA-2023-24 successivamente confermata in altre decisioni, non ha condiviso l’orientamento di questo Tribunale, sul presupposto della ritenuta prevalenza, giusta principio dello ius superveniens, della norma del Regolamento AIA in vigore dal 1° gennaio 2023, dunque di epoca successiva all’approvazione del CGS.

Va, tuttavia, considerato che la stessa Corte non ha sinora esaminato, funditus, quella che per il Tribunale è ritenuta la ragione fondante la declaratoria della propria incompetenza.

Tale ragione si fonda sul rilievo della ritenuta inidoneità giuridica del Regolamento dell’AIA di incidere su norme contenute nel CGS FIGC che deriva, prima tra tutte le argomentate riportate nelle precedenti decisioni, dalla disposizione dettata dall’art. 33, co. 7, dello Statuto Federale, a tenore della quale “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale …”.

L’art. 62 del Regolamento AIA appare, pertanto, in contrasto con la superiore fonte statutaria nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale federale nazionale i deferimenti riguardanti tutti gli associati AIA, incidendo sul riparto di attribuzioni invece coperto da riserva, ancorché relativa, di Statuto, ponendosi, peraltro, in contrasto con gli artt. 83 e 92 del CGS-FIGC espressione di tale riserva.

Tanto premesso, il collegio osserva che, in data 20 dicembre 2023, il Consiglio federale ha esaminato la proposta di modifica degli artt. 83 e 92 CGS, finalizzata appunto a ripristinare la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti gli associati AIA come disciplinata prima della approvazione da parte del medesimo Consiglio dell’ultima versione del Regolamento AIA (in vigore dal 1° gennaio 2023), rinviandone tuttavia l’esame.

Questo Tribunale ritiene che la trattazione della questione da parte del Consiglio federale conclusasi, allo stato, con il suo rinvio, possa intendersi comunque esplicativa di una implicita volontà di conferma della vigenza del disposto di cui all’art. 62 del Regolamento AIA (ubi voluit, dixit).

Consegue a tanto che, il Tribunale, giusta principi ordinamentali, è tenuto ad applicare le norme federali in vigore, interpretandole secondo il (principale) criterio ermeneutico testuale (art. 11 delle preleggi), non disponendo certo dei poteri di disapplicazione né ricorrendo circostanze di rilievo euro-unitario che potrebbero, se del caso, autorizzarli.

Ragion per cui, la Sezione procede all’esame nel merito del deferimento, ovviamente auspicando che l’accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all’attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga nel merito esaminata.

Il deferimento va accolto, essendo provata la responsabilità del deferito.

Risulta, per tabulas, che in data 13 maggio 2023 il deferito veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa nei suoi confronti dal GIP di Milano per il reato di cui all’art. 572 c.p.

La misura cautelare veniva revocata il successivo 29 giugno 2023, con sentenza di condanna dell’imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, pena sospesa e non menzione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato.

Alla stregua di quanto esposto dallo stesso deferito, la sentenza risulta definitiva.

Dei suindicati fatti, e del loro incedere, il deferito non ha mai informato i superiori, ovvero la sezione di appartenenza, onerandosi di farlo soltanto a settembre dello stesso anno, in occasione di un incontro con il Vice Presidente della Sezione di Cinisello Balsamo e con successiva e-mail trasmessa in data 7 settembre 2023.

Tale condotta si pone in aperta violazione dell’art. 42 del Regolamento AIA che, in ragione del peculiare e delicato ruolo svolto dagli arbitri, impone, al comma 3, lett. q),  l’obbligo per gli arbitri di “segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale (…) gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive”.

Le condotte contestate, peraltro, sono state pacificamente ammesse dall’odierno incolpato in sede di audizione in data 23 ottobre 2023 e nel corso dell’udienza.

Deve dunque concludersi per la responsabilità del deferito per le violazioni contestate, da considerarsi plurime, avendo omesso di comunicare, il sig. Croci, non solo la pendenza del procedimento bensì, anche l’esecuzione del provvedimento restrittivo e la successiva sentenza di condanna riportata.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutata la reiterata violazione posta in essere e tenuto conto della condotta processuale tenuta dall’incolpato, che ha comunque ammesso l’addebito, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Massimiliano Croci la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                              Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 29 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it