FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 342/AA del 22/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GENNARI MURA ASD ATLETICO CORTEFRANCA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 195 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro GENNARI e Cristian MURA, e della società ASD ATLETICO CORTEFRANCA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO GENNARI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Cortefranca, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 108 delle NOIF e dall'art. 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al dirigente tesserato per la A.S.D. Atletico Cortefranca, sig. Mura Cristian, in data 21 agosto 2023, di richiedere al sig. Avesani Marco, calciatore all'epoca tesserato per la A.S.D. Atletico Cortefranca, il pagamento dell’importo di Euro 2.000,00 (duemila/00), che veniva effettuato in favore di tale società con bonifico bancario in data 22 agosto 2023, per concedergli lo svincolo e permettergli di tesserarsi per un’altra società;
CRISTIAN MURA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Cortefranca, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 108 delle NOIF e dall'art. 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in data 21 agosto 2023, richiesto al sig. Avesani Marco, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Atletico Cortefranca, il pagamento dell’importo di Euro 2.000,00 (duemila/00) che veniva effettuato in favore di tale società con bonifico bancario in data 22 agosto 2023, per concedergli lo svincolo e permettergli di tesserarsi per un’altra società;
ASD ATLETICO CORTEFRANCA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Gennari e Cristian Mura, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro GENNARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO CORTEFRANCA, e dal Sig. Cristian MURA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro GENNARI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Cristian MURA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO CORTEFRANCA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.