FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 343/AA del 22/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NARCISO RIVETTI MODENA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 244 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio NARCISO e Matteo RIVETTI, e della società MODENA FC 2018 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO NARCISO, all’epoca dei fatti allenatore UEFA B e UEFA GKB tesserato in qualità di collaboratore della prima squadra per la società Modena F.C. 2018 s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 26, commi 1 e 2 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, quantomeno sino al giorno 29 ottobre 2023, svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società Modena F.C. 2018 s.r.l., nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore della prima squadra e sebbene fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad allenatore dei portieri;

MATTEO RIVETTI, all’epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della società Modena F.C. 2018 s.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 26, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023/2024, quantomeno sino alla data del 29 ottobre 2023 consentito e/o comunque non impedito che venisse impiegato il sig. Antonio Narciso quale allenatore dei portieri della prima squadra della società Modena F.C. 2018 s.r.l., nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore della prima squadra e sebbene il predetto tesserato fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad allenatore dei portieri;

MODENA FC 2018 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Antonio Narciso e Matteo Rivetti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo RIVETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MODENA FC 2018 S.r.l., e dal Sig. Matteo RIVETTI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica e € 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Antonio NARCISO, di 1 (uno) mese di inibizione e € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per il Sig. Matteo RIVETTI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società MODENA FC 2018 S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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