FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 348/AA del 23/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MESA SSD ARL LADISPOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 355 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Miamour Juana MESA, e della società S.S.D. ARL LADISPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIAMOUR JUANA MESA, calciatrice richiedente il tesseramento per la società SSDARL Academy Ladispoli all’epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere la stessa, in data 20.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSD ARL Academy Ladispoli, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stata mai tesserata per società affiliate a Federazioni estere;

S.S.D. ARL LADISPOLI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse la Sig.ra Mesa Miamour Juana ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Miamour Juana MESA e dalla Sig.ra Maria Pia DE CAROLIS, in qualità di Presidente e di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.D. ARL LADISPOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per la Sig.ra Miamour Juana MESA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. ARL LADISPOLI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it