F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0168/TFN – SD del 7 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 19239 /642pf23-24/GC/blp del 2 febbraio 2024, nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 151/TFN-SD
Decisione/0168/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0151/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente
Andrea Giordano – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)
Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19239 /642pf23-24/GC/blp del 2 febbraio 2024, nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente
DECISIONE
Con atto del 2 febbraio 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Molinaro Andrea, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Unico della US Alessandria Calcio 1912 Srl, dal 6 dicembre 2023:
per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023; nello specifico, la Società, entro la menzionata scadenza federale, non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023 per un importo pari a 16.446,38 euro, il versamento delle rate delle ritenute Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo pari a 80.004,66 euro ed il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023 per un importo pari a 47.825,00 euro;
- la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata per:
a) responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl;
b) responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale.
In particolare, con nota del 17 gennaio 2024, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale che, all’esito delle verifiche eseguite, era emerso che la società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl non aveva provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023, così come previsto dall’art.85, lett. C), par. V delle NOIF.
Nello specifico, la Co.Vi.So.C. segnalava che, entro la succitata scadenza federale, la società:
- non aveva effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023, per un importo complessivo pari a euro 16.446,38;
- non aveva effettuato il versamento delle rate relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023, per un importo complessivo di euro 80.004,66;
- non aveva effettuato il versamento deli contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023, per un importo complessivo pari a euro 47.825,00.
La Procura Federale, ricevuti gli atti, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 642pf23-24, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, entro il termine del 18 dicembre 2023, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva i fogli di censimento della società, la visura nonché i verbali assembleari del 23 novembre 2023 e 6 dicembre 2023 e i verbali del consiglio di amministrazione del 23 novembre 2023 e 11 dicembre 2023. In data 23 gennaio 2024 la Procura Federale notificava al sig. Andrea Molinaro e alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl l’avviso di conclusioni delle indagini.
In data 29 gennaio 2024, gli avvocati Eduardo Chiacchio e Giuseppe Chiacchio, per conto della società Alessandria Calcio, depositavano memoria difensiva, con la quale deducevano che alla società poteva essere contestato solo il mancato completamento dei pagamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo contestato e non il mancato pagamento degli stessi. Ciò in quanto buona parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi ai mesi di settembre e ottobre 2023 risultavano pagati nei termini di legge.
A riprova dei suddetti pagamenti venivano allegate alla memoria alcune quietanze di versamenti effettuati tramite Modelli F24 in data 18 dicembre 2023.
La Procura Federale, in data 2 febbraio 2024, notificava gli atti di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 29 febbraio 2024.
La fase predibattimentale
In data 22 febbraio 2024, l’Avv. Eduardo Chiacchio depositava, sia per conto dell’Alessandria Calcio sia per conto del Presidente Molinaro, due memorie difensive.
Con dette memorie, di contenuto sostanzialmente identico, il legale ribadiva l’intervenuto parziale pagamento degli oneri fiscali e previdenziali contestati richiamando, a dimostrazione di quanto sostenuto, le quietanze dei versamenti effettuati tramite Modelli F24 depositate innanzi alla Procura.
L’Avv. Chiacchio, inoltre, sottolineava la circostanza che il Presidente Molinaro aveva assunto la carica solo in data 11 dicembre 2023 e che la società, a causa della precedente gestione, versava in una situazione di totale confusione. Per tali motivi chiedeva l’irrogazione di sanzioni al di sotto dei minimi edittali e/o la sanzione dell’ammenda e della inibizione di contenuta entità, rispettivamente per la società e per il Presidente.
Il dibattimento
All’udienza del 29 febbraio 2024, svoltasi in videoconferenza, comparivano il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza dei deferiti. Compariva, altresì personalmente Il sig. Filippo Marra Cutrupi, legale rappresentante della US Alessandria Calcio 1912 Srl.
La Procura Federale, nel riportarsi ai propri atti, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Andrea Molinaro, mesi 3 (tre) di inibizione;
- nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva.
Anche l’avv. Chiacchio si riportava alle memorie depositate e alle conclusioni ivi formulate.
La decisione
Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte contestate.
Dalle risultanze dell’attività di controllo svolta dalla Co.Vi.So.C., compendiata nella segnalazione del 17 gennaio 2024, emerge, difatti, che i deferiti non hanno provveduto, nei termini di legge e, dunque, entro il 18 dicembre 2023, al versamento delle ritenute IRPEF relative al mese di settembre 2023, per un importo di € 16.446,38, al versamento delle rate delle ritenute Irpef relative al piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023, per un importo pari a € 80.004,66, e al versamento dei contributi Inps relativi al mese di ottobre 2023, per un importo pari a € 47.825,00. Tali pacifiche circostanze non sono state, del resto, neppure contestate dai deferiti, i quali si sono limitati, al fine di ottenere una sanzione al di sotto del minimo edittale, a sostenere che, nel caso di specie, non sussisterebbe una ipotesi di omesso versamento degli oneri fiscali e previdenziali, ma di mancato completamento del pagamento nei termini. Difatti, le quietanze dei versamenti effettuati tramite Modelli F24 depositate proverebbero che, in relazione al periodo in contestazione, e, quindi, settembre e ottobre 2023, gran parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sarebbero stati pagati.
E’ bene, innanzitutto, evidenziare che ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, non vi è differenza tra l’omesso pagamento o il pagamento parziale.
Secondo la giurisprudenza federale, in particolare, l’art. 33, comma 4, lett. b, del CGS (il quale recita: “il mancato pagamento del solo secondo bimestre - 1° settembre/31 ottobre – comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”) letto in combinato disposto con l’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, non stabilisce che la violazione debba riguardare l’intero bimestre, trovando pertanto la norma applicazione anche laddove la violazione sia riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre (Decisione S.U. 108/CFA-20222023).
Di conseguenza, non può avere alcun rilievo la circostanza che si sia in presenza di un pagamento non completo in quanto riferibile solo ad uno dei due mesi che compongono il bimestre (nel caso di specie, ottobre per quel che riguarda l’Irpef e settembre per quel che riguarda l’Inps).
Alla medesima conclusione si perviene anche laddove si volesse ritenere che il pagamento parziale dedotto dai deferiti riguardasse non uno dei mesi che compongono il bimestre, ma una parte delle ritenute Irpef relative al mese di settembre 2023 e una parte dei contributi Inps relativi al mese di ottobre 2023.
In altri termini, laddove i deferiti avessero voluto sostenere di aver pagato solo una parte delle ritenute Irpef maturate nel mese di settembre e solo una parte dei contributi Inps maturati nel mese di ottobre.
Anche in questo caso, difatti, le succitate norme, ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare, non fanno alcuna distinzione tra omesso o parziale pagamento.
In ogni caso, va evidenziato che la documentazione prodotta dai deferiti ai fini della dimostrazione del parziale pagamento risulta del tutto inidonea.
Difatti, i versamenti indicati nelle ricevute dei Modelli F24 si riferiscono tutti a oneri fiscali o previdenziali relativi a periodi diversi da quelli oggetto di contestazione.
Irrilevanti sono, inoltre, per quel che riguarda, in particolare, la posizione del Presidente Molinaro, le circostanze addotte dallo stesso, per giustificare la propria condotta, in ordine alla situazione di confusione in cui versava la società a causa del cambio di gestione e in ordine al fatto che l’assunzione della carica sarebbe avvenuta solo in data 11 dicembre 2023.
A prescindere dal fatto che dai verbali assembleari in atti, così come dalla visura della camera di commercio, emerge che il sig. Molinaro abbia assunto la carica di Presidente e amministratore delegato della società in data 23 novembre 2023, compito precipuo di ogni avveduto amministratore è quello di informarsi fin dal suo insediamento, se non prima, delle obbligazioni scadute o in scadenza, per disporre il loro adempimento. Di conseguenza, alcuna giustificazione o scusante può derivare dalla circostanza che il Presidente avesse assunto la carica poco prima delle scadenze federali.
Vi è da dire, tuttavia, che la stessa giurisprudenza federale, se da un lato ritiene configurata la fattispecie incriminatrice anche nel caso di parziale pagamento, dall’altro considera rilevante il pagamento parziale ai fini della commisurazione della sanzione, dovendo la stessa essere “effettivamente adeguata, ragionevole e proporzionata” a una violazione che si presenta solo “parziale” (Decisione S.U. 108/CFA-2022-2023).
Alla stregua di tali principi, dunque, il Collegio ritiene, per quel che riguarda la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, congrua la sanzione nella misura richiesta dalla Procura Federale, alla luce del fatto che i due mancati pagamenti hanno riguardato, all’interno del bimestre, un mese di IRPEF e un mese di INPS, così ragguagliandosi la sanzione alla metà del minimo edittale bimestrale: cioè un punto per ciascun mese.
Per quel che riguarda la posizione relativa al sig. Andrea Molinaro, tenuto anche conto del comportamento collaborativo dello stesso, che non ha comunque negato la sussistenza delle condotte contestate, si ritiene congrua la sanzione di mesi uno di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Andrea Molinaro, mesi 1 (uno) di inibizione;
- nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 febbraio 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Carlo Sica
Carlo Purificato
Luca Voglino
Depositato in data 7 marzo 2024
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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