F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0170/TFN – SD del 8 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 19241 /643pf23-24/GC/blp del 2 febbraio 2024, nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 152/TFN-SD

Decisione/0170/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0152/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19241/643pf23-24/GC/blp del 2 febbraio 2024, nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 2 febbraio 2024, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Andrea MOLINARO, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Unico della U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., dal 06/12/2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al pagamento in favore del tesserato Mariello Jeremy della rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo; nello specifico, la Società ha corrisposto al suddetto tesserato l’emolumento dovuto solo in data 21 dicembre 2023, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale;

- la Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, della Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

b) per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.

La fase istruttoria

In data 18.01.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota del 17.01.2024 della Segreteria della Co.Vi.So.C., cui era allegata altra nota, in pari data, del Segretario del citato organismo Federale, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 643pf23-24 avente ad oggetto ““Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento in favore del tesserato Mariello Jeremy da parte della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., della rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF”.

Alla richiamata nota del Segretario Co.Vi.So.C.  era allegato un “memorandum riepilogativo” dell’Ufficio coordinamento attività a supporto degli organi di controllo tramite il quale, all’esito delle attività di controllo, si certificava che “la Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 18 dicembre 2023, al pagamento in favore del tesserato Mariello Jeremy della rata di competenza della mensilità di ottobre 2023 relativa all’accordo di incentivazione all’esodo, così come previsto dall’art.

85, lett. C), par. IV delle NOIF”.Erano, altresì, allegate la copia di un “Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro” sottoscritto in data 18.10.2023 fra la Società e il sig. Mariello Jeremy, la copia di un cedolino datato Dicembre 2023 con un netto da corrispondere di euro 1.540,00, a fronte di un lordo di euro 2.000,00 quale incentivo all’esodo, e la copia di un bonifico eseguito dall’ALESSANDRIA in favore del sig. Jeremy in data 21.12.2023 per l’importo di euro 1.540,00.

La Procura Federale, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 23.01.2024 notificava al sig. Andrea MOLINARO e all’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. la comunicazione di chiusura delle indagini, con la quale contestava ai predetti le violazioni delle norme dianzi indicate.

Entrambi gli avvisati, per il tramite del loro legale di fiducia, depositavano memorie difensive pressoché sovrapponibili, evidenziando che l’adempimento era avvenuto con soli tre giorni di ritardo, in perfetta buona fede stante il mutamento della compagine sociale avvenuto pochi giorni prima e lo stato di confusione rinvenuto nell’amministrazione, nonché la lieve entità della violazione. Chiedevano comunque di poter concordare l’entità della sanzione ai sensi dell’art. 126 del CGS, ma la Procura Federale replicava evidenziando che non sussistevano le condizioni per un accordo.

L’Ufficio requirente, con atto del 2.02.2024, si determinava quindi a deferire il sig. Andrea MOLINARO e l’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. innanzi a questo Tribunale, ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 29.02.2024.

Entrambi i deferiti, per il tramite del proprio legale già precedentemente nominato e nel rispetto dei termini di cui al CGS, depositavano distinte memorie, anche questa volta dal contenuto per lo più sovrapponibile, con le quali riproponevano le precedenti deduzioni, rilevavano che il pagamento era stato eseguito oltre i termini solo in conseguenza dei mutamenti verificatisi ai vertici societari appena pochi giorni prima evidenziando, mediante deposito di estratto conto, che i fondi erano comunque presenti sul conto della società e, comunque, invocavano la non punibilità delle condotte ascritte stante la particolare tenuità della violazione contestata. Depositavano anche un precedente relativo alla giurisprudenza di questo Tribunale.

Il dibattimento

All’udienza del 29 febbraio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale del  1.07.2023, era presente il Sostituto Procuratore Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Andrea MOLINARO, giorni 15 di inibizione; all’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato corrente. Per entrambi i deferiti era presente l’Avv. Eduardo Chiacchio il quale, richiamate le precedenti difese, concludeva per il proscioglimento di entrambi i rappresentati e in subordine perché, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del CGS, il Tribunale valutasse la particolare tenuità della violazione e comunque riconoscesse le attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, del CGS.

La decisione

Il Collegio, esaminati gli atti, osserva che la circostanza che il pagamento, relativo alla scadenza di ottobre 2023 dell’accordo di incentivazione all’esodo del tesserato Mariello Jeremy, sia stato eseguito con tre giorni di ritardo non è in contestazione. L’obbligazione assunta dalla società con la sottoscrizione, in data 18.10.2023, del “Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro”, andava eseguita entro il 16.12.2023 a mente del disposto dell’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF tuttavia, posto che il 16.12.2023 cadeva di sabato, l’adempimento slittava al 18 dicembre ma il pagamento veniva eseguito solo il successivo 21.12.2023.

Non v’è dubbio, quindi, che i deferiti vadano sanzionati per la violazione disciplinare loro contestata non ritenendo, il Tribunale, che nessuna delle giustificazioni addotte dalla loro difesa possa essere idonea a costituire un esimente o un attenuante. Peraltro il Collegio non ritiene di doversi discostare dal principio già in precedenza espresso proprio nel precedente giurisprudenziale citato e prodotto dalla difesa dei deferiti (dec. n. 36/TFNSD-2023-2024) che precisa che è “esclusa la possibilità di potere accedere al proscioglimento degli incolpati in ragione della presunta tenuità del fatto, stante la non applicabilità tout court all’Ordinamento sportivo di tale istituto, di chiara origine penalistica (art. 131 bis, cod. proc. pen.) ma non assurto a rango di principio di diritto (CFA, decisioni n.38/2022-2023 e n.4/ 2023-2024)”.

Ritiene, tuttavia, il Collegio di non poter condividere le richieste della Procura Federale sotto il profilo sanzionatorio. Se, infatti, il precetto dell’art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF prevede, per quanto di interesse in questa sede, che entro precise scadenze le società debbano documentare alla FIGC l’intervenuto pagamento anche “degli incentivi all’esodo dovuti ... ai tesserati in forza di accordi depositati”, l’art. 33, comma 3, del CGS che, richiamato dall’Organo requirente nel deferimento, costituisce la norma di riferimento sotto il profilo sanzionatorio per “Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera” (così in rubrica), non prevede ad oggi, e non prevedeva in passato, una sanzione specifica per l’inadempimento contestato limitandosi a dettare criteri punitivi che fanno riferimento a più mensilità (rectius: bimestri) non pagate e non a singoli ratei relativi ad accordi per l’incentivazione all’esodo.

In conseguenza di quanto sopra, il Collegio ritiene di poter affermare che pur sussistendo per la società l’obbligo di documentare entro le scadenze di cui al più volte citato art. 85, lett. C), par. IV, delle NOIF l’intervenuto pagamento di quanto concordato per incentivi all’esodo, il mancato pagamento o il ritardato pagamento di un singolo rateo si collochino, sotto il profilo sanzionatorio, al di fuori della struttura normativa invocata dalla Procura Federale, rimanendo, quale norma di riferimento, l’art. 8 del CGS. In tale contesto, quindi, si ritiene equo sanzionare la Società, per entrambi i tipi di responsabilità contestatele a causa del ritardo di tre giorni nell’adempimento, anche in considerazione della documentata presenza di fondi, all’epoca del dovuto adempimento, sul proprio conto corrente bancario, con un’ammenda di euro 2.000,00, pari quindi all’importo del pagamento concordato fra le parti nel “Verbale di avvenuto accordo e contestuale risoluzione del contratto di lavoro” sottoscritto il 18.10.2023, mentre si ritiene condivisibile la richiesta sanzionatoria rassegnata dalla Procura Federale nei confronti del Presidente della Società, sig. Andrea MOLINARO, meglio precisata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

  • nei confronti del sig. Andrea Molinaro, giorni 15 (quindici) di inibizione;
  • nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
  • Così deciso nella Camera di consiglio del 29 febbraio 2024.
  •  

I RELATORI                                                                     IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 8 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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