F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN-SVE del 08 Marzo 2024 (motivazioni) – ASD Napoli Futsal / Nejc Hozjan – Reg. Prot. 6-8/TFN-SVE
Decisione/0023/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0006/TFNSVE/2023-2024
Registro procedimenti n. 0008/TFNSVE/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carlo Cremonini – Componente
Cristina Fanetti – Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 marzo 2024, sui reclami, preliminarmente riuniti, ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposti dalla società ASD Napoli Futsal (936031) contro il calciatore Nejc Hozjan (1008769) e dal calciatore Nejc Hozjan contro la società ASD Napoli Futsal, entrambi avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. Cae 164-quater 2022/2023) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023, la seguente
DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 13 gennaio 2023 la società ASD Napoli Futsal ha adito la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per ottenere la condanna del calciatore Nejc Hozjan (nato il 31.7.1996) al pagamento della penale di euro 271.500,00 – pari al triplo “degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta” – rivendicata in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 ter NOIF stipulato il 24 giugno 2022, nel quale era previsto un compenso: di euro 28.500,00 per la stagione sportiva 2022/2023; di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024; di euro 32.000,00 per la stagione sportiva 2024/2025.
A fondamento della pretesa azionata la società ricorrente ha dedotto: 1) che il calciatore in pendenza del predetto accordo economico si era tesserato con la società estera Club Noia Futbol Sala (come da comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti della FIGC pervenuta l'8 agosto 2022); 2) che l'art. 5 dell’accordo economico sottoscritto prevedeva che: “Laddove l'Atleta, in contrasto con i termini del tesseramento con la società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore professionista o non professionista con un club di una Federazione estera, sarà tenuto – anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento Fifa sullo Status e il Trasferimento dei calciatori – al pagamento, in favore della Società, di una penale pari al doppio/triplo (selezionare una delle opzioni: in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano meno maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili”; 3) che, quanto all’an, il calciatore avrebbe violato l'art. 5 dell'accordo economico, essendosi tesserato con un club di una Federazione estera; 4) che, nel quantum, la penale dovuta per la condotta tenuta sarebbe pari ad euro 271.500,00, ossia il triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con l'accordo economico (euro 90.500); 5) che le due diffide inviate, rispettivamente il 5 agosto 2022 e il 13 agosto 2022 (anche presso la società spagnola), per contestare l’intervenuta violazione e chiedere il pagamento della predetta penale, erano rimaste prive di riscontro da parte del calciatore (mentre il Club Noia Futbol Sala aveva risposto di non aver violato alcuna normativa); 6) che il calciatore non si è mai svincolato dalla ricorrente, come risulta dal relativo passaporto non avendo mai attivato l’apposita procedura ex art. 111 NOIF, né avendo ottenuto lo svincolo neppure ai sensi degli artt. 106 -113 NOIF.
Sulla scorta di tali deduzioni la Società ha quindi concluso chiedendo la condanna del calciatore Hozjan al pagamento della penale nella misura di euro 271.500,00, “o in altra eventuale minore misura”, riservandosi di presentare un esposto alla Procura Federale stante la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal calciatore e dalla società estera.
La C.A.E., in occasione dell’udienza tenutasi il 13 settembre 2023, ha invitato il legale della società ricorrente a depositare una memoria integrativa su profili considerati dirimenti ai fini della vicenda in delibazione, rinviando il procedimento all’udienza del 25 ottobre 2023.
Nelle more, il resistente calciatore ha depositato memoria difensiva con la quale ha sostanzialmente eccepito di non avere ricevuto la notifica del ricorso tanto da richiedere, al fine di garantire il contraddittorio, la rinotifica dell’atto introduttivo. Nel merito ha comunque dedotto di aver portato regolarmente a termine la stagione sportiva 2021/2022 con la società ricorrente e di essersi, altrettanto regolarmente, trasferito al Club Noia Futbol Sala per la successiva stagione sportiva 2022/2023.
La società, con memoria del 18 ottobre 2023, ha replicato opponendosi, in via principale, alla rinotifica del ricorso in quanto lo stesso era stato – a suo dire - regolarmente notificato.
La C.A.E., con ordinanza del 25 ottobre 2023, ha disposto la rinotifica del ricorso da effettuarsi, a cura della ricorrente, presso il domicilio eletto dal resistente entro il successivo 26 ottobre 2023, con decorrenza da quest’ultima data dei termini ex art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D., rinviando il procedimento all’udienza del 21 novembre 2023.
A seguito della tempestiva rinotifica del ricorso nei termini sopra indicati, il resistente calciatore, in data 10 novembre 2023, ha depositato memoria difensiva con la quale ha dedotto: 1) di essere stato tesserato con la ricorrente per la stagione sportiva 2021/2022; 2) di aver sottoscritto nel gennaio del 2022, su richiesta del presidente dell'associazione, un contratto triennale per il triennio 2022/2025; 3) di aver precisato, prima di sottoscrivere l'accordo economico, che qualora avesse ricevuto proposte di ingaggio da parte di squadre della Lega spagnola di calcio a 5 (ossia club professionistici), lo stesso avrebbe dovuto ritenersi privo di effetti, ragione per cui chiedeva espressamente alla società di inserire tale clausola; 4) che il presidente della Asd Napoli Futsal dopo aver rappresentato l'impossibilità di apportare modifiche al format di accordo, gli fornì ampie rassicurazioni garantendogli che in caso di chiamata dalla Spagna sarebbe potuto andare via senza problemi e che in tale ipotesi l'accordo non sarebbe stato depositato in Divisione; 5) che il contratto, predisposto sul format in essere per la stagione 2021/2022, venne sottoscritto senza apposizione di alcuna data; 6) che, ultimata la stagione 2021/2022, si recò in Slovenia il 15 giugno 2022; 7) che, dopo pochi giorni dal rientro in patria, ricevette una proposta di ingaggio da parte del Club Noia che accettò, a fronte della possibilità di cambiare il proprio status da dilettante a professionista e tenuto conto del tenore degli accordi intercorsi con la ricorrente, comunicando la decisione a quest’ultima; 8) che l’1 luglio 2022 stipulò con il Noia un contratto di lavoro da giocatore professionista per effetto del quale il 2 agosto 2022 gli venne attribuito dal Ministero spagnolo della Inclusione, Sicurezza sociale e Immigrazione un codice di previdenza sociale; 9) che disputò, dunque, la stagione 2022/2023 con il Club Noia; 10) che, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo e degli allegati, ha potuto constatare che sull'accordo economico compariva come data presunta di sottoscrizione e di contestuale deposito in Divisione quella del 24 giugno 2022, data nella quale si trovava, però, già da diversi giorni in Slovenia. Ciò dedotto, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità ovvero l’improponibilità del ricorso in quanto presentato innanzi ad un organo la cui competenza, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento LND, esula dalla cognizione su domande proposte dalle società aventi ad oggetto richiesta di condanna degli atleti al pagamento di penali contrattuali.
Nel merito, ha eccepito: 1) l’invalidità e/o inefficacia dell’accordo economico dedotto in lite in quanto non conforme a quello effettivamente sottoscritto dalle parti, le quali avevano firmato il contratto nel mese di gennaio 2022, senza apporvi alcuna data, con la conseguenza che l'annotazione del giorno 24 giugno 2022 sarebbe stata apposta successivamente, senza il consenso del resistente, da parte della ASD Napoli Futsal; 2) che, in ogni caso, l'accordo risulta inficiato nella sua validità ed efficacia anche per essere stato stipulato su un format non conforme a quello in vigore per la stagione 2022/2023; 3) l'invalidità e/o inefficacia sopravvenuta dell'accordo economico in questione, atteso che la FIGC con C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023 ha deliberato, con decorrenza dall'1 luglio 2023, una serie di modifiche alle NOIF, necessarie per adeguare la normativa federale alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2021, introducendo – ex aliis – una norma transitoria all'art 94 bis NOIF che impone una sostituzione degli accordi economici pluriennali in essere a detta data (circostanza che nel caso di specie non è avvenuta); 4) l’inefficacia dell'accordo economico, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva negativa (i.e. l'assenza di proposte di ingaggio da parte di club professionistici stranieri) alla quale i suoi effetti erano stati dalle parti tacitamente subordinati; 5) la nullità ovvero l'inefficacia dell'articolo 5 nella parte in cui estende l'obbligo di versamento di una penale al caso di trasferimento dell'atleta ad un club estero professionistico, in quanto contrastante con il regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori; 6) che l’art. 14 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori stabilisce il principio che entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto per giusta causa senza incorrere in conseguenze sfavorevoli (quali obblighi di pagamento di indennità o sanzioni disciplinari) e quindi l'art. 5 del modello 2021/2022 è da dichiararsi nullo e/o inefficace per violazione del predetto articolo 14 nella parte in cui fissa a carico dell'atleta l'obbligo di pagamento di penali anche nel caso di passaggio a club esteri professionistici; 7) che l'articolo 5 del modello 2021/2022 appare invalido anche sotto il profilo della palese violazione di interessi di rango costituzionale e comunitario, tenuto conto del fatto che la previsione di penali – peraltro gravosissime nel caso di passaggio al professionismo – integra una illegittima ed inaccettabile compressione del diritto al lavoro tutelato dagli articoli 35 e 36 della Costituzione nonché dall'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; 8) l'inefficacia dell'articolo 5 che, integrando una clausola vessatoria, è stato oggetto di una sottoscrizione separata riferita indistintamente e cumulativamente anche ad altre clausole negoziali non vessatorie (quale ad esempio l'articolo 2), così non garantendo all'atleta (peraltro di nazionalità e lingua slovena) la giusta comprensione della portata enormemente sfavorevole dell'articolo in questione di guisa che la sottoscrizione apposta per accettazione anche dell'articolo 5 è da ritenersi non idonea né efficace sul piano negoziale; 9) in via di estremo subordine, la manifesta eccessività della penale di cui all'articolo 5, con la conseguenza che ove lo stesso fosse ritenuto valido la penale dovrà essere oggetto di equa e congrua riduzione e ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 94 bis norma transitoria NOIF.
Il calciatore ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso. In via del tutto subordinata e salvo gravame, ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la manifesta eccessività della penale di cui all'articolo 5 e, per l'effetto, disporre una congrua riduzione della stessa, con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria ha chiesto disporsi, ove ritenuto necessario, prova per testi con il team manager della ASD Napoli Futsal, sulle circostanze concernenti l'apposizione della firma sull'accordo economico.
La società, con memoria inviata il 14 novembre 2023, ha replicato alla memoria difensiva del calciatore contestando l’infondatezza dell’eccezione di asserita inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per incompetenza della C.A.E., riproponendo le argomentazioni già svolte nella memoria depositata il 18 ottobre 2023. Ha altresì contestato l’infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'accordo economico stante: l’irrilevanza della non conformità della data; l’assoluta correttezza nell’utilizzo del modulo della stagione 2021/2022; l’assoluta irrilevanza del richiamo all’art. 94 bis delle NOIF (approvato successivamente rispetto alla controversia in delibazione), così come quello al mancato avveramento della condizione sospensiva negativa (non sancita in nessun accordo scritto tra le parti e, peraltro, in contrasto con il dettato dell’art. 5); l’infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'art. 5 per contrasto con l’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti, in considerazione del fatto che il calciatore era, di fatto, un vero e proprio professionista già con la ricorrente, stante il compenso percepito con la ricorrente, con conseguente mantenimento dell’obbligo di pagamento di penali per il recesso ante tempus rispetto ad un accordo costituente un vero e proprio contratto di lavoro sportivo alla luce, sia della normativa FIFA sia della giurisprudenza europea; l’infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'art. 5 per contrasto con i principi costituzionali ed europei a tutela del diritto al lavoro per i medesimi motivi appena sopra ricordati e non sussistendo nel caso di specie alcuna “inaccettabile compressione del diritto al lavoro”; l’infondatezza dell’eccezione relativa alla vessatorietà della clausola, in quanto la stessa era prevista nel modello standard fornito dalla Divisione Calcio a 5 (nell’interesse generale alla stabilità degli accordi contrattuali), non era stata predisposta dalla Società, era facilmente leggibile e non affatto nascosta, con la conseguenza che la stessa era tutt’altro che vessatoria e non doveva essere sottoscritta specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e seguenti c.c.; l’infondatezza dell’eccezione relativa alla manifesta eccessività della penale (richiamando quanto già argomentato nella memoria depositata il 18 ottobre 2023).
La società ha, quindi, concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso e conseguentemente nella richiesta di condanna del resistente al pagamento della penale pari al triplo degli importi complessivamente pattuiti.
La decisione della Commissione Accordi Economici
Sulle conclusioni rassegnate all’udienza tenutasi il 21 novembre 2023, la Commissione Accordi Economici, con provvedimento del 21 dicembre 2023 prot. Cae 164-quater 2022/2023 di cui al C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023, affermata la propria competenza, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla società ricorrente, ha condannato il sig. Nejc Hozjan al pagamento in favore della ASD Napoli Futsal della somma di Euro 30.166, 67 a titolo di penale per la violazione dell’art. 5 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022.
Invero la Commissione Accordi Economici, dopo aver riconosciuto la illegittimità della condotta tenuta dal giocatore e, di conseguenza, la spettanza della pretesa della Società al pagamento della penale prevista dall'art. 5 dell' Accordo, ha ritenuto, sul fronte del quantum, di ridurre in via equitativa la somma ad euro 30.166,67 per manifesta eccessività della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c..
I reclami
Avverso tale decisione hanno proposto separati ed autonomi reclami sia la Società ASD Napoli Futsal, sia il calciatore Nejc Hozjan.
Entrambi i reclami sono tempestivi.
Con il reclamo proposto dalla Società ASD Napoli Futsal vengono articolati due motivi di gravame e precisamente:
1) “Violazione dell’art. 1384 c.c. per l’avvenuto riconoscimento, nell’an, della sussistenza di una penale eccessivamente onerosa, pur non sussistendo, nel caso in questione, i presupposti previsti dalla norma e dalla giurisprudenza”;
2) “Violazione dell’art. 1384 c.c. per l’avvenuto riconoscimento nel quantum di una riduzione manifestamente eccessiva della penale in favore del calciatore convenuto (un nono di quanto previsto dall’accordo)”.
Il reclamo proposto dal calciatore Nejc Hozjan risulta, invece, strutturato su cinque motivi e precisamente:
1) “Erroneità ed insufficienza delle motivazioni addotte dalla CAE per rigettare l’eccezione di invalidità e/o inefficacia tout court dell’accordo economico triennale; omesso esame di due profili dedotti a sostegno dell’eccezione di invalidità e/o inefficacia; erroneità della decisione della CAE di non disporre la prova testimoniale richiesta dal sig. Hozjian relativa al tenore delle intese intercorse tra le parti al momento della sottoscrizione dell’accordo economico triennale”;
2) “Erroneità, illogicità ed illegittimità delle motivazioni addotte dalla CAE per rigettare l’eccezione di nullità ovvero inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico per contrasto con l’art. 14 del Regolamento FIFA sullo status dei giocatori; Violazione degli artt.
1 e 30 dello Statuto Federale e dell’art. 27 dello Statuto L.N.D.; Violazione degli artt. 112 e 115 cpc”;
3) “Erroneità, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni addotte dalla CAE per rigettare l’eccezione di nullità ovvero inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico per contrasto con le norme costituzionali e comunitarie poste a tutela del diritto al lavoro”;
4) “Erroneità delle motivazioni addotte dalla CAE per rigettare l’eccezione di inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico per inadeguata specifica approvazione scritta”;
5) In vi gradata: richiesta di ulteriore riduzione della penale”.
Ogni controparte ha controdedotto con memorie di contestazione dei rispettivi reclami.
Gli interventi ad adiuvandum e ad opponendum
In entrambi i giudizi, incardinati con i reclami di cui sopra, è intervenuta in data 19 gennaio 2024 la Divisione Calcio a 5 in qualità di terzo titolare di posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale, potenzialmente lesa o pregiudicata dalla pronunzia della Commissione Accordi Economici, concludendo per l’accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Napoli Futsal ed il rigetto di quello proposto dal calciatore Nejc Hozjan.
In quanto titolare di un interesse giuridicamente rilevante al rispetto delle regole dalla stessa poste in essere per la tutela degli interessi generali del sistema (del Calcio a 5 italiano), la Divisione Calcio a 5 è intervenuta nei presenti giudizi per difendere la regola inserita nel modello standard di tutti gli accordi economici nel calcio a 5, costituita dal richiamato art. 5 dell'Accordo Economico, che prevede una penale consistente (il doppio o il triplo dello stipendio complessivo previsto per tutti gli anni di contratto), ancorata a criteri oggettivi (stipendio e durata del contratto), nel caso di recesso ante tempus del calciatore e successivo tesseramento per società estera.
La Divisione Calcio a 5 ritiene, pertanto, che la drastica riduzione della penale in questione disposta dalla Commissione Accordi Economici con la decisione oggetto di impugnazione nel presente giudizio, determina una grave violazione dell'interesse generale della Divisione al rispetto delle regole dalla stessa poste a tutela degli interessi generali del Calcio a 5, in quanto si pone in sostanziale violazione della regola generale predisposta dalla Divisione Calcio a 5 ed inserita nell'art. 5 del modello-standard di Accordi Economici, volta a tutelare l'interesse generale alla stabilità dei contratti ed alla competitività del Campionato Italiano di calcio a 5.
Il dibattimento
All’udienza del 29 gennaio 2024, fissata per la discussione dei reclami si è preliminarmente disposta, applicando il dettame dell’art. 335 cpc, la riunione dei reclami con i quali entrambe le parti hanno inteso impugnare la medesima decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti.
Nel corso della discussione orale, il difensore del Calciatore ha per la prima volta dedotto che l’art. 22 lett. A del Regolamento FIFA demanda alla giurisdizione della FIFA le controversie insorte tra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale, con ciò contestando il difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva Nazionale in favore della Giustizia Sportiva Internazionale.
A scioglimento della riserva assunta, il Collegio con ordinanza del 29 gennaio 2024, dichiarata l’ammissibilità dell’atto di intervento proposto dalla Divisione Calcio a 5, ha ammesso la prova per testimoni richiesta ed articolata dalla difesa del calciatore, concedendo nel contempo termine sino al 20 febbraio 2024 per il deposito di memorie integrative sulle eccezioni sollevate dalle parti.
Entrambe le parti principali (Società e Calciatore) hanno depositato tempestive memorie integrative.
All’udienza del 5 marzo 2024 si è proceduto all’escussione del testimone Pasquale Somma, ammettendo anche l’acquisizione della registrazione del colloquio telefonico intercorso tra il calciatore ed il testimone il giorno 30 gennaio 2024. Di poi la causa è stata trattenuta in decisione
La decisione
Ciò premesso, si passa all’esame della questione preliminare di ordine processuale sollevata dalla difesa del calciatore, e segnatamente all’eccezione di difetto di giurisdizione che, come rettamente contestato dalla difesa della Società, è stata formulata tardivamente dalla difesa del calciatore.
A tal proposito và rilevato che, in attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 22, lett. c), l. 26 novembre 2021, n. 206, mediante il quale si era richiesto al legislatore delegato di «prevedere che il difetto di giurisdizione: 1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d’ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione; 2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell’attore che ha promosso il giudizio di primo grado», il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha riformulato l’art. 37 c.p.c. (applicabile nella fattispecie), prevedendo ora innovativamente che il rilievo e la declaratoria «anche d’ufficio» siano possibili senza limiti esclusivamente nel corso del giudizio di primo grado, mentre nei gradi successivi la questione è suscettibile di riemergere soltanto in virtù di uno «specifico motivo» di impugnazione proposto avverso la sentenza che abbia statuito (anche implicitamente) sulla giurisdizione. Con l’ulteriore precisazione che, in tale ultima evenienza, l’attore «non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito», essendo dunque abilitato a dolersi unicamente dell’erronea absolutio ab instantia pronunciata dal giudice di primo grado che si sia ritenuto sfornito di giurisdizione. La riforma ha così tradotto in precetti normativi le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass., sez. un., 29 ottobre 2014, n. 22975; Cass., sez. un., 17 dicembre 2019, n. 33374; Cass., sez. un., 15 novembre 2022, n. 33606), facendo leva sulla nozione di “giudic to implicito”, era da tempo pervenuta in punto di rilevazione officiosa del difetto di giurisdizione (che il previgente art. 37 c.p.c. consentiva in ogni stato e grado del processo).
Nella specie l’eccezione di difetto di giurisdizione non proposta in primo grado, non solo non ha costituito oggetto di specifico motivo di gravame esposto nell’atto di appello, ma altresì risulta in contrasto con il divieto di denunciare, con l’impugnazione, il difetto di giurisdizione da parte di chi ha adito il giudice di cui si contesta il potere decisionale (lo stesso Calciatore ha investito, con autonomo appello, Codesto Tribunale).
L’eccezione và, pertanto, respinta stante l’evidente inammissibilità della stessa.
§ § §
Passando all’esame dei motivi di gravame, si precisa che viene data priorità di analisi ai motivi proposti dalla difesa del calciatore in quanto, riferendosi ai profili attinenti alla validità ed efficacia dell’accordo economico intercorso tra le parti ovvero alla validità ed efficacia della clausola contemplata dall’art. 5 dell’accordo economico, va da sé che gli stessi risultano assorbenti (qualora venissero accolti) rispetto ai motivi di gravame proposti dalla Società e che afferiscono al solo profilo relativo alla eccessività o meno della misura della penale contemplata contrattualmente.
Con il primo motivo d’appello il calciatore ripropone, sostanzialmente, le argomentazioni già dedotte innanzi la Commissione Accordi Economici in punto di invalidità e/o inefficacia tout court dell’intero accordo economico posto a fondamento della pretesa azionata dalla Società sostenendo, in questa sede, che la Commissione Accordi Economici avrebbe omesso di argomentare in ordine all’eccepita inefficacia dell’accordo triennale per il mancato avveramento della condizione sospensiva negativa (l’assenza di proposte di ingaggio da parte di club professionistici stranieri), per di più non ammettendo la prova testimoniale richiesta sul punto. Con l’aggiunta che la decisione di primo grado avrebbe erroneamente considerato come irrilevanti la contestata postdatazione dell’accordo ed il fatto che lo stesso sia stato perfezionato su format asseritamente diverso da quello vigente per la stagione 20222023.
Orbene, mentre in ordine al profilo attinente le richieste istruttorie avanzate dal calciatore la questione risulta superata, avendo questo Tribunale dato ingresso alla prova testimoniale articolata dalla difesa del calciatore ritenendola ammissibile, ciò che si rileva dalla considerazione complessiva di tutti gli aspetti della vicenda è che appare evidente come la difesa del calciatore tenti, attraverso le eccezioni sollevate, di mettere in discussione la sua stessa libera volontà di vincolarsi per un triennio con la ASD Napoli Futsal come palesemente manifestata con la sottoscrizione dell’accordo, a prescindere dalla sua datazione comunque desumibile dal contenuto dell’accordo stesso (pattuizione della durata dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2025; indicazione degli importi concordati nella misura di € 28.000,00 per la stagione 2022/23; € 30.000,00 per la stagione 2023/24; € 32.000,00 per la stagione 2024/25).
Tutta la tesi dell’invalidità dell’intero accordo risulta, infatti, motivata sul presupposto di una intesa verbale di cui non vi è traccia scritta e che, comunque, al di là dell’ammissibilità o meno di accordi non sanciti per iscritto sul modulo di accordo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, non è risultata confermata neppure dalla prova per testimoni espletata a richiesta del calciatore. Il teste Pasquale Somma, infatti, in qualità di dirigente della ASD Napoli Futsal all’epoca dei fatti per cui è causa, dopo avere affermato, in risposta ai capitoli di prova ammessi, di nulla sapere sui termini dell’accordo sottoscritto perché “ero team manager e non mi occupavo della parte economica ma solo della logistica, degli allenamenti e di accompagnare i ragazzi nelle gare”, è stato di poi in parte smentito dal contenuto della conversazione telefonica che il calciatore ha tenuto con il teste il 30 gennaio 2024, vale a dire il giorno successivo a quello in cui si è tenuta la precedente udienza del presente giudizio, registrandola integralmente.
La difesa del calciatore, infatti, all’esito della deposizione, ha prima chiesto di essere autorizzato a rivolgere al testimone la domanda se ricordava di avere ricevuto in data 30 gennaio 2024 una telefonata dal sig. Hozjan e se ne ricordava il contenuto; di poi, a fronte della risposta negativa resa dal testimone, ha chiesto che la registrazione venisse acquisita agli atti e sentita.
Stante la mancata opposizione dei difensori delle altre parti, si è dato ingresso alla registrazione che è stata riprodotta in presenza anche del testimone il quale ha poi precisato: “Riconosco la mia voce nella telefonata. Ribadisco che non ero presente quando è stato firmato il contratto e in merito so solo quanto riferitomi dal calciatore”. Senonché, il tenore della conversazione telefonica ha consentito di appurare che il sig. Somma ha riconosciuto nel corso del colloquio di avere presenziato alla sottoscrizione dell’accordo (contrariamente a quanto ribadito in sede di deposizione), ancorché nulla abbia confermato sul contenuto degli accordi.
Va da sé, pertanto, che la prova testimoniale espletata, se da un lato nulla di diverso ha introdotto rispetto a quanto emergente dall’accordo scritto, dall’altro risulta rilevante sotto il profilo comportamentale dei protagonisti della vicenda, tanto da rendere necessario l’invio degli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 91, comma 9 CGS, per quanto di competenza.
Ed infatti, ancorché il calciatore possa eludere, per il solo fatto di non essere più tesserato in Italia, profili disciplinari ravvisabili nella propria condotta (il solo fatto di avere contattato il testimone prima della deposizione per carpire dichiarazioni a lui favorevoli è circostanza di per sé stigmatizzabile), è di tutta evidenza che il sig. Pasquale Somma, sotto vincolo di giuramento, ha reso dichiarazioni testimoniali non veritiere per cui è da approfondire, sotto il profilo disciplinare, il contegno dell’allora dirigente della ASD Napoli Futsal, se non anche del Presidente del sodalizio in relazione alla gestione del rapporto con il calciatore.
All’uopo si richiama il più recente orientamento della Corte Federale d’Appello (massima n. 87/CFA/2023-2024/G del 26 febbraio 2024), secondo cui “Per la sussistenza stessa della violazione dell’art. 4 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Essa, infatti, è norma perfettamente autosufficiente e funge da “chiusura” che permette l’applicazione di sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, configuri comportamento inaccettabile sotto il profilo della sua legittimità sportiva. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA SS.UU. n. 53/2021-2022). La previsione di cui all’art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo”.
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Tornando alle argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di appello, si evidenzia che non può attribuirsi rilevanza dirimente ad aspetti quali, da un lato, l’aver sottoscritto un accordo privo di data (che –a dire della difesa del calciatore- sarebbe stata unilateralmente apposta dalla Società); dall’altro, l’aver utilizzato un format di accordo diverso da quello in vigore.
Tali aspetti, come rettamente rilevato dalla Commissione Accordi Economici, sono in parte irrilevanti atteso che l’eventuale sottoscrizione dell’accordo, riservandosi di inserire la data all’atto del deposito dello stesso presso gli Organi competenti, non può inficiare la validità dell’accordo depositato e che risulta dotato di tempestiva datazione rispetto alla stagione sportiva di riferimento, né tanto meno può consentire di costituire indizio del fatto che fosse stato consentito di lasciare aperta la facoltà, in favore del calciatore, di risoluzione dello stesso per potersi tesserare presso altra compagine straniera; in parte ininfluenti, in quanto alla data di deposito dell’accordo (24 giugno 2022) il format in vigore era proprio quello utilizzato e relativo alla stagione sportiva 2021/2022, tant’è che l’accordo risulta regolarmente depositato presso la competente Divisione senza alcun rilievo da parte di quest’ultima.
Né, infine, può ritenersi confacente la contestata violazione dell’art. 94 bis delle NOIF, da cui emergerebbe l’invalidità dell’accordo per non essere stato oggetto di sostituzione con le forme contrattuali obbligatorie indicate dal d. lgs 36/2021, considerato che la suddetta norma transitoria ha decorrenza dal 1° luglio 2023, e quindi decorrenza successiva alla stipula dell’accordo oggetto di giudizio.
E’ di tutta evidenza, quindi, che in mancanza della prova di un accordo che subordinasse l’efficacia del contratto ad una condizione sospensiva negativa al cui avverarsi lo stesso avrebbe perso efficacia, il primo motivo di gravame risulta infondato.
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Con il secondo motivo di appello la difesa del calciatore contesta la decisione della Commissione Accordi Economici nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità od inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico per l’asserito contrasto con l’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti, rigetto motivato evidenziando l’impossibilità di disapplicazione di una previsione normativa quale quella fissata dall’Istituzione Federale, vale a dire dalla Divisione Calcio a 5, che ha disciplinato la fattispecie contemplando nei modelli standard degli accordi la penale di cui si discute.
E proprio tale aspetto della vicenda, che investe le determinazioni assunte a salvaguardia del Sistema da parte della Divisione Calcio a 5, rende ammissibile l’intervento in giudizio della Divisione medesima quale soggetto portatore di interesse giuridicamente rilevante diretto al rispetto della regola dalla medesima posta in essere per la tutela degli interessi generali del sistema.
Orbene, muovendo dal contenuto del surrichiamato art. 5 dell’accordo sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, emerge inconfutabilmente che lo stesso fa esplicito riferimento all’art. 17 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti che contempla le conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa introducendo un meccanismo sanzionatorio che impone l’obbligo di pagamento di indennità.
Adeguandosi a tale impostazione la Divisione Calcio a 5 ha quindi inserito nei modelli standard degli accordi economici la clausola secondo la quale laddove l’atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la Società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore (professionista e non professionista) con un club di una federazione estera, sarà tenuto al pagamento in favore della Società di una penale applicabile automaticamente pari al doppio o al triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’atleta.
Risulta, quindi, imposta non solo la previsione della penale ma anche la sua misura che non può essere inferiore al doppio degli importi complessivamente pattuiti, né superiore al triplo degli stessi.
La finalità di tale clausola è quella, evidenziata dalla Divisione Calcio a 5, di tutela della stabilità dei rapporti (in linea con i dettami del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti) e nel contempo di garanzia per i Campionati italiani rispetto a quelli stranieri, contrastando la fuga all’estero dei calciatori di talchè non può revocarsi in dubbio la piena validità ed efficacia della clausola, contenente la penale di cui si è detto, inserita nell’accordo economico sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dall’Istituzione Federale e che lascia alle parti liberalità di determinazione solo per ciò che concerne la durata del rapporto, gli importi concordati, la scelta in ordine all’ammontare della penale (doppio o triplo degli importi complessivamente concordati). Il resto è tutto predeterminato senza possibilità di negoziazione da parte dei contraenti.
Né, del resto, può ritenersi riconducibile ad una ipotesi di giusta causa di risoluzione del contratto il fatto che il calciatore abbia avuto l’opportunità di tesserarsi all’estero in pendenza di un rapporto pluriennale stipulato in Italia.
Invero, la fattispecie è proprio quella contemplata dal modulo di contratto predisposto dalla Divisione Calcio a 5 per cui non può assurgere a giusta causa di risoluzione ciò che sarebbe sanzionato, sussistendo incompatibilità logico-giuridica tra presunta giusta causa di risoluzione, intesa quale causa che non consenta la prosecuzione del rapporto, e la precedente scelta di avviare il rapporto pur conoscendo il limite di cui si è detto.
A ciò si aggiunga che la risoluzione per giusta causa, che trova la propria fonte nella legge, implica necessariamente l’avveramento di un fatto – imputabile ad una delle parti contraenti- di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le parti stesse e tale non può essere, come prospettato nella specie dal calciatore, la possibilità di cambio di status da dilettante a professionista trattandosi di circostanza che non solo non è imputabile ad una condotta ingiusta della controparte, ma che addirittura travalica il bilanciamento degli interessi delle parti contraenti, spostando l’equilibrio dalla parte del calciatore a discapito dell’interesse della Società alla prosecuzione del rapporto, per di più pluriennale, confidando nella prestazione del calciatore per più stagioni sportive. Non si tratta, pertanto, di distinguere tra società dilettantistiche straniere e società professionistiche straniere (la difesa del calciatore afferma: “Ed invero, se tale clausola non desta alcun dubbio di legittimità nella parte in cui prevede l’obbligo di pagamento della penale nel caso di passaggio dell’atleta a squadre straniere non professionistiche, del tutto differente è il discorso per le ipotesi di trasferimento a club professionistici”), quanto piuttosto di considerare che il calciatore ha accettato una clausola sanzionatoria in forza della quale laddove, in pendenza di tesseramento in Italia, abbia richiesto ed ottenuto il tesseramento come professionista o non professionista con un club di federazione straniera, è tenuto al pagamento di una penale.
Principio, questo, che si allinea con il dettato dell’art. 16 dello stesso Regolamento FIFA Status e Trasferimenti che, non a caso, stabilisce espressamente: “Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione”.
Va da sé, pertanto, che non può in alcun modo ravvisarsi nella decisione impugnata la violazione degli artt. 112 e 115 cpc, atteso che in mancanza, nella specie, di alcuna giusta causa di risoluzione, non può ritenersi che l’art. 5 dell’accordo economico si ponga in contrasto con l’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti dei calciatori.
Ne consegue che la decisione della Commissione Accordi Economici è, sul punto, immune da vizi.
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Anche il terzo motivo dell’appello proposto dal calciatore risulta infondato alla luce di quanto già in precedenza puntualizzato. Muovendo, infatti, dalla considerazione che la penale di cui si discute è volta a ripristinare il bilanciamento dei contrapposti interessi economici che scaturiscono dall’accordo economico eluso dal calciatore tesserandosi all’estero, va da sé che non può ravvisarsi la violazione dei principi costituzionali e comunitari posti a tutela del diritto al lavoro per il solo fatto che sia stata prevista la penale, atteso che, nonostante la previsione della stessa, il calciatore si è comunque tesserato con club professionistico estero. I suoi diritti di lavoratore non sono stati, quindi, preclusi ma nel contempo non possono essere trascurati i diritti della Società che aveva fatto affidamento sull’impiego del calciatore.
Se, infatti, in forza del richiamo ai principi generali di tutela del diritto al lavoro si consentisse la libera risoluzione degli accordi economici per l’unilaterale volontà di una delle parti contraenti, si verrebbe a legittimare la compressione dei diritti dell’altra parte che, nel caso della Società, ha fatto affidamento sulle prestazioni del calciatore programmando il proprio organico in vista della stagione sportiva da affrontare.
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Con il quarto motivo di gravame viene reiterata l’eccezione di vessatorietà della clausola che contempla la penale, eccezione che la Commissione Accordi Economici ha rigettato rilevando che l’art. 5 dell’accordo viene contemplato tra gli articoli per i quali è stata prevista la specifica approvazione con doppia sottoscrizione.
Dall’esame della documentazione acquisita emerge chiaramente che quanto rilevato dal Primo Giudicante è corretto ed il fatto che tra gli articoli per i quali sia stata contemplata la doppia sottoscrizione ve ne sia qualcuno che non presenta i caratteri della vessatorietà non significa che per quelli che tali sono e che sono stati correttamente indicati non operino gli effetti di vincolatività riconosciuti.
Il motivo di appello è pertanto infondato.
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Respinti i quattro motivi dell’appello proposto dal calciatore che vanno ad incidere sull’an della pretesa azionata in primo grado dalla Società, si può passare all’esame dei due motivi su cui si fonda l’appello della Società, nonché sul quinto motivo dell’appello del calciatore, atteso che trattasi di motivi attinenti la quantificazione della pretesa e più specificatamente relativi alla sussistenza, nella specie, dei presupposti per la riduzione della penale.
Premesso che l’art. 1384 c.c. individua due aspetti che possono giustificare l’intervento riparatorio in punto di penale e cioè mancata esecuzione parziale dell’obbligazione principale (che nella specie non sussiste considerata la totale mancata esecuzione della prestazione da parte del calciatore) ovvero la manifesta eccessività della stessa, si ritiene che la problematica non possa prescindere da quanto in precedenza rappresentato circa la natura e la finalità della penale introdotta obbligatoriamente dalla Divisione Calcio a 5.
Muovendo dall'art. 1322 cod. civ., la cui rubrica è intitolata all'autonomia contrattuale, non vi è dubbio che il legislatore abbia attribuito alle parti contraenti il potere di determinare il contenuto del contratto; ciò non toglie, però, che l'autonomia delle parti deve svolgersi “nei limiti imposti dalla legge”, con conseguente limitazione della libertà laddove il contratto risulta essere diretto “a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
Nella specie non vi è dubbio che il contratto, alias l’Accordo economico formalizzato su modulo standard predisposto dalla Divisione Calcio a 5, è diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5.
E come in precedenza evidenziato, proprio la clausola che contempla la penale rappresenta la principale manifestazione di tutela dell’interesse generale, ragione per la quale non essendo la stessa frutto dell’autonomia contrattuale bensì frutto di imposizione da parte del Sistema Calcio a 5, viene meno quel potere di controllo sul modo in cui le parti hanno fatto uso del proprio potere di determinazione contrattuale e che l’art. 1384 c.c. demanda all’autorità giudiziaria.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo dell’appello proposto dalla società ASD Napoli Futsal, la decisione della Commissione Accordi Economici va riformata nella parte in cui ha ritenuto, per di più senza una specifica motivazione, che la penale in questione sia manifestamente eccessiva.
Considerando soltanto gli aspetti soggettivi delle parti contrattuali e ponendosi nell’ottica di salvaguardare i contrapposti interessi delle stesse, la Commissione Accordi Economici ha totalmente omesso di considerare che la clausola penale in questione non è frutto dell’autonomia contrattuale e pertanto ha inquadrato la problematica nell’ambito di un principio (quello contemplato dall’art. 1384 c.c.) non applicabile nel caso di specie.
Ciò premesso, non avendo la parti selezionato nel modulo di accordo l’opzione “doppio o triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta”,trova automaticamente applicazione nella specie quanto espressamente contemplato dallo stesso accordo e cioè che “in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo”.
L’ammontare della penale è pertanto pari all’importo di Euro 271.500,00 corrispondente al triplo degli importi complessivi concordati con l’accordo per cui è causa.
In accoglimento dell’appello proposto dalla Società, la decisione della Commissione Accordi Economici va, pertanto, riformata riconoscendo il diritto
della Società ASD Napoli Futsal a pretendere dal calciatore Nejc Hozjan l’intera penale. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, respinta la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale sollevata dal calciatore Nejc Hozjan, rigetta l'appello dal medesimo proposto e, in accoglimento di quello proposto dalla società ASD Napoli Futsal, riforma la decisione della Commissione Accordi Economici LND e, per l'effetto, condanna il sig. Nejc Hozjan al pagamento in favore della ASD Napoli Futsal, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 271.500,00 (duecentosettantunomilacinquecento/00) a titolo di penale per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022.
Condanna il medesimo sig. Nejc Hozjan al pagamento in favore dell'ASD Napoli Futsal delle spese legali, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori.
Ai sensi dell’art. 91, comma 9, CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza come in motivazione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Giuseppe Lepore
Depositato in data 8 marzo 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai