F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0095/CFA pubblicata il 11 Marzo 2024 (motivazioni) – Procura Federale/Sig. Maurizio De Simone

Decisione/0095/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0088/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Antonella Trentini – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Alberto Falini – Componente

Claudio Teodori – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0088/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale in data 01.02.2024

Contro

il sig. Maurizio De Simone per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, n. 0141/TFNSD-2023-2024 del 26.01.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 01.03.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e udito l’Avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale; nessuno è comparso per il sig. Maurizio De Simone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo dell’1.02.2024, il Procuratore federale ha impugnato la decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare n. 0141/TFNSD 2023-2024, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il deferimento del sig. Maurizio De Simone.

1.1 Il Procuratore federale nel reclamo ha eccepito l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la sussumibilità delle contestazioni disciplinari in termini di bis in idem rispetto alla pronuncia del Tribunale federale Nazionale n. 142/TFN-SD 2020/2021 del 5.05.2021, confermata dalla Corte federale di appello – Sezioni Unite – con decisione n. 112/CFA 2020-2021.

L’impugnata decisione aveva, infatti, stabilito che il deferimento disposto dalla Procura federale aveva riguardato fatti rilevanti a livello disciplinare, in relazione ai quali era già intervenuto un precedente deferimento disciplinare che si è successivamente cristallizzato nella decisione del TFN n.142/2020-2021, confermata dalla CFA che, in applicazione del principio bis in idem sostanziale, aveva pronunciato la improcedibilità del deferimento nei confronti del sig. Maurizio De Simone.

Inoltre, la motivazione della decisione veniva censurata, in ogni caso, dalla reclamante Procura federale, che riteneva di aver soddisfatto l’onere di allegazione degli ulteriori elementi probatori che potessero sostenere una contestazione autonoma e non assorbita in quelle precedenti.

1.2 Il reclamo, quindi, dapprima esponeva che le contestazioni nel precedente giudizio disciplinare riguardavano una pluralità di condotte distrattive poste in essere dal De Simone, che non sarebbero state riportate nell’attuale procedimento, invece caratterizzato da addebiti omissivi che avrebbero determinato nel periodo dell’esercizio della carica (20.03.2019-25.06.2019) il grave dissesto economico patrimoniale della società.

Di qui, secondo la reclamante, l’insussistenza delle condizioni per la dichiarazione di improcedibilità per il bis in idem sostanziale.

Con altro motivo, il reclamo censurava la motivazione della gravata decisione, nella parte in cui aveva rilevato la assenza di ulteriori elementi probatori a sostegno del nuovo deferimento.

La Procura federale richiamava, sul punto, gli atti della curatela fallimentare e dei periti del Tribunale penale che avevano accertato perdite durante la gestione del De Simone per euro 1.080.274,84 al 21.06.2019 e l’esistenza, a quella data, di un patrimonio netto negativo per euro 8.585,90, qualificando tali allegazioni come idonee a supportare la nuova contestazione ex art. 21 NOIF riguardante il contributo  fornito dal De Simone per la causazione dello stato di dissesto e di progressiva decozione della società sportiva.

1.3 Nessuno si costituiva per il reclamato.

1.4 In data 1.03.2024 si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo non appare essere fondato e, pertanto, va respinto, anche se, in applicazione del principio della ragione più liquida, con motivazione parzialmente diversa da quella della decisione impugnata.

Infatti, a prescindere dalla decisione del TFN-Sezione disciplinare, che ha applicato l’istituto del bis in idem sostanziale, ritenendo le nuove contestazioni ricomprese in quelle già oggetto di una decisione disciplinare divenuta definitiva, l’impugnativa non merita di essere accolta.

1.1 E’ infatti prevalente, nel caso di specie, una componente temporale che sterilizza, almeno in termini di concreta offensività, la condotta dell’agente.

Della questione relativa alla rilevanza disciplinare delle condotte omissive che hanno contribuito alla causazione del dissesto economico-patrimoniale della società sportiva, se ne è occupata la giustizia sportiva e, anche questa Corte a SS.UU., la quale, quando ne ha accertato la sussistenza, ha affermato la responsabilità disciplinare degli amministratori delle società sportive e dei tesserati.

Da ultimo, la pronuncia CFA SS.UU., n. 81/2023-2024, ha stabilito che “ gli amministratori hanno il potere e il dovere di attivarsi per impedire le conseguenze più gravi del dissesto. Il mancato accertamento delle condizioni di liquidazione, ovvero la mancata tempestiva richiesta di fallimento (o altra procedura concorsuale) da parte dell’amministratore, per consentire (nell’un caso o nell’altro) una effettiva par condicio tra i creditori e la limitazione dell’aggravamento dell’insolvenza, è certamente sanzionabile”.

La stessa decisione precisava che “tra i fatti rilevanti in ambito disciplinare sportivo si possono sussumere anche eventi non riconducibili ai consueti criteri civilistici o penalistici e che una violazione degli obblighi gestionali può senz’altro costituire violazione del principio di correttezza di cui all’art. 4, comma 1, CGS della FIGC. E lo stesso deve dirsi anche con riguardo ai principi di equilibrio economico e finanziario e di corretta gestione previsti dall’art. 19 dello Statuo FIGC”.

I principi espressi dalla giurisprudenza della giustizia sportiva, in maniera costante, anche di questa Corte, vanno confermati in questa sede quale presidio di legalità delle attività degli amministratori delle società sportive e dei tesserati in generale.

Non può, però, prescindersi dall’analisi del caso concreto, in virtù del quale il De Simone, per il breve periodo in cui ha ricoperto la carica di legale rappresentante della Trapani Calcio srl (marzo/giugno 2019), è stato già ritenuto responsabile di attività distrattive, cui è conseguita la sanzione (divenuta definitiva) di anni 5 di inibizione.

Lo stesso esame del caso concreto, però, non consente di poter affermare una responsabilità del De Simone per i fatti diversi e ulteriori (ancorché coevi con quelli distrattivi) contenuti nel nuovo deferimento, oggetto del presente procedimento.

Ed invero, in base all’assunto della Procura federale, il Sig. De Simone è stato nuovamente deferito per aver determinato, nell’esercizio della carica di amministratore delegato (periodo compreso tra il 20 marzo 2019 e il 25 giugno 2019), «il grave dissesto economico-patrimoniale della società, per aver omesso di attivare tutti gli strumenti previsti dalla legge in seno all’Organo amministrativo».

Una siffatta affermazione è, tuttavia, contraddetta dalla circostanza secondo cui, per poter apprezzare il verificarsi della perdita di capitale rilevante ai fini dell’attivazione degli strumenti di protezione dell’integrità del capitale sociale, un momento che viene ad assumere rilevanza per la “conoscenza” (o diligente conoscibilità), da parte degli amministratori, della riduzione del capitale sociale è rappresentato (“almeno”) dalla redazione del progetto di bilancio annuale di esercizio, considerato che le perdite verosimilmente emergono in tale sede: la reale situazione patrimoniale in cui versava la società sarebbe stata apprezzabile all’esito dell’attività annuale e, quindi, alla chiusura dei conti, ovvero al momento dell’approvazione del bilancio di esercizio, che deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio che, per le società sportive calcistiche, coincide con la data del 30 giugno, ma non nel caso del Trapani Calcio che “chiude” l’esercizio al 31 dicembre di ogni anno.

In senso contrario, non risulta allegato che l’amministratore delegato, nel breve periodo in cui ha ricoperto la carica, si fosse occupato della predisposizione del bilancio d’esercizio; né risulta provato che lo stesso Sig. De Simone disponesse di specifiche competenze in grado di consentirgli di apprezzare la perdita in un ridotto lasso di tempo e senza il supporto della situazione contabile (aggiornata) predisposta in vista dell’approvazione del bilancio d’esercizio.

In questa prospettiva, occorre ulteriormente rilevare come la determinazione del patrimonio netto (e, quindi, l’eventuale emersione della perdita del capitale sociale) avviene, normalmente, con un discreto ritardo temporale rispetto alla data di riferimento (a motivo delle necessarie operazioni di raccolta di documenti contabili e loro elaborazione), con la conseguenza che, nel caso di specie, il Sig. De Simone sarebbe stato materialmente impossibilitato a comporre una situazione contabile in tempo reale, essendo cessato dalla carica il 25 giugno 2019.

Vero è, inoltre, che il bilancio trimestrale al 30 giugno 2019, con data di riferimento successiva al trasferimento delle quote ad Alivision, avvenuto il 21.06.2019, venne predisposto dal nuovo management e inviato alla Co.Vi.Soc. in data 30 settembre 2019, mentre la situazione al 30 marzo 2019 venne approvata dal consiglio di amministrazione del Trapani Calcio in data 30 maggio 2019 (quindi, come per prassi, dopo due mesi dalla data di riferimento).

Peraltro, la perdita giornaliera della gestione De Simone (nella misura rideterminata dai periti del Tribunale penale) sarebbe stata pari – assunta una distribuzione uniforme nel tempo – ad euro 9.015,69 pro die, di talché una situazione contabile rilevata il giorno precedente (rispetto alla data presa come riferimento dai periti) avrebbe evidenziato ancora un patrimonio netto (finanche) positivo.

Si aggiunga, in questo senso, che la quantificazione operata dai periti circa un patrimonio netto negativo di euro 8.554,90 al 21 giugno 2019 è avvenuta tenendo, altresì, conto della sanzione di euro 6.000,00 comminata dalla FIGC per effetto di una decisione assunta cinque mesi dopo circa (27 novembre 2019), importo della sanzione considerato (correttamente) dai periti per competenza nella situazione patrimoniale al 21 giugno 2019.

Ancora. Sul piano dell’obbligo di attivazione in capo agli amministratori di società che abbiano rilevato una perdita del capitale sociale, si consideri che, a mente degli artt. 2482-bis e ter c.c., gli amministratori devono convocare l’assemblea senza indugio.

Se si aderisce all’impostazione che interpreta tale locuzione nel senso che gli amministratori devono convocare l’assemblea nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui sono a venuti a conoscenza della situazione che rende obbligatoria la convocazione (arg. ex art. 2631 c.c.), ciò implica che, anche ipotizzando, per il Sig. De Simone, la predisposizione di una contabilità in tempo reale, lo stesso De Simone avrebbe potuto convocare l’assemblea, seguendo la predetta interpretazione, per una (ipotetica) perdita integrale del capitale realizzatasi il giorno 21 giugno o per perdite eccedenti il terzo calcolate il giorno 18 giugno, entro un termine che andava ben oltre la cessazione dalla sua carica di amministratore.

Peraltro, a ben guardare, un siffatto obbligo sarebbe – in ipotesi – venuto comunque meno – in data 30 giugno 2019 - per effetto della rinuncia ai crediti per finanziamento soci e anticipazioni vantati da Liberty Lines verso il Trapani Calcio per un importo di euro 768.552,07, con conseguente ritorno del patrimonio netto in area positiva.

La ricostituzione del capitale al 30 giugno 2019 è ampiamente confermata dal Collegio dei periti (v., in tal senso, anche quanto scritto a pag. 79 della relazione redatta dai periti nominati dal Tribunale penale), cioè dagli stessi periti che avevano evidenziato il patrimonio netto negativo di Euro 8.595,90 alla data del 21 giugno 2019, ritenuta dalla Procura (Reclamo, pag. 3) la “prova documentale” della mala gestio dell’organo gestorio. Ricostituzione del capitale sociale che sterilizzava gli obblighi civilistici in capo all’organo gestorio, anche in ipotesi – si è visto, irrealistica – di un aggiornamento in tempo reale della contabilità.

Da tanto discende un quadro che non consente di poter ritenere sussistenti le contestazioni omissive contenute nel nuovo deferimento della Procura federale, quanto meno sotto il profilo della offensività in concreto della condotta.

E’ un dato di fatto che il 21 giugno 2019 il socio unico FM Service srl cedeva l’intera partecipazione ad Alivision, per un corrispettivo di euro 30.000,00, che ha costituito il punto di partenza dell’analisi dei periti nominati dal Tribunale nel procedimento penale n. 1691/20 RGNR (v. pag. 42, perizia Arosio e Pozzi).

L’analisi dei dati economici e contabili discendenti dalla cessione quote ha condotto i periti ad evidenziare sia la perdita di esercizio, sia l’erosione del capitale sociale, con l’obbligo di ricostituzione che, sempre secondo le risultanze peritali, è avvenuta il 30.06.2019.

Tra la data del 21.06.2019 e quella del 30.06.2019, vi sono state le dimissioni del De Simone rassegnate il 25.06.2019, quale ineludibile conseguenza del change of control della società (da FM Service a Alivision).

Il lasso temporale di soli quattro giorni (21.6.2019-25.6.2019) tra la possibile scoperta del fatto (riduzione del capitolo sotto i limiti di legge) e le dimissioni del De Simone, nonché la ricostituzione del capitale sociale avvenuta in data 30.06.2019, non consente di poter elevare la contestazione di condotta omissiva ad elemento fondante per l’affermazione della responsabilità disciplinare, oltre quella già accertata e riconosciuta in via definitiva dalla giustizia sportiva a carico del De Simone.

Risulta, conclusivamente, carente, nel caso di specie, il requisito della esigibilità della condotta nei confronti di un amministratore, che si è dimesso quattro giorni dopo il cambio societario e quello della offensività della condotta omissiva medesima, atteso che cinque giorni dopo le dimissioni del legale rappresentante De Simone, il patrimonio sociale risulta essere stato reintegrato, ragion per la quale le iniziative di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile, anche se fossero state assunte immediatamente dal De Simone, sarebbero state ininfluenti rispetto all’obbligo di ripristino dei valori minimali del capitale sociale.

Non può, infine, trascurarsi la circostanza che il deferimento attribuisce alla condotta omissiva del De Simone un rilievo tale da aver determinato, con il proprio comportamento, il grave dissesto economico-patrimoniale della società.

Invece, non appare riconducibile alla condotta omissiva dell’incolpato (così come in concreto contestata e meglio precisata nel reclamo) quella rilevanza causale autonoma nella determinazione del grave dissesto economico-patrimoniale della società.

Tale effetto (il dissesto patrimoniale ed economico della società) è piuttosto, anzi sicuramente, attribuibile (anche) alla condotta distrattiva del De Simone, per la quale l’incolpato è stato sanzionato in via definitiva.

Ragioni di giustizia, anche sostanziale, impongono, quindi, il rigetto del reclamo, essendo stato l’incolpato già giudicato sul piano disciplinare per i fatti che hanno determinato il dissesto della società e non essendo sanzionabile il De Simone per le omissioni contestate dalla reclamante Procura federale in base a quanto esposto nella motivazione che precede.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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