F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0170/CSA pubblicata del 12 Marzo 2024 – Orvietana Calcio s.r.l.

 

Decisione/0170/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0226/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero 0226/CSA/2023-2024, proposto dalla società Orvietana Calcio s.r.l. in data 19.02.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 LND, di cui al Com. Uff. n. 58 del 13.02.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.02.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Andrea Solini Colalè per la reclamante;

Sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Orvietana Calcio s.r.l. ha proposto reclamo avverso le seguenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 LND (cfr. Com. Uff. n.58 del 13.02.2024), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19, Girone G, Orvietana Calcio s.r.l. / Sporting Club Trestina, del 10.02.2024: ---Ammenda Euro 800,00 ORVIETANA CALCIO S.R.L., Per avere propri sostenitori rivolto reiterate espressioni offensive e triviali all'indirizzo della Terna arbitrale. Inoltre, per assenza dell'ambulanza a bordo campo (RA -RAA); ---Squalifica per quattro gare effettive: Radicchio Gabriele: Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara; ---Squalifica per tre gare effettive: Bellicioni Riccardo: espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irridente all'indirizzo del Direttore di gara e lanciava la maglia verso la panchina.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai suoi tesserati nelle circostanze per cui è causa, nonché in ordine alla presunta assenza dell’ambulanza.

Con particolare riferimento all’ammenda, la società ha prodotto un estratto fotografico delle riprese televisive della gara da cui si evince chiaramente la presenza dell’ambulanza, la cui dichiarata assenza, pertanto, ritiene essere frutto di un errore di percezione dell’Arbitro. In ordine alla squalifica del calciatore Bellicioni, la società reclamante, pur stigmatizzando il comportamento dell’Atleta, ritiene la sanzione eccessiva rispetto a precedenti più gravi, in quanto il Bellicioni, dopo l’espulsione, si è limitato a rivolgere una semplice espressione irridente al Direttore di Gara, lanciando la maglia contro la panchina. La frase "complimenti sei proprio bravo" appare, quindi, di contenuto non irriguardoso, bensì meramente irrispettoso. In ordine alla sanzione della squalifica al calciatore Radicchio valgono, a detta della società, analoghe considerazioni, poiché la frase "ma che cazzo state facendo, fate schifo" non è di una gravità tale determinare la sanzione inflitta.

La reclamante ha concluso domandando la riduzione delle squalifiche irrogate ai calciatori in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame, nonché l’annullamento e/o riduzione della sanzione della ammenda.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26 febbraio 2024 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti ed è comparso per la parte reclamante l’Avv. Andrea Solini Colalè, al quale è stata compiutamente relazionata l’audizione del Direttore di Gara disposta dalla Corte e che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, unicamente in relazione all’entità della sanzione dell’ammenda.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

--REFERTO ARBITRO: --2 Tempo Regolamentare: 5' - Radicchio Gabriele [Vice-Cap.] a seguito di un'ammonizione per proteste si rivolgeva a me con le seguenti parole: “ma che cazzo state facendo, fate schifo”; --2 Tempo Regolamentare: 41' - Bellicioni Riccardo [Cap.] a seguito della seconda ammonizione per proteste applaudiva il sottoscritto in modo ironico urlando “complimenti, sei proprio bravo”, togliendosi la casacca e lanciandola verso la panchina. nell'uscita dal campo tirava un calcio al cancello d'ingresso; --Ambulanza: non presente;

--REFERTO AA2: A partire dal settimo minuto del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, e per l'intera durata della partita, il pubblico associato alla società Orvietana ha insultato me e l'arbitro, esclamando frasi come: 'prendete una corda e impiccatevi a casa', 'fanno bene a menarvi", 'speriamo vi prenda un brutto colpo', 'pezzenti', 'cornuti, 'coglioni'.

Le condotte, come sopra refertate, risultano sanzionabili nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, ad eccezione dell’ammenda in quanto l’Arbitro, sentito a chiarimenti, ha riferito di non aver notato l’ambulanza, ma che con ogni probabilità gli è sfuggita la presenza, poiché, essendosi la gara disputata all’antistadio, le due compagini, che comunque indossavano colori di maglia corrispondenti a quelli riferiti dalla reclamante anche nella documentazione in atti da cui risulta la presenza di una ambulanza a bordo campo, sono entrate nel terreno di giuoco dal retro, dichiarando, quindi di non poter confermare con assoluta certezza quanto refertato circa l’assenza dell’ambulanza.

Di conseguenza questa Corte ritiene di dover ridurre la sanzione dell’ammenda all’importo di 600,00, considerato anche che la reclamante nulla ha osservato in ordine al comportamento dei sostenitori, sicuramente censurabile, refertato dagli Ufficiali di Gara.

Le sanzioni inflitte ai due calciatori devono essere confermate, poiché, da un lato, il Sig. Radicchio ha proferito un’espressione indubbiamente irriguardosa, non qualificabile alla stregua di una semplice protesta all’indirizzo di una decisione tecnica assunta dal Direttore di Gara, in quanto, per il suo tenore letterale, risulta rivolta direttamente verso le persone degli Ufficiali di Gara. D’altro lato, la squalifica per 3 giornate inflitta al Sig. Bellicioni risulta la somma della squalifica per una giornata conseguente alla doppia ammonizione a lui indirizzata, a quella di due giornate derivante dal comportamento, senza dubbio qualificabile come gravemente antisportivo, posto in essere dopo l’espulsione, stante il tenore testuale dell’espressione refertata.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda e, per l'effetto, la riduce a 600,00.

Respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica al calciatore Radicchio Gabriele.

Respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica al calciatore Bellicioni Riccardo.

Dispone la restituzione di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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