F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0098/CFA pubblicata il 18 Marzo 2024 (motivazioni) – Presidente federale/Sig. Manolo Bongiorno
Decisione/0098/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0094/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Roberto Caponigro – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Tommaso Marchese – Componente
Maria Barbara Cavallo - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0094/CFA/2023-2024 proposto dal Presidente federale in data 13.02.2024
contro
Sig. Manolo Bongiorno
per la riforma della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al C.U. n. 188 del 15.12.2023;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza dell’11.03.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Maria Barbara Cavallo; nessuno è comparso per il reclamante e per il sig. Manolo Bongiorno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con reclamo notificato il 13.2.2024, successivamente depositato presso la Segreteria di questa Corte, il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di giustizia sportiva (d’ora in avanti CGS), la decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 188 del 15.12.2023, relativa alla sanzione inflitta al tesserato Manolo Bongiorno, allenatore della Società Virtus Pionieri, conseguentemente alla condotta violenta dallo stesso tenuta nei confronti dell’Ufficiale di gara, in occasione della gara “Setteville Caserosse – Virtus Pionieri” del 22.10.2023.
1.1 Il Presidente della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue.
In data 22 ottobre 2023 si è disputata la gara “Setteville Caserosse – Virtus Pionieri”, valida per il Campionato Giovanissimi Under 15 Girone D Provinciale Roma.
La gara è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 34° minuto del primo tempo, in quanto, come risulta dal referto arbitrale, l’allenatore della squadra ospite Manolo Bongiorno, dopo essere stato espulso al 31° del primo tempo per insulti diretti all’arbitro (“sei un c…….”, “stai a fa il c…….”, “sei uno stupido ragazzino protagonista”), si è avvicinato a questi in due occasioni prima di lasciare il campo, ponendogli la mano sul volto e spintonandolo.
All’esito di tale condotta, l’arbitro ha richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine e ha sospeso la gara. Successivamente, si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Monterotondo dove, a seguito di visita, ha ricevuto un referto con diagnosi di “Tachicardia Stress relato da aggressione verbale e fisica” con una prognosi di 3 giorni di riposo.
1.2 Il Giudice sportivo territoriale presso la Lega nazionale dilettanti-Delegazione provinciale di Roma, con decisione del 26 ottobre 2023, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 26, ha deliberato “di squalificare l’allenatore della SOC. Virtus Pionieri sig. Buongiorno Manolo fino al 31.10.2025, ai sensi del comma 2 dell’art. 35 del C.G.S.”.
La società Virtus Pionieri ha presentato reclamo avverso la decisione innanzi alla Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio LND che, con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 188 del 15 dicembre 2023, ha deliberato di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Manolo Bongiorno al 31/05/2025, e questo in quanto – si legge nella decisione – “seppure il gesto del Sig. Bongiorno nei confronti dell’Arbitro sia da stigmatizzare, in quanto posto in essere da un tesserato in un settore quale quello giovanile in cui l’esempio a fini educativi è di primaria importanza — in ogni caso, alla luce delle precisazioni rese dall’Arbitro, non emerge un gesto di violenza fine a se stessa, ma semmai un gesto di violenta protesta, seppure irriguardosa e invasiva.”
1.3 Il Presidente FIGC ha proposto reclamo ai sensi dell’art.102 CGS con riferimento alla parte della decisione in cui la Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio LND ha ritenuto di riformare la decisione del primo giudice, riducendo la sanzione.
La decisione sarebbe errata in quanto non in linea con quanto disposto dalla vigente normativa federale e, in particolare, con l’art. 35, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, così come novellato dal Consiglio federale nella riunione del 19 aprile 2023 (cfr. C.U. 165/A del 20 aprile 2023).
1.4 In data 11 marzo 2024 si è tenuta l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art.102 CGS.
Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 del 2023/2024) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS.
Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.
2. Il reclamo è fondato.
2.1 I fatti del procedimento, posti a fondamento dell’impugnata decisione, risultano essere descritti sul referto di gara e documentati dalle certificazioni sanitarie rilasciate da struttura pubblica.
Dalla lettura dei documenti del procedimento, emerge che, nel corso della partita, l’arbitro si sia trovato a stigmatizzare il comportamento dell’allenatore, ammonendolo, per poi essere da questi insultato e oggetto di un gesto di reazione che lo stesso arbitro, nel corso dell’audizione davanti alla Corte, ha così illustrato “si è avvicinato faccia a faccia con me e mi ha messo una mano all’altezza degli occhi, per poi spingermi facendomi indietreggiare”.
Sospesa la gara, l’arbitro si è recato in ospedale, ove gli è stato riscontrato “ Tachicardia Stress relato da aggressione verbale e fisica” con una prognosi di 3 giorni di riposo.
È stata quindi comminata una squalifica iniziale del Bongiorno fino al 31.10.2025, che la decisione impugnata ha ridotto di cinque mesi, considerando il gesto dell’allenatore “non una violenza fine a se stessa” bensì una forma “violenta” di protesta per le decisioni assunte dal direttore di gara.
3. La decisione impugnata va riformata in quanto, come ben illustrato nel reclamo, ha male applicato la norma di riferimento.
L’art. 35 CGS (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) definisce al primo comma la condotta violenta quale “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.”
Al comma 2 prevede che “i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica”
Nel caso di specie, pur nella critica del comportamento del calciatore, la Corte sportiva d’appello ha fornito una spiegazione della condotta come di un gesto che non sarebbe in sé violento ma costituirebbe una forma di violenta protesta seppure irriguardosa e invasiva, sostanzialmente ascrivendola alla tipologia di condotta di cui all’art. 36 CGS.
Tale motivazione è contraddittoria se raffrontata con le risultanze del referto arbitrale, con i documenti medici attestanti le conseguenze della condotta del direttore di gara e non è smentita dalle dichiarazioni da questo rese in sede di udienza.
Questa Corte ritiene, invece, che la condotta del Bongiorno vada valutata, nel complesso, quale “condotta violenta”, ai sensi dell’art. 35 CGS, secondo comma, in quanto la reazione alla espulsione dal terreno di gioco non si è limitata a una mera condotta “irriguardosa”, punita dall’art. 36 CGS, ma è sfociata in una azione “impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”.
L’incolpato, difatti, non si limitato ad un mero “contatto fisico”, egli cioè non ha soltanto “toccato” l’arbitro – comportamento punito dall’art. 36, comma 1, lett. b) del CGS - avendo egli “spintonato” il direttore di gara, cioè urtato o sospinto in malo modo, causandogli stress e tachicardia e quindi integrando “la condotta violenta” punita dall’art. 35 del CGS.
3.1. Per completezza va aggiunto che il Legislatore sportivo ha ritenuto di intervenire per affrontare il dilagare della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con il Codice del 2019, prevendendo un articolo specifico (art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto.
Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente.
Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri – in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico.
Da ultimo, va evidenziato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni, disposte con C.U. FIGC 165//A del 20 aprile 2023, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità.
E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).
4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ribadisce che la decisione del Giudice sportivo d’appello territoriale sia errata nel suo percorso logico-giuridico, in quanto la condotta del sig. Bongiorno rientra appieno nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 2, essendo irrilevante che alla condotta del giocatore sia seguita o meno una malattia dell’arbitro, in quanto, nel caso di specie, si è comunque verificata – nella prospettiva dell’ordinamento sportivo - una lesione personale, attestata da una struttura sanitaria pubblica.
Tale comportamento, può essere sanzionato - in ragione delle conseguenze non gravi della condotta violenta sull’arbitro - in misura pari al minimo della attuale pena edittale di cui all’art.35, comma 2, CGS pari ad anni 2 di squalifica, a decorrere dalla data della decisione di primo grado (26.10.2023).
5. In conclusione, queste Sezioni unite, in accoglimento del reclamo ex art. 102 CGS proposto dal Presidente federale, rideterminano la sanzione comminata in applicazione dell’art. 35 comma 2, CGS, norma ritenuta applicabile nel caso di specie.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Manolo Bongiorno la sanzione della squalifica fino al 26/10/2025.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Barbara Cavallo Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce