F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0174/TFN – SD del 15 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 20994/298pf23-24/GC/GR/ff del 20 febbraio 2024, depositato il 22 febbraio 2024, nei confronti della sig.ra Alessia Rivolta – Reg. Prot. 163/TFN-SD

Decisione/0174/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0163/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Maurizio Lascioli – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20994/298pf2324/GC/GR/ff del 22 febbraio 2024, nei confronti della sig.ra Alessia Rivolta, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel proprio registro dei procedimenti al n. 20994/298pf23-24/GC/GR/ff, avente ad oggetto “presunta doppia attività del tecnico Alessia Rivolta – UEFA B cod. 178.316 – e di alcune calciatrici le quali, seppur tesserate con la società ASD Novara Women, avrebbero svolto la propria attività anche per la società Union Novara nel corso della stagione sportiva 2022-2023”, contestava a carico:

- del sig. Corrado Cusaro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Union Novara, la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF ed art. 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al tecnico sig.ra Alessia Rivolta, durante la stagione sportiva 2022-2023, benché tesserata come collaboratore del settore giovanile con la società ASD Novara Women, di svolgere dal mese di febbraio 2023 attività in favore della società ASD Union Novara, svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva;

- della sig.ra Alessia Rivolta, all’epoca dei fatti tesserata come collaboratore del settore giovanile per la società ASD Novara Women, la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF ed art. 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di febbraio 2023, benché tesserata come collaboratore del settore giovanile con la società ASD Novara Women, attività in favore della società ASD Union Novara, svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva;

- della società ASD Union Novara, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del CGS, le medesime violazioni per i fatti imputati al proprio presidente Corrado Cusaro.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo:

- la segnalazione del 3 ottobre 2023 da parte della società ASD Novara Women circa un presunto comportamento non regolamentare posto in essere da alcune tesserate della medesima società;

- i fogli di censimento della società ASD Novara Women per le stagioni sportive 2022-2023 e 2023 2024;

- i fogli di censimento della società ASD Union Novara per le stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024;

- la posizione di tesseramento del tecnico sig.ra Alessia Rivolta;

- la posizione di tesseramento del tecnico sig. Massimo Venturini;

- il verbale di audizione del sig. Massimo Venturini, presidente e tecnico tesserato con la società ASD Novara Women, in data 6 dicembre 2023;

- il verbale di audizione della sig.ra Alessia Rivolta, tecnico tesserato con la società ASD Union Novara, in data 13 dicembre 2023; - il verbale di audizione della sig.ra Valentina Frisardi, calciatrice tesserata con la società ASD Union Novara in data 13 dicembre

2023;

- il verbale di audizione della sig.ra Valentina Battro, calciatrice tesserata con la società ASD Union Novara, in data 13 dicembre 2023;

- il verbale di audizione della sig.ra Ilaria Sartore, calciatrice tesserata con la società ASD Union Novara, in data 20 dicembre 2023;

- il verbale di audizione del sig. Corrado Cusaro, Presidente della società ASD Union Novara, del 20 dicembre 2023;

- il verbale di audizione della sig.ra Francesca Orlando, calciatrice tesserata con la società ASD Union Novara, in data 20 dicembre 2023;

- la relazione del collaboratore della Procura Federale, dott. Vincenzo Rippa e i relativi allegati.

Esaminata l’attività istruttoria, la Procura riteneva che la sig.ra Alessia Rivolta avesse svolto, durante la stagione sportiva 2022-2023, e precisamente dal mese di febbraio 2023, benché tesserata come collaboratore del settore giovanile con la società ASD Novara Women, attività anche in favore della società ASD Union Novara, svolgendo di fatto attività in favore di due società nella medesima stagione sportiva in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF ed art. 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico.

Notificata la comunicazione della chiusura delle indagini, il sig. Corrado Cusaro, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ASD Union Novara, convenivano con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

La sig.ra Alessia Rivolta faceva pervenire una memoria difensiva.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 12 marzo 2024, in modalità videoconferenza come da Decreto del Presidente del Tribunale n. 1 del 1°luglio 2023.

Il dibattimento

All’udienza del 12 marzo 2024 erano presenti l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e la deferita Alessia Rivolta, nonché, sempre per la deferita, il sig. Marco Duma.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso con condanna della sig.ra Rivolta a 3 (tre) mesi di inibizione.

La deferita Rivolta, nel richiamare i propri scritti difensivi, depositati anche per la fase dibattimentale, ribadiva di non aver svolto alcuna attività nell’interesse della Union Novara e chiedeva il proscioglimento, così come anche il sig. Marco Duma, intervenuto a sua difesa.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene che non emergano elementi sufficienti per considerare provata la condotta oggetto del deferimento, secondo cui la deferita Alessia Rivolta, benché tesserata nella stagione 2022/2023 come collaboratore del settore giovanile con la società ASD Novara Women, avrebbe svolto nella medesima stagione anche attività in favore della società ASD Union Novara, incorrendo così nelle violazioni ascritte alla medesima.

Il fatto che la Rivolta ed alcune calciatrici abbiano talora giocato sul campo della Union Novara, e si siano fatte ritrarre in formazione occasionalmente prima di giocare, non è, invero, di per sé idoneo a provare lo svolgimento di attività in favore della Union Novara, tenuto conto che dalle deposizioni delle calciatrici emerge che si è trattato solo di partite amatoriali svolte nel periodo aprile-maggio 2023, quando la squadra Novara Women si era già ritirata dal campionato e la Union Novara femminile non era ancora stata costituita, e che tali partite si sono tenute anche in altri campi e con altre ragazze non riconducibili alla Novara Women , senza che sia emersa una adeguata prova della richiesta o comunque di un interessamento da parte della società Union Novara, ben potendo dette partite, in assenza di ulteriori elementi, esser state svolte dalle calciatrici in forma puramente autonoma e privata (in particolare, Francesca Orlando: “chiarisco che non si tratta di allenamenti ma solo di incontri tra noi ragazze per divertirci”, “preciso ancora, come detto in precedenza, che ho partecipato a partite per divertimento con altre compagne della ASD Novara Women in un momento successivo al ritiro dalla squadra dal campionato”; Ilaria Sartore: “posso affermare che i nostri incontri erano per giocare partite di calcetto sul campo di Santa Rita di cui non sono a conoscenza di chi ne avesse la gestione. Comunque ci siamo incontrate anche su altri campetti di Novara e dintorni per giocare partite di calcetto tra di noi invitando anche altre ragazze esterne per completare il numero previsto di dieci o quattordici partecipanti”…; come pure emerge dalla dichiarazione del Presidente della Union, Corrado Caruso: “non mi risulta di aver mai concesso il campo per gli allenamenti; va da sé che le ragazze possono affittare privatamente il campo (telefonicamente) per le loro partite in amicizia”).

Neppure risulta decisivo ai fini della prova della condotta censurata il fatto, non contestato, che nel giugno del 2023 la Rivolta abbia dato la propria disponibilità a partecipare alla presentazione di un progetto per lo sviluppo del calcio femminile da parte della Union Novara tenuto conto che in quel periodo la Novara Women si era già da tempo ritirata dal campionato, che si era concluso, e che si trattava di un progetto futuro, che sarebbe iniziato concretamente nel settembre del 2023, dopo che la Union avrebbe ottenuto, nell’agosto 2023, l’autorizzazione ad avere una squadra femminile, senza che di contro, come detto, siano emersi elementi sufficienti per ritenere che la Rivolta avesse posto in essere comportamenti da tecnico richiesti o avallati della Union Novara già in data antecedente al giugno.

Non sussiste, pertanto, la relativa violazione contestata dalla Procura a carico della sig.ra Alessia Rivolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la sig.ra Alessia Rivolta.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 15 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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