F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/TFN-SVE del 15 Marzo 2024 (motivazioni) – ASD Città di Falconara / Tatiane Debiasi Croceta – Reg. Prot. 17/TFN-SVE

Decisione/0028/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0017/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

Marco Scarpati - Componente Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 5 marzo 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Città di Falconara (935624) contro la calciatrice Tatiane Debiasi Croceta (3880878) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (Prot. CAE 37 BIS/2023-24) del 6 febbraio 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso dell’11 ottobre 2023, notificato a mezzo Pec in data 25 ottobre 2023, la calciatrice Tatiane Debiasi Croceta, rappresentata e difesa dall’Avv Priscilla Palombi, adiva la Commissione Accordi Economici - LND chiedendo, in via principale e nel merito, che venisse accertato che la società ASD CITTÀ DI FALCONARA non avesse rispettato l’accordo economico con la ricorrente e per l’effetto condannarla al pagamento della somma ancora dovuta di 16.800,00 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva di aver sottoscritto un accordo economico con la società ASD CITTÀ DI FALCONARA, che prevedeva il compenso lordo annuo, per la stagione sportiva 2022/2023, forfettariamente determinato in 42.000,00 e di aver ricevuto la minor somma di 25.200,00. Conseguentemente, reclamava l’ulteriore compenso non corrisposto dalla società di 16.800,00.

Dinanzi alla Commissione Accordi Economici la ASD CITTÀ DI FALCONARA, rimaneva contumace limitandosi ad inviare delle comunicazioni il 9 ed il 10 gennaio 2024, oltre il termine stabilito dall’art. 28 comma 5 del Regolamento LND.

La Commissione Accordi Economici, preso atto della mancata costituzione della ASD CITTÀ DI FALCONARA, dichiarata l’inammissibilità delle comunicazioni trasmesse a mezzo Pec da quest’ultima il 9 ed il 10 gennaio 2024, accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava la suddetta società al pagamento in favore della calciatrice della somma di 16.800,00.

Avverso detta decisione con atto del 12 febbraio 2024 ha proposto reclamo la ASD CITTÀ DI FALCONARA, sostenendo che con la calciatrice ricorrente era stato stipulato un accordo economico di durata biennale per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 concordando un compenso economico lordo di 42.000,00 per la prima stagione e di 45.000,00 per la seconda.

Riferiva, altresì, che a fine dicembre 2022, tra le parti, interveniva un rituale accordo di svincolo ai sensi dell’art. 108 delle NOIF, con il quale veniva pattuita la cessazione del rapporto di tesseramento a conclusione della stagione sportiva 2022/2023.

Da ciò faceva discendere che, poiché il compenso lordo pattuito di 42.000,00 era superiore al massimale stabilito dall’art. 94 ter delle NOIF in 30.658,00 ciò che poteva e doveva ancora essere corrisposto era l’importo residuo di 5.458,00, cioè la differenza tra quanto corrisposto ( 25.200,00) ed il massimale previsto dalle NOIF ( 30.658,00).

Il reclamo è stato ritualmente notificato alla calciatrice, la quale tramite il proprio legale ha provveduto alla trasmissione ed al deposito della memoria difensiva del 14 febbraio 2024.

Con detto atto è stata contestata l’inammissibilità della documentazione depositata unitamente al reclamo, oltre che l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 94 ter NOIF, stante l’intervenuta introduzione in data 22 marzo 2022 (Com. Uff. n. 212/A), cioè in epoca antecedente la sottoscrizione dei rapporti economici di cui è causa, dell’art. 94 septies NOIF riservato ai rapporti intrattenuti tra calciatori/calciatrici e società che disputano i campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5. Dettato normativo che non prevede importi massimi annuali come previsti dall’art. 94 ter NOIF.

La ricorrente ha quindi chiesto il rigetto del gravame proposto dalla ASD CITTÀ DI FALCONARA insistendo per la condanna della stessa al pagamento ella somma di 16.800,00.

Il Tribunale Federale Nazionale, esaminati gli atti e sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 5 marzo 2024, osserva.

Circa l’ammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante giova precisare che l’art. 101 comma 3 CGS consente la produzione, nel giudizio di reclamo, di nuovi documenti, limitandosi a richiedere, al fine di osservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, che gli stessi siano analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte.

L’ampia formulazione del testo della norma non può tuttavia condurre ad affermare che nel giudizio di reclamo sia sempre ammissibile la produzione di nuovi documenti.

Il primo ed il secondo periodo del comma 3 dell’art. 101, infatti, affermano rispettivamente che “il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata e che le domande nuove sono inammissibili”.

Ne discende che la preclusione nel giudizio di reclamo deve riguardare non soltanto l’attività assertiva  ma anche l’attività asseverativa, vale a dire mezzi di prove deducibili, compresa la prova documentale.

In questa ottica si dovrebbe ritenere inammissibile la produzione di nuovi documenti ad opera della parte che, in assenza di cause ad essa imputabili, nelle precedenti fasi, non si sia fatto difesa e che di conseguenza tenti di rimediare alla propria inerzia processuale fornendo le prove, solo per la prima volta in appello.

Tale principio, comunque, deve ritenersi mitigato da quanto stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI, in particolare con la decisione nr. 24/2019, con cui è stato precisato che “anche a voler fare applicazione del principio delle preclusioni di nuove prove nel giudizio di appello si deve comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti.

Nel caso che ci occupa, quindi, deve prendersi atto che l’accordo di svincolo del 23 dicembre 2022, con cui la ASD Città di Falconara si impegnava ad inserire nella lista di svincolo al termine della stagione 2022/2023 la calciatrice Tatiana Debiasi Croceta non è stato contestato né disconosciuto dalla controparte. Ciò nonostante, comunque, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’art. 94 septies delle NOIF pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 212/A, entrato in vigore il 1° Luglio 2022  atteso che l’accordo economico è stato sottoscritto il 17 Settembre 2022 e depositato presso la Divisione Calcio A 5 il 26.10.22.

Disposizione normativa che regola gli “accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori e le giocatrici dei campionati nazionali di calcio A5 ed accordi economici per gli allenatori di calcio A5”, quindi applicabile al caso nostro tenuto conto che la società reclamante nella stagione sportiva 2022/2023 ha partecipato al Campionato di Calcio A5 - Divisione Calcio A5 femminile serie ELITE.

Conseguentemente, il reclamo deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Città di Falconara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici - LND. Condanna la società ASD Città di Falconara al pagamento in favore della calciatrice delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                    Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 15 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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