F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0176/CSA pubblicata del 20 Marzo 2024 – U.S. Corticella S.S.D. S.r.l.

Decisione/0176/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0234/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

 

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Savio Picone – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0234/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Corticella S.S.D. S.r.l. in data 01.03.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 95 del 27.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.03.2024, l’Avv. Andrea Galli;

uditi l'Amministratore delegato pro tempore della società U.S. Corticella S.S.D. S.r.l., Sig.ra Roberta Bonfiglioli, e i calciatori Farinelli Nicola e Bertani Romeo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Corticella S.S.D. S.r.l. ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri calciatori tesserati, Sigg.ri Farinelli Nicola e Bertani Romeo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 95 del 27.02.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone D, Corticella s.s.d. Srl / Aglianese Calcio 1923 del 25.02.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Bertani Romeo per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”, ed il calciatore Farinelli Nicola per 6 giornate effettive di gara perché “Espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Inoltre, al termine della gara, davanti agli spogliatoi, reiterava la condotta e rivolgeva nuovamente espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara.”

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto alle condotte mantenute dai propri tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

In particolare, la società Corticella, in ordine alla squalifica inflitta all’atleta Bertani, ha evidenziato come lo stesso Direttore di gara abbia refertato l’assenza di violenza nella condotta e di dolore fisico nel calciatore attinto dalla manata. Per quanto attiene alla sanzione irrogata al Sig. Farinelli, la società reclamante ha dedotto come le espressioni offensive rivolte dal tesserato non siano state proferite in due momenti differenti, come indicato dal Giudice Sportivo Nazionale, ma piuttosto in una condotta unica, in ogni caso ritenendo eccessiva la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara, essendosi piuttosto trattato di una protesta, seppure espressa con veemenza.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 marzo 2024 sono comparsi, per la parte reclamante, l'Amministratore Delegato, Sig.ra Roberta Bonfiglioli, e i calciatori Farinelli Nicola e Bertani Romeo, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Romeo Bertani, confermando, nel resto, la decisione del Giudice Sportivo.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

ESPULSIONE CALCIATORI, CORTICELLA S.S.D. SRL

2 Tempo Regolamentare 12' - Bertani Romeo “A gioco fermo colpiva, non violentemente, con una manata volontaria il volto di un avversario senza provocargli però alcun dolore.”

2 Tempo Regolamentare 45 + 4' - Farinelli Nicola “Dogso fuori area di rigore. Dopo il provvedimento disciplinare mi diceva mentre applaudiva ironicamente 'ti devi vergognare, sei uno scandalo, tornatene in Sardegna' Al mio rientro negli spogliatoi dopo la fine della partita mi aspettava, nudo senza maglia, davanti all'ingresso del mio spogliatoio applaudendo ironicamente e urlando le stesse frasi sopra citate.”

Questa Corte ritiene che i fatti refertati consentono di ritenere che nel caso di specie il tesserato Bertani non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che depone per l’assenza di violenza il fatto che il colpo sia stato inferto con una manata, e non con pugno chiuso, con un gesto che lo stesso Direttore di gara ha ritenuto essere di moderata intensità e tale da non provocare alcun dolore all’avversario, il quale non ha subito conseguenze fisiche e ha evidentemente potuto riprendere a giocare immediatamente. Una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante il fatto che il colpo sia stato inferto al volto del contendente.

Per converso deve essere confermata la squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al tesserato Farinelli, considerato che la stessa scaturisce evidentemente dalla sommatoria tra la squalifica di 2 giornate conseguente alla condotta gravemente antisportiva che ha determinato l’espulsione per aver interrotto una evidente azione da rete, e quella di 4 giornate per la indubitabile condotta irriguardosa verso l'arbitro, stante il tenore letterale delle espressioni refertate, peraltro reiterata dopo la fine della gara.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Corticella deve essere accolto limitatamente alla posizione del Bertani, con conferma nel resto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica irrogata al calciatore Bertani Romeo a 2 (due) giornate effettive di gara.

Respinge il reclamo avverso la sanzione al calciatore Farinelli Nicola.

Dispone la restituzione di un solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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