F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0182/TFN – SD del 21 Marzo 2024 (motivazioni) – Nicandro Antonio Rossi e ASD Cassino Calcio 1924 – Reg. Prot. 170/TFN-SD
Decisione/0182/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0170/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 marzo 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22209/743pf23-24/GC/gb del 5 marzo 2024, nei confronti del sig. Nicandro Antonio Rossi e della società ASD Cassino Calcio 1924,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 22209/743pf23-24/GC/gb del 5 marzo 2024, nei confronti del sig. Nicandro Antonio Rossi e della società ASD Cassino Calcio 1924, per rispondere:
- “il sig. Nicandro Antonio Rossi, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Presidente Onorario con poteri di firma della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso nel corso di una intervista post gara (fruibile in streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale della Società) concessa al termine dell’incontro CASSINO CALCIO 1924 vs SASSARI CALCIO LATTE DOLCE - disputato in data 18/02/2024, valevole per la 23^ giornata del campionato di SERIE D Girone G della corrente stagione sportiva e terminato con il risultato di 0-1 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli ufficiali di gara che ebbero a dirigere l’incontro de quo (Arbitro COLLIER di Gallarate, Ass.ti GIANCRISTOFARO di Lanciano COLONNA di Vasto) sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: (dal minuto 0:11 al minuto 01:06 della registrazione in atti)”;
- “la società ASD Cassino Calcio 1924, a titolo di responsabilità diretta, ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del C.G.S., per il sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto sig. Nicandro Antonio Rossi nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente Onorario con poteri di firma della Società”.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale ed i deferiti, sig. Nicandro Antonio Rossi e ASD Cassino Calcio 1924, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Filippo Pandolfi, difensore dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti e ̀ corretta, cosi ̀ come congrue sono le sanzioni proposte, dichiarano efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Nicandro Antonio Rossi, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- nei confronti della società ASD Cassino Calcio 1924, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 marzo 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Pierpaolo Grasso
Depositato in data 21 marzo 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai