FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 362/AA del 04/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CIOFFI DELLA MURA APICELLA GIORDANO ASD CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore CIOFFI, Davide DELLA MURA, Raffaele APICELLA e Gabriele GIORDANO e della società ASD CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CIOFFI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, alle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022 ed A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

DAVIDE DELLA MURA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, alle gare A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 – Sant’Anastasia Calcio 1945 dell’11.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

RAFFAELE APICELLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 – Sant’Anastasia Calcio 1945 dell’11.12.2022 valevole per il campionato Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Davide Della Mura, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GABRIELE GIORDANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 18, e precisamente: il calciatore sig. Salvatore Cioffi alle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022, A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, mentre il calciatore sig. Davide Della Mura alle gare A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 – Sant’Anastasia Calcio 1945 dell’11.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022, A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

A.S.D. CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gabriele Giordano e Raffaele Apicella, ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gabriele GIORDANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD CLUB GIOVENTÙ, Salvatore CIOFFI, Davide DELLA MURA e Raffaele APICELLA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Salvatore CIOFFI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig Davide DELLA MURA di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gabriele GIORDANO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele APICELLA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società ASD CLUB GIOVENTÙ;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it