FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 366/AA del 07/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROZZANO CALCIO SRL SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 361 pfi 23-24 adottato nei confronti della società ROZZANO CALCIO SRL SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROZZANO CALCIO SRL SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Nicolò Curci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rozzano Calcio SRL SSD, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 24.9.2023, al termine della gara Rozzano – Leone XIII disputata presso il campo Comunale n. 3 di Rozzano (MI), valevole per il girone G del campionato Allievi Regionali Under 17, proferito insulti di natura razziale all’indirizzo del calciatore sig. Cunden Brayen, schierato nelle file della squadra della società SSDARL Leone XIII Sport;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CAPITELLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ROZZANO CALCIO SRL SSD; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ROZZANO CALCIO SRL SSD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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