FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 372/AA del 13/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FLAMMIA ASD POLISPORTIVA AFRAGOLESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 684 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Daniele FLAMMIA, e della società ASD POL. AFRAGOLESE 1944, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE FLAMMIA, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico con potere di firma della società A.S.D. Pol. Afragolese 1944, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso nel corso di una intervista post gara (fruibile in streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale della Società) concessa al termine dell’incontro POL. AFRAGOLESE 1944 vs FC TRAPANI 1905 A R.L. - disputato in data 31.01.24, valevole per la 25^ giornata del campionato di SERIE D Girone I della corrente stagione sportiva e terminato con il risultato di 1-2 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. Francesco Aloise della Sez. AIA di Lodi), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni:< L’arbitro ha diretto a mio avviso bene fino all’80’ poi ha cercato in tutti i modi di aiutare la squadra avversaria, ma non ce n’era assolutamente bisogno. (...) Sul secondo gol c’è un fallo su Sosa, si sono addirittura fermati i giocatori del Trapani. (...) e all’ultimo addirittura ha istigato i miei giocatori a centrocampo e onestamente non lo capisco. Istigare, fare e dire secondo me la Lega deve prendere provvedimenti e spero di parlare con l’osservatore degli arbitri a fine gara. Onestamente solo perché il Trapani ha investito molto non è giusto essere trattati in questo modo;

A.S.D. POL. AFRAGOLESE 1944, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Daniele FLAMMIA, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato quale Amministratore Unico con potere di firma;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele FLAMMIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL. AFRAGOLESE 1944;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Daniele FLAMMIA, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POL. AFRAGOLESE 1944;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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