FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 376/AA del 14/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GUARIGLIA ASD SOCCER FRIEND MP

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 385 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Carmine GUARIGLIA e della società ASD SOCCER FRIENDS MP, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE GUARIGLIA, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico con licenza UEFA B e presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Friends Soccer MP, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Friends Soccer MP, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Antonio Leo e Gianluca Giorgianni, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Friends Soccer MP al Torneo Nazionale “Memorial Gigino Maturi”, svoltosi ad Arce, presso il centro sportivo “La Valle Stadio Lino De Santis”, nel periodo 25 maggio – 30 giugno 2023 nella categoria “Esordienti”; nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto la sospensione dall’Albo del Settore Tecnico per espletare attività di presidente della società A.S.D. Friends Soccer MP quantomeno nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024;

ASD SOCCER FRIENDS MP, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Carmine Guariglia, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine GUARIGLIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della ASD SOCCER FRIENDS MP;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione/squalifica per il Sig. Carmine GUARIGLIA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD SOCCER FRIENDS MP;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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