FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 380/AA del 15/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LA CAGNINA A.S.D. SANCATALDESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 356 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA, e della società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVANO SALVATORE LA CAGNINA, Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 5 del C.U. n.158 del 7.6.2023, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 14.7.2023, la seguente documentazione: proroga della validità della fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 7.7.2024 di importo pari ad euro 31.000,00 (di cui al punto 5 del C.U. n. 158 del 7/6/2023), depositata unitamente alla domanda di iscrizione al campionato di serie D per la stagione sportiva 2023 – 2024.

A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza il Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig Ivano Salvatore LA CAGNINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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