FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 384/AA del 20/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MECCA AVIGLIANO CALCIO PZ

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 738 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gabriele MECCA e della società AVIGLIANO CALCIO P.Z., avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE MECCA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Avigliano Calcio PZ, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Avigliano Calcio Pz – A.S. Melfi 1929 disputata in data 17.1.2024, valevole quale gara di ritorno della finale di Coppa Italia Promozione del Comitato Regionale Basilicata, a mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria pagina personale del social network “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso;

AVIGLIANO CALCIO P.Z., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato Sig. Gabriele MECCA;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele MECCA, e dal Sig. Nicola MECCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AVIGLIANO CALCIO P.Z.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gabriele MECCA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società AVIGLIANO CALCIO P.Z.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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