FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 387/AA del 20/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SOGGIA VALBASCA LIPOMO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 492 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto SOGGIA e della società VALBASCA LIPOMO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO SOGGIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Valbasca Lipomo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in relazione alla pratica di tesseramento del calciatore sig. Minier Zabala Freylin per la società ASD Valbasca Lipomo, inviato una mail alla Commissione minori F.I.G.C. dal seguente testuale tenore: “ Salve, adesso basta mi sento preso in giro con le richieste assurde di documentazione che non serve a niente visto che si tratta di far giocare a calcio un ragazzo e non controllare se è clandestino o qualcos’altro. Poi parlate di tutela, sto seriamente pensando di fare denuncia al tribunale dei minori visto che la vostra ottusa burocrazia non vuol far giocare un minore come richiesto nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia”;

VALBASCA LIPOMO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Roberto Soggia;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto SOGGIA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società VALBASCA LIPOMO A.S.D.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Roberto SOGGIA e di € 150,00 (centocinquanta/00) per la società VALBASCA LIPOMO A.S.D.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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