DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 27.02.2024 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 10/ 2/2024 U.S. ANGRI 1927 – NOCERINA CALCIO 1910

gara del 10/ 2/2024 U.S. ANGRI 1927 - NOCERINA CALCIO 1910

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla NOCERINA CALCIO 1910 con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, valida per il campionato Juniores Nazionale - girone M, in ragione della presunta partecipazione di un calciatore non indicato in distinta e impiegato nel corso della gara con il n. 25, richiedendo per l'effetto che venga inflitta alla US ANGRI 1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S.; - lette le controdeduzioni della US ANGRI 1927 in cui la società dichiara di aver debitamente segnalato al direttore di gara, che il calciatore GIUBILO VINCENZO, nato il 16.11.2006, per un errore di trascrizione veniva indicato in distinta con il n. 21, laddove indossava invece il n. 25; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come nella distinta della US ANGRI 1927 l'arbitro ha operato una correzione, indicando il n. 25 per il calciatore GIUBILO VINCENZO, nato il 16.11.2006, e indicato nella medesima distinta con il n. 21; - con proprio supplemento di referto trasmesso dal Direttore di gara su richiesta di codesto Giudice Sportivo, l'Ufficiale ha ribadito "di aver chiaramente identificato" il calciatore GIUBILO VINCENZO quale n. 25, e di avere "omesso di fare la stessa correzione sulla distinta consegnata alla società";

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: US ANGRI 1927 - NOCERINA CALCIO 1910 2-0; 3) di addebitare sul conto della NOCERINA CALCIO 1910 il contributo di reclamo.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it