DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 06.02.2024 – Campionato Serie D – Delibera – gara del 3/12/2023 ASSOCIAZIONE CALCIO BRA – ALCIONE MILANO SSD A RL

gara del 3/12/2023 ASSOCIAZIONE CALCIO BRA - ALCIONE MILANO SSD A RL

 Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. BRA con il quale si richiede che venga inflitta alla ALCIONE MILANO SSD ARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato la norma sull'impiego dei calciatori "giovani". Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in oggetto il calciatore DIOP SERIGNE FALLOU (matr. 1084793), tesserato per la società ALCIONE MILANO SSD ARL e schierato con il n. 24 sin dall'inizio della gara in epigrafe non sarebbe nato il 22/08/2005, come da documentazione depositata all'atto del tesseramento, bensì il 24/08/2002, comprovata attraverso la produzione di un passaporto riferibile a persona con lo stesso cognome (Diop) doppio nome (Serigne Fallou) e luogo di nascita (Guédiawaye - Senegal). - lette le controdeduzioni inviate dalla ALCIONE MILANO SSD ARL con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma l'assoluta regolarità della posizione del calciatore DIOP SERIGNE FALLOU. - analizzata la documentazione del 15 dicembre 2023 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che "il calciatore DIOP SERIGNE FALLOU, nato il 22/08/2005, risulta essere tesserato per la ALCIONE MILANO SSD ARL dal 25/08/2023". - letta la relazione del 18 gennaio 2024 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dalla Procura Federale, nella quale si evidenzia come non sia stato possibile addivenire a certezza circa la data di nascita del calciatore DIOP SERIGNE FALLOU, atteso che, da un lato, sebbene la documentazione allegata dalla A.C. BRA al proprio reclamo contenga "numerosi e significativi" elementi indiziari che parrebbero avvalorare la tesi ivi sostenuta (vale a dire, che la nascita del calciatore sia avvenuta il 24/08/2002), la medesima documentazione non è stata esibita in originale né prodotta in copia conforme all'originale; dall'altro lato, invece, la quasi totalità della documentazione allegata al tesseramento del calciatore DIOP SERIGNE FALLOU nato il 22/08/2005 risulta esibita in originale e consegnata in copia conforme, e da un punto di vista formale il tesseramento del medesimo calciatore presso l'ALCIONE MILANO SSD ARL è perfettamente regolare.

- rilevato come non sia possibile per Codesto Giudice sportivo rivolgersi ad istituzioni ed autorità pubbliche, né acquisire risultanze istruttorie, diverse da quelle indicate agli artt. 61 e 62 del C.G.S.

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-1; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.C. BRA.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it