DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 598 del 08.02.2024 – Delibera – Gara del 4/ 2/2024 ASD VELLETRI TECNOLOGY C5 – CITTA DI ANZIO

Gara del 4/ 2/2024 ASD VELLETRI TECNOLOGY C5 - CITTA DI ANZIO

Il giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto osserva: L'incontro in epigrafe è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al minuto 15' 36'' del secondo tempo a seguito di una rissa scoppiata tra sostenitori di entrambe le società sulle tribune ed a seguito di ciò era costretto a decretare la sospensione definitiva dell'incontro. Dal referto arbitrale, risulta inequivocabilmente che il fatto che ha generato la rissa suddetta è scaturito da una aggressione perpetrata nel corso del secondo tempo sugli spalti da sostenitori del ASD VELLETRY TECNOLOGY che aggredivano uno sparuto gruppo di sostenitori in campo avverso del Città Di Anzio, che venivano accerchiati e colpiti con calci e pugni. Tale episodio costringeva l'arbitro a sospendere momentaneamente l'incontro in quanto i tesserati di entrambe le squadre tentavano senza riuscirvi di prendere parte attiva agli scontri in essere sugli spalti. A seguito di ciò sostenitori riconducibili alla società ospitante facevano indebito ingresso sul terreno di gioco tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei calciatori avversari, cercando nel contempo di venire a contatto senza riuscirvi. Visto il perpetrarsi di questi episodi, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per poter continuare la gara, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara con il triplice fischio dell'Arbitro. Uno dei predetti sostenitori, inoltre, riusciva a fare indebito ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi e nella circostanza lanciava una bottiglia di plastica piena di acqua contro i tesserati avversari colpendoli senza causare conseguenze. Considerato che ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio" Atteso che la Regola 5 del regolamento di gioco del calcio a 5 stabilisce che è nei poteri dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della propria incolumità, di quella del secondo arbitro, del cronometrista, del terzo arbitro e dei calciatori, o che non consentano a lui e al secondo arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, deve escludersi la sussistenza di un erro tecnico in capo all'arbitro avendo lo stesso correttamente applicato il Regolamento per casi simili. Rilevato, infine, che, in forza di quanto attestato dagli arbitri, la rissa in questione è scaturita ed ha visto coinvolti in prevalenza i sostenitori della squadra ospitante, ne consegue che la mancata conclusione dell'incontro debba essere imputata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla società ospitante, ragion per cui si decide: a) di comminare alla Soc. ASD VELLETRY TECNOLOGY C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. b) Provvedimenti a carico di tesserati espulsi: squalifica per 4 giornate di gara a FONTI EDOARDO (Città di Anzio) per aver volontariamente colpito con un pugno un dirigente della squadra avversaria causandogli forte dolore. Inibizione sino al 29 febbraio 2024 a DI GIULIOMARIA DIEGO (ASD VELLETRI TECNOLOGY C5) perché reagiva nei confronti di un calciatore avversario spintonandolo e rivolgendogli frasi offensive. c) Ammende a società: Ammenda di Euro 1.000,00 alla ASD VELLETRY TECNOLOGY ed due giornate di gara da disputare a porte chiuse. Per la condotta violenta posta in essere da propri sostenitori nei confronti dei sostenitori avversari che hanno determinato la sospensione definitiva dell'incontro. Perché i medesimi sostenitori per gran parte dell'incontro rivolgevano frasi offensive nei confronti degli avversari e degli arbitri e lanciavano numerosi sputi contro alcuni giocatori della società avversaria che venivano attinti. Perché dopo la sospensione dell'incontro soggetti non identificati ma riconducibili alla società, accedevano sul terreno di gioco, tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei tesserati avversari. Perché dopo la definitiva sospensione dell'incontro uno dei suddetti soggetti riusciva a fare indebito ingresso nello spazio antistante gli spogliatoti e lanciava una bottiglietta piena d'acqua contro alcuni tesserati avversari colpendoli senza conseguenze. Ammenda di Euro 250.00 alla Soc. Città di Anzio. Perché un proprio calciatore nel corso del secondo tempo colpiva un dirigente avversario con un pungo al volto scatenando la reazione sia del colpito che dei sostenitori della squadra avversaria presenti sugli spalti.

 

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