DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 723 del 05.03.2024 – Delibera – GARA DEL 18/02/2024: ASD DOMUS CHIA – C’E’ CHI CIAK Reclamo proposto da: Domus Chia C5

GARA DEL 18/02/2024: ASD DOMUS CHIA – C’E’ CHI CIAK Reclamo proposto da: Domus Chia C5

Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso preannunciato in data 21/02/2024 a mezzo p.e.c. dalla Società A.S.D. DOMUS CHIA C5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Rilevato che il preannuncio di ricorso proposto dalla società A.S.D. DOMUS CHIA C5 non è pervenuto nei termini previsti dall’art.67 del C.G.S in forza del quale: “Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. "; Considerato, altresì, che dopo la notifica fuori termini del preannuncio di ricorso, la ricorrente non neppure ha provveduto a depositare il ricorso contenente le motivazioni a sostegno della doglianza previsto a pena di inammissibilità dall’art.67 comma 2 del C.G.S.;

P.Q.M.

decide: a) di respingere il ricorso dichiarandolo irricevibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: A.S.D. DOMUS CHIA C5 – C’E’ CHI CIAK 6 - 12 b) la tassa del ricorso viene addebitata.

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