F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0178/CSA pubblicata del 26 Marzo 2024 – U.S. Angri 1927

 

Decisione/0178/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0269/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0269/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Angri 1927 in data 21.3.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.03.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Angri 1927, ha proposto reclamo avverso la sanzione della ammenda di 2.000 ed una gara con settore riservato al pubblico locale privo di spettatori, inflitta alla società reclamante dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.3.2024, in relazione alla gara U.S. Angri 1927/Casarano Calcio S.r.L. del 17.3.2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone H.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere propri sostenitori rivolto grida implicanti discriminazioni per ragioni di razza all’indirizzo di un calciatore avversario”. L’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Gregorio Maria Galieni, segnalava: “al 60° del secondo tempo, in seguito all’ammonizione del n. 27 del Casarano, calciatore di colore, dalla tribuna dove erano posizionati i sostenitori dell’Angri, venivano intonati ululati di stampo razzista da un nutrito gruppo di tifosi, che si prolungavano per diversi secondi, verso il calciatore n. 27 del Casarano. Per tale motivo veniva fatto l’annuncio dallo Speaker dello stadio. Dopo l’annuncio non si è più verificata tale situazione”.

La società reclamante non contesta il fatto, costituente comportamento discriminatorio rilevante ai sensi dell'art. 28, comma 4, del CGS, ma ritiene che nel caso di specie sussistono i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui al combinato disposto dei commi 1, lettera d) e 2 dell'art. 29 del C.G.S.

Conclusivamente la società reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni comminate. Sempre in via principale chiede l’annullamento della sola sanzione della disputa della gara con settore riservato al pubblico locale privo di spettatori, con conferma dell’ammenda di 2.000. In via subordinata chiede che la sanzione della disputa della gara con settore riservato al pubblico locale privo di spettatori venga commutata in diffida o in una ulteriore ammenda di 1.000 e, ancora, che detta sanzione decorra dalla seconda giornata di gara casalinga successiva alla data di pubblicazione della decisione del reclamo.

Nel corso dell’udienza di discussione è stato udito l’avvocato Filippo Pandolfi per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, nè la sua riconducibilità alla previsione di cui all'art. 28, comma 4, del CGS, ma ritiene che nel caso di specie sussistono i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera d) e comma 2 del C.G.S.

Il Collegio rileva che, effettivamente l'attenuante invocata dalla reclamante può essere riconosciuta, alla luce del referto dell'assistente n. 1 dell'arbitro, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco e che così testualmente recita: "Al 60 min del 2 tempo, in seguito all' ammonizione del n. 27 del Casarano, calciatore di colore, dalla tribuna dove erano posizionati i sostenitori dell' Angri, venivano intonati ululati di stampo razzista da un nutrito gruppo di tifosi, che si prolungavano per diversi secondi, verso il calciatore n. 27 del Casarano. Per tale motivo veniva fatto l'annuncio dallo speaker dello stadio. Dopo l'annuncio non si e' piu' verificata tale situazione."

Considerato infatti che la Società si è adoperata immediatamente per far cessare la condotta discriminatoria, con risultato positivo, come attestato nel referto arbitrale, la Corte ridetermina la sanzione nella sola ammenda di 3.000 con diffida.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di 3.000,00 con diffida.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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