LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 27.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Leandro DA SILVA/A.S.D.OLIMPIA VERONA

RICORSO DEL CALCIATORE Leandro DA SILVA/A.S.D.OLIMPIA VERONA

Il sig. DA SILVA Leandro,  nato a Curitiba (Brasile)  il 06.11.1986  (C.F. DSLLDR86S06Z607F), in data 15.12.2023, per tramite del proprio difensore,  ha trasmesso a mezzo  lettera raccomandata a.r. indirizzata alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla A.S.D. Olimpia Verona, con sede in Verona, Viale Colonnello Galliano n. 43  (C.F. e P. IVA 04270040233 -  Matricola FIGC n. 954818), alla quale ha inviato pure messaggio di Posta Elettronica Certificata, reclamo nei confronti della predetta società esponendo di essere stato tesserato con la stessa, militante nel campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5, per la stagione sportiva 2022/2023 e di aver sottoscritto un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, delle N.O.I.F. con previsione di un compenso globale annuo di euro 25.000,00.

In particolare il calciatore si duole del fatto che lamenta che, quantunque abbia adempiuto integralmente e con regolarità agli impegni assunti in virtù del predetto accordo,  la A.S.D. Olimpia Verona  ha corrisposto soltanto euro 22.500,00, restando perciò debitrice nei suoi confronti del residuo importo  di euro 2.500,00.

Il Sig. Da Silva chiedeva,  la condanna della A.S.D. Olimpia Verona al pagamento in suo favore della rimanente somma di euro 2.500,00,  e la discussione del reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo difensore. Con riserva di chiedere l’ammissione di prove testimoniali e l’acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.

La A.S.D. Olimpia Verona, con messaggio PEC del 19.12.2023 a firma del suo presidente indirizzato al difensore del reclamante,  riscontrava la domanda del calciatore, precisando di aver effettuato  versamenti in numero di 11, che elencava ordinati per date ed importi, e corrisposto complessivamente la somma di euro 24.110,00 e di aver pagato il residuo di euro 890,00 in contanti, a saldo, come da liberatoria firmata dal Da Silva, che inviava in copia allegata a detto messaggio PEC.

Con ulteriore comunicazione a mezzo PEC del 08.01.2024, poi, il difensore del Da Silva depositava a questa Commissione il reclamo già notificato il 15.12.2023 alla A.S.D. Olimpia Verona ed i documenti ivi calendati, chiedendo la fissazione dell’udienza di trattazione. Successivamente, con messaggio a mezzo PEC del 27.02.2024, il difensore del reclamante ha trasmesso a questa Commissione memorie integrative ex art. 28, c. 5, Reg. LND contestando integralmente il contenuto delle deduzioni della A.S.D. Olimpia Verona, eccependo che la medesima non ha prodotto alcun documento comprovante i pagamenti che affermava di aver effettuato, limitandosi a trasmettere copia della liberatoria datata 10.7.2023. Eccepiva, inoltre, l’irritualità e quindi l’inammissibilità della comunicazione PEC a firma del presidente della A.S.D. Olimpia Verona del 19.12.2023, pervenuta, e soltanto al difensore del reclamante, oltre il termine perentoriamente stabilito dalla norma testé richiamata.   La difesa del Da Silva, quindi, ribadiva che nessuna prova è stata offerta in merito a versamenti ulteriori rispetto a quelli per euro 22.550,00 indicati dal calciatore nel reclamo, e men che meno di quello di euro 890,00, asseritamente effettuato a saldo e per contanti. Confermava, pertanto la richiesta di condanna della società al pagamento della somma di euro 2.500,00.

Con messaggio PEC del 27.02.2024 indirizzato unicamente a questa Commissione Affari Economici il presidente della A.S.D. Olimpia Verona ha trasmesso ulteriore documentazione, esattamente calendata in calce al messaggio.

Infine, con note di udienza fatte pervenire a mezzo PEC il 3 marzo 2024, il difensore del reclamante Da Silva ha fatto presente che, preso atto delle quietanze di pagamento trasmesse dalla A.S.D. Olimpia Verona, il credito del calciatore ammonta ad euro 890,00; con la precisazione che la quietanza datata 10.7.2023 a firma Da Silva assume valore di quietanza, appunto,  solo in relazione a quanto versato per la stagione sportiva 2022/2023 ed in virtù dell’accordo concluso dalle parti, ma  sino alla data del 31 maggio 2023.

Alla seduta del 5 marzo 2024, quindi, sentita la difesa del reclamante, che ha confermato la precisazione del credito del calciatore in euro 890,00, come da nota trasmessa il 3 marzo 2024, e concluso per la condanna della società al pagamento di detta somma; sentito, altresì,  il legale rappresentante della A.S.D. Olimpia Verona (frattanto divenuta S.S.D. a r.l. Olimpia Verona) comparso personalmente, il procedimento è stato tenuto a decisione.

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La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, esaminati gli atti ed i documenti ritiene lo stesso fondato nei limiti di seguito precisati.

E’ incontestato che il Signor Leandro Da Silva e la A.S.D. Olimpia Verona hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 ter, punto 6, delle N.O.I.F. relativamente alla stagione sportiva 2022/2023, con il quale è stato concordato un compenso  globale annuo  lordo di euro 25.000,00. E’ agli atti la prova documentale, costituita proprio dalla copia dell’accordo,  sul quale non vi è alcuna contestazione delle parti.

Neppure è contestato, e perciò provato, che il calciatore abbia integralmente eseguito la propria prestazione ed adempiuto agli obblighi su di lui incombenti per l’intera durata dell’accordo: l’unica contestazione, invero, attiene alla corresponsione da parte della A.S.D. Olimpia Verona delle somme concordate.

A tal fine, omessa ogni considerazione in merito alla tardività della costituzione della A.S.D. Olimpia Verona ed alla inammissibilità di quanto dalla medesima dedotto e prodotto, stante il contenuto delle note d’udienza depositate dalla difesa del reclamante il 3 marzo 2024, occorre focalizzare l’attenzione sulla domanda come dal medesimo reclamante ridotta ad auro 890,00. In effetti è  lo stesso Da Silva a riconoscere di aver ricevuto complessivamente dalla società la somma totale di euro 24.110,00, mentre sarebbe stato preciso onere della A.S.D. Olimpia Verona fornire la prova dell’avvenuto versamento del residuo importo di euro 890,00 dovuto a saldo di quanto pattuito. Nessuna prova, tuttavia, è agli atti, né è ricavabile aliunde, ragion per cui si ritiene di accogliere, in detti minori limiti rispetto alla domanda originariamente formulata, la richiesta del calciatore Da Silva.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante DA SILVA Leandro,  nato a Curitiba (Brasile)  il 06.11.1986  (C.F. DSLLDR86S06Z607F) e conseguentemente dichiara tenuta e condanna la A.S.D. Olimpia Verona, oggi S.S.D. a r.l. Olimpia Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Viale Colonnello Galliano n. 43  (C.F. e P. IVA 04270040233 - Matricola FIGC n. 954818) al pagamento in favore del reclamante dell’importo di euro 890,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. DA SILVA Leandro della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. Olimpia Verona, oggi S.S.D. a r.l. Olimpia Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Viale Colonnello Galliano n. 43  (C.F. e P. IVA 04270040233 - Matricola FIGC n. 954818)  di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio a 5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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