F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0102/CFA pubblicata il 27 Marzo 2024 (motivazioni) – Sig. Stefano Bastianini

Decisione/0102/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0102/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Vincenzo Barbieri – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Sergio Della Rocca - Componente

Salvatore Casula - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0102/CFA/2023-2024 proposto dai signori Francesco Bastianini e Mara Romaniello, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore S.B. in data 29.02.2024;

per la revisione ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. a), C.G.S. della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta, pubblicata sul C.U. n. 434 del 14.12.2024; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 22.03.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Salvatore Casula, e udito l’Avv. Flavio Campagna per i reclamanti; è presente altresì la sig.ra Mara Romaniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 26.2.2024, i signori Francesco Bastianini e Mara Romaniello, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Stefano Bastianini, calciatore tesserato per la società KL Pertusa militante nel Campionato Under 16 regionale, avanzavano richiesta di revisione ex art. 63, lett. a), C.G.S. della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta, inerente alla gara Sisport/KL Pertusa del 9.12.2023.

Con tale decisione, pubblicata sul C.U. n. 434 del 14.12.2024, stata irrogata la squalifica del calciatore Stefano Bastianini per 10 gare, con la seguente motivazione: “A fine partita il Sig. Bastianini rivolgeva all’indirizzo dei giocatori avversari -che già si trovavano nei locali loro assegnati, intenti a farsi la doccia- un insulto di chiara matrice discriminatoria, e contestualmente sputava sul pavimento dell’anticamera dello spogliatoio occupato dalla società Sisport. Richiamato dall’arbitro, che si trovava alle sue spalle, il giocatore reiterava lo sputo. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore, indegna di uno sportivo, e di quanto previsto dall’art. 28 C.G.S.”.

2. I ricorrenti evidenziavano:

- che la pronuncia del Giudice Sportivo sarebbe stata errata, in quanto il loro figlio avrebbe effettivamente sputato in terra, con gesto denigratorio nei confronti degli avversari, ma non avrebbe rivolto loro alcun insulto di matrice discriminatoria;

- che il 14.12.2023 (ossia il giorno stesso della pubblicazione del comunicato ufficiale) la KL Pertusa, società di appartenenza del Bastianini, aveva subito informato il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta dell’asserito scambio di persona e, ricevute indicazioni telefoniche da parte del Comitato, aveva proceduto con successiva e-mail delle 10,31 del 15.12.2023 “alla formale attribuzione della frase discriminatoria al proprio tesserato Carlo Cerale con relative scuse da parte dello stesso”;

- che alle 12,39 del 15.12.2023, il Giudice sportivo aveva risposto alla società confermando che il direttore di gara, all’uopo interpellato, aveva integralmente confermato il contenuto del proprio rapporto anche con riferimento agli accadimenti riguardanti il signor Bastianini.

La prova dello scambio di persona sarebbe costituita da una dichiarazione scritta di un compagno di squadra del Bastianini, il calciatore Carlo Cerale, datata 5.2.2024, con la quale quest’ultimo ammetteva di essere stato lui ad aver insultato gli avversari al termine della gara.

3. A detta dei ricorrenti, il Giudice sportivo avrebbe tuttavia interpretato la comunicazione della società del 15.12.2023 come “una richiesta volta ad ottenere una revisione da parte del direttore di gara e conseguentemente del G.S. ancorché il carteggio in questione non consentisse quell’unica interpretazione, potendo il medesimo essere altrettanto correttamente ritenuto un reclamo al Giudice superiore (Corte d’Appello Sportiva). In tal caso la nuova prova poteva essere liberamente valutata dal Giudice di seconda istanza che, invece, non è stato chiamato a pronunciarsi con conseguente irrevocabilità della decisione del G.S.”.

Per tale ragione, la nuova prova - ossia la dichiarazione confessoria del calciatore Carlo Cerale - non sarebbe stata presa in considerazione, né dal Giudice sportivo, né dalla Corte sportiva d’appello territoriale, che non è stata investita della questione per ragioni - a detta dei ricorrenti - non imputabili alla società. Di qui la necessità di sollevare una richiesta di revisione della pronuncia.

4. All’udienza collegiale del 22.3.2024, sentito il difensore dei ricorrenti e la madre del calciatore Bastianini, il procedimento è stato trattenuto a decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come detto, i ricorrenti chiedono la revisione della pronuncia del Giudice sportivo sul presupposto che, dopo la decisione di condanna del loro figlio minore Stefano, sia emersa una nuova prova che dimostrerebbe che costui dovesse invece essere prosciolto dall’accusa di avere profferito un insulto discriminatorio nei confronti degli avversari.

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno ribadire che il giudizio di revisione ex art. 63 C.G.S., così come quello di revocazione, è articolato in due distinte fasi: una preliminare e rescindente, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una successiva e rescissoria, con riapertura della valutazione nel merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo rescindente si sia concluso in senso positivo (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/2022-2023; v. anche Sez. I, n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). E solo il vaglio in senso positivo della sussistenza di una delle cause di revisione può consentire all’organo giudicante sportivo di riaprire il giudizio e, ove ne sussistano i presupposti, di emendare i vizi di quello precedente.

Questa Corte federale ha già avuto modo di affermare che il vaglio rescindente di ammissibilità costituisce quindi un filtro che è funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revisione, nel caso appunto in cui emergano sopravvenienze fattuali suscettibili di indurre il giudice della revisione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio di condanna (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Quello di revisione è, insomma, un rimedio di natura eccezionale e straordinario, poiché tende a rimettere in discussione una decisione di condanna irrevocabile, per esigenze di giustizia sostanziale ed all’esclusivo fine di porre rimedio ad un errore giudiziario che abbia portato alla condanna di un soggetto che risulti estraneo ai fatti a lui ascritti.

Ed è appunto per tale ragione che la giurisprudenza sportiva (per tutte, SS.UU. n. 29/2023-2024) è univoca nel ritenere che la richiesta di revisione sia ammissibile solo se la “nuova prova” posta a suo fondamento sopraggiunga o venga scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in una inammissibile e non prevista possibilità di appello sine die, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza, e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali.

2. Ciò premesso, il ricorso è da ritenersi inammissibile.

Il presunto scambio di persona in cui, a detta dei ricorrenti, sarebbe incorso il direttore di gara era noto e difatti era stato evidenziato sin dal giorno in cui venne pubblicato il Comunicato Ufficiale con il quale era stata comminata la sanzione ritenuta ingiusta, quando ancora si era in termini per un ordinario reclamo alla Corte sportiva d’appello territoriale. Tale circostanza emerge inconfutabilmente dal contenuto della e-mail, trasmessa il 14.12.2023 dalla società KL Pertusa al Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta e prodotta in giudizio.

Sostengono i ricorrenti, tuttavia, che il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta sia incorso in errore nel non considerare come un vero e proprio reclamo la successiva e-mail della società, inviata il 15.12.2023 dalla KL Pertusa per posta elettronica ordinaria, con la quale veniva formalmente comunicato: “… il calciatore CERALE CARLO (matricola 3217903) nato il 16/05/2008, ammette di essere colui il quale ha pronunciato l’infelice e censurabile espressione causa del provvedimento del G.S. […]; il calciatore BASTIANINI STEFANO si dichiara totalmente estraneo alle accuse […]”, e che tale errata interpretazione del contenuto della missiva, da parte del Comitato regionale, avrebbe determinato il mancato inoltro del presunto reclamo alla Corte sportiva d’appello territoriale, con conseguente irrevocabilità del provvedimento di squalifica. Di qui la necessità di adire la Corte federale d’appello per una richiesta di revisione della pronuncia.

3. Tale tesi argomentativa non appare fondata, proprio alla luce degli elementi forniti a sostegno della richiesta di revisione.

Si consideri infatti che, a mente di quanto disposto dall’art. 76 C.G.S., il reclamo avverso una decisione del Giudice sportivo territoriale deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello territoriale, da trasmettersi a cura dell’interessato alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Il reclamo, poi, deve essere anch’esso depositato –s empre a mezzo di posta elettronica certificata - presso la segreteria della C.S.A. territoriale e notificato alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione.

Ebbene, nel caso in esame: a) la comunicazione che costituirebbe reclamo alla Corte sportiva di appello territoriale non è stata preannunciata da alcuna comunicazione via posta elettronica certificata, con allegata la prova di avvenuto versamento del contributo; b) tale presunto preannuncio di reclamo non risulta essere stato depositato presso la segreteria della C.S.A. territoriale, né notificato via p.e.c. alla controparte; c) nessun successivo reclamo -debitamente motivato e contenente specifiche censure risulta essere stato poi depositato e trasmesso alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione.

Se così è, appare insostenibile la tesi secondo cui il provvedimento di cui oggi si chiede la revisione sarebbe divenuto irrevocabile a causa di un altrui inadempimento, così determinando la definitività della decisione del Giudice sportivo.

4. Acclarato quindi che il calciatore Bastianini e la sua società di appartenenza non hanno proposto alcuna ordinaria impugnazione avverso la decisione del Giudice sportivo, rimane comprovato che costoro fossero perfettamente a conoscenza, sin da subito, delle ragioni poi poste alla base della richiesta ex art. 63 C.G.S. e che solo la loro inerzia ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di cui solo oggi viene invocata la revisione.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte Federale è chiara e univoca nell’affermare che la revisione ex art. 63 C.G.S. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/2020-2021).

Il giudizio di revisione (così come quello di revocazione), è infatti configurato dall’ordinamento sportivo quale rimedio per situazioni stra-ordinarie che - proprio perché tali - non possono essere fronteggiate mediante il ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. Pertanto le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revisione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detto rimedio siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo (cfr. testualmente dec. 29/2023-2024). E sul piano della prova, chi intenda avanzare una richiesta di revisione ex art. 63 C.G.S. è tenuto a dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario” (cfr. dec. n. 13/2023-2024).

L’omesso esame di fatto decisivo, insomma, acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte incolpata, come appunto è accaduto nel caso in esame, in cui le ragioni della possibile ordinaria impugnazione erano note - al di là della loro effettiva fondatezza nel merito - sin dal momento in cui è stata emessa la decisione del Giudice sportivo e quindi in tempo per proporre regolare reclamo davanti alla Corte sportiva d’appello territoriale.

5. Sotto differente profilo, inoltre, il ricorso proposto è da ritenersi comunque inammissibile, giacché la “nuova prova” posta a sostegno della richiesta di revisione è costituita sostanzialmente dalla dichiarazione di un altro tesserato della KL Pertusa, il calciatore Carlo Cerale, che si sarebbe attribuito la responsabilità del gesto discriminatorio rivolto nei confronti dei giocatori avversari.

Una simile dichiarazione evidentemente non può essere considerata alla stregua di un fatto nuovo e sopravvenuto, quanto piuttosto di una narrazione del fatto stesso in maniera diversa da quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto di gara, che invece con precisione ha individuato nel calciatore Stefano Bastianini colui che, in occasione della gara Sisport/KL Pertusa del 9.12.2023, ha profferito la frase offensiva e omofoba nei confronti degli avversari.

E’ noto, ed è stato già ripetutamente affermato da questa Corte federale, che nel giudizio di revisione, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi appunto di un racconto di fatti in una versione diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/2022-23 e n. 99/20192020), il quale fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto da tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi (cfr. decisioni nn. 13 e 20/CFA/2023-2024).

La presunta “nuova prova” che è stata fornita a sostegno della richiesta, dunque, tale non può essere considerata ai fini di un eventuale giudizio di revisione, trattandosi piuttosto di una mera ricostruzione alternativa dei fatti tesa ad ottenere una differente e nuova valutazione di prove già apprezzate con la sentenza di condanna.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo per revisione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Casula                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 ARE BONIFICO O O PALASELEE

 

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