F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0187/TFN – SD del 29 Marzo 2024 (motivazioni) – Vincenzo Caputo e USD Lavello – Reg. Prot. 169/TFN-SD
Decisione/0187/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0169/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 marzo 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21776/306pf2324/GC/GR/ff del 29 febbraio 2024, depositato il 1° marzo 2024, nei confronti del sig. Vincenzo Caputo e della società USD Lavello, la seguente
DECISIONE
Con nota Prot. 21776/306pf23-24/GC/GR/ff del 29 febbraio 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) il sig. Cervino Marco, allenatore UEFA C – cod. 184.292 - all’epoca dei fatti privo di tesseramento e tesserato, nella stagione sportiva 2023-2024, per la società U.S. CAMPOBASSO 1919, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 26, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2022-2023, benché privo di valido tesseramento, l’attività di allenatore dei portieri per la società U.S.D. LAVELLO, pur non avendone titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;
2) il sig. Caputo Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. LAVELLO, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 26, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, commi 1 e 2 e 38, comma 1 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Cervino Marco di svolgere nella stagione sportiva 2022- 2023 l’attività di allenatore dei portieri della società U.S.D. LAVELLO, benché privo sia di valido tesseramento, sia della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri; 3) la società U.S.D. LAVELLO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte al presidente sig. Caputo Vincenzo nonché al sig. Cervino Marco come ut supra descritte.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Stralcio dal proc. 1151 pf 22-23 in ordine all'attività svolta dal tecnico Marco Cervino per la società USD Lavello in mancanza di tesseramento e della necessaria qualifica”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 27 ottobre 2023 al n. 306 pf 23-24.
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti:
1. provvedimento, atti e documenti di stralcio da proc. 1151 pf 22-23;
2. fogli di censimento e organigramma societario stagioni sportive 2022 - 2023 e 2023 - 2024 della società U.S.D. LAVELLO;
3. lettera di incarico U.S.D. LAVELLO - Cervino Marco;
4. richiesta di tesseramento 22 luglio 2023 del sig. Cervino Marco per U.S. CAMPOBASSO 1919;
5. verbale di audizione 14 novembre 2023 del sig. Cervino Marco;
6. verbale di audizione 20 dicembre 2023 del sig. Caputo Vincenzo.
La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente notificata.
All’esito della notifica della CCI, il sig. Caputo Vincenzo e la società U.S.D. LAVELLO hanno presentato una memoria difensiva con cui hanno contestato gli addebiti e chiesto l’archiviazione del procedimento.
Secondo i deferiti, nella stagione 2022/2023, per le società partecipanti al campionato di Serie D, il Settore Tecnico non aveva previsto l’obbligo di tesserare un allenatore dei portieri (C.U. n° 33 2022/2023) e così pure per la stagione 2023/2024 (C.U. n° 2 2023/2024), a differenza di quanto avvenuto per le stagioni 2021/2022 (C.U. n° 34 2021/2022) e 2020/2021 (C.U. n° 31 2020/2021).
Tanto secondo i deferiti, avrebbe reso e renderebbe la società libera di avvalersi di qualsiasi soggetto ritenuto in grado di poter svolgere tale incarico, al pari di altre figure quali l’allenatore in seconda, i collaboratori tecnici, il preparatore atletico, l’operatore sanitario e il medico. In sintesi, secondo i deferiti, l’obbligo di tesseramento sussisterebbe, dalla stagione 2022/2023, solo per l’Allenatore Responsabile della Prima Squadra, onde in tale ottica la società avrebbe proceduto alla contrattualizzazione del sig. Cervino Marco con lettera d’incarico di collaborazione sottoscritta in data 18/08/2022 per lo svolgimento di “attività (è) da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico” esclusa dall’ambito di applicazione della legga 91/1981.
Il sig. Cervino Marco, già audito, non ha chiesto di essere ulteriormente sentito, né ha presentato memorie.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 21.3.2024, il sig. Caputo Vincenzo e la società U.S.D. LAVELLO hanno fatto pervenire un’ulteriore memoria in cui hanno ripreso i temi già affrontati con quella inviata all’esito della CCI.
Il dibattimento
All’udienza del 21.3.2024, tenuta in modalità video conferenza, hanno preso parte l’avv. Enrico Liberati, per la Procura Federale; l’avv. Stefania Muscio per il sig. Caputo Vincenzo e la USD Lavello; l’avv. Pierluigi Vossi per il sig. Cervino Marco.
La posizione del sig. Cervino Marco è stata definita con separata decisione, ai sensi dell’art. 127 CGS-FIGC.
L’avv. Liberati, in replica alla memoria del sig. Caputo e della società USD Lavello, richiamata la decisione delle Sezioni Unite della CFA n. 96 dell’11.3.2024, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Caputo Vincenzo la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) di inibizione e della USD Lavello di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
L’avv. Stefania Muscio, per i deferiti, richiamati i contenuti dei Comunicati Ufficiali già indicati nelle memorie in atti, cui si è riportata, ha escluso che il Cervino abbia svolto l’attività di allenatore dei portieri ed ha evidenziato che la “collaborazione” ha avuto una durata di appena 102 giorni; ha quindi concluso con la richiesta di proscioglimento. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti.
Il Collegio, invero, non dubita che il sig. Cervino Marco abbia svolto l’attività di allenatore dei portieri della USD Lavello, anche solo per 102 giorni.
Depongono, in tal senso, sia la dichiarazione ampiamente confessoria resa dal ridetto in sede di audizione, sia l’incarico sottoscritto dalle parti il 18.8.2022.
Il Cervino ha dichiarato che nella stagione 2022/2023 non era tesserato, ma che aveva “un contratto di collaborazione con la USD Lavello […] per poter allenare i portieri. […]. Io svolgevo il ruolo di allenatore dei portieri.”
Quanto al contratto, in esso si premette “che il Collaboratore ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all’attività di Allenatore dei Portieri” e, al punto 2, che “presterà la sua collaborazione nell’interesse dell’associazione sportiva provvedendo all’organizzazione degli allenamenti dei portieri.”
Ritenuto che la stessa società, per sua ammissione, non aveva tesserato alcun Allenatore dei Portieri, va da sé che l’espressione “organizzazione degli allenamenti dei portieri” non possa che essere intesa nel senso di provvedere al loro allenamento.
Del resto, è lo stesso interessato che, con spirito di collaborazione, questa volta nei confronti della Federazione e dei suoi Organi di giustizia, lo ha ammesso, nel mentre è inconferente l’affermazione del sig. Caputo, che pure ha sottoscritto l’incarico del 18.8.2022, in ordine alla misconoscenza del ruolo rivestito dal Cervino.
Si può dunque affermare che il sig. Cervino Marco, dal 20.8.2022 (data di decorrenza dell’incarico) e sino alle dimissioni intervenute il 30.11.2022 ha svolto nell’interesse della USD Lavello e nella consapevolezza del suo legale rappresentante, Caputo Vincenzo, l’attività di Allenatore dei Portieri.
Tanto è avvenuto, però, in violazione del chiaro precetto normativo, dal momento che l’art. 23, co. 1, delle NOIF impone alle società di “avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico”, ai quali, peraltro, l’art. 38, co. 1, delle NOIF impone di chiedere “il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.”
D’altro canto, a mente dell’art. 26, co.1, del Regolamento del Settore Tecnico, “il tesseramento Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi”, nel mentre la società deferita si è avvalsa di soggetto che all’epoca dei fatti non aveva nemmeno titolo, come risulta dalla scheda anagrafica federale in atti.
A nulla rileva, invero, il richiamo ai Comunicati ufficiali operato dalla difesa dei deferiti.
E’ ben vero che per le società dilettantistiche non sia previsto l’obbligo di tesserare l’Allenatore dei Portieri, ma nel momento in cui decidano di avvalersi di tale figura non possono sottrarsi ai richiamati precetti normativi ed avvalersi di un soggetto privo di titolo e senza provvedere al suo tesseramento.
In tali termini si sono recentissimamente espresse le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello con la decisione n. 96 dell’11.3.2024, “L’attività di allenatore dei portieri deve essere svolta soltanto da tecnici abilitati, non solo per la prima squadra, ma anche per le squadre Primavera e le squadre giovanili. In tal senso si esprime espressamente l’art. 23 delle NOIF […]. Anche a voler trascurare l’argomento interpretativo che trova radice nella chiarezza del dato testuale, convergenti considerazioni di ordine sistematico inducono a escludere che il possesso dell’abilitazione di allenatore dei portieri sia obbligatoria soltanto per la prima squadra e non anche per le squadre dell’universo giovanile. Nulla, infatti, può indurre a ritenere eludibili nei settori giovanili e dilettantistici le regole poste dal legislatore sportivo a presidio non solo del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, ma anche di specifici interessi meritevoli di particolare attenzione, specie in detti ambiti. […]”.
Delle condotte ascritte ai signori Caputo Vincenzo e Cervino Marco, la società U.S.D. LAVELLO risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Relativamente alla sanzione applicabile, infine, il Collegio ricorda che la stessa deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 1102022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”.
Conseguenza dell’affermato principio è che la sanzione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.
In ragione di quanto precede, il Collegio, ritenute congrue le richieste della Procura Federale, dispone le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Vincenzo Caputo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società USD Lavello, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 marzo 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Pierpaolo Grasso
Depositato in data 29 marzo 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai