F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN-SVE del 27 Marzo 2024 (motivazioni) – US Limite e Capraia ASD / U.S. Pistoiese 1921 SSD arl – Reg. Prot. 20/TFN-SVE

 

Decisione/0029/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0020/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Cristina Fanetti - Componente (Relatore)

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 marzo 2024, su ricorso ex art. 90, comma 1, lett. A) CGS proposto dalla società US Limite e Capraia ASD (204226) nei confronti della US Pistoiese 1921 SSD arl (930876) relativamente al contratto di collaborazione per lo sviluppo dell'attività del Settore Giovanile, stipulato dalle due società in data 23 maggio 2018 e valido fino al 30 giugno 2020, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 6 marzo 2024, notificato e depositato sul PST – FIGC  in data 7 marzo 2024, la società US Limite e Capraia ASD ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna della società US Pistoiese 1921 SSD a r.l. al pagamento, in suo favore, della somma di 175.000,00 oltre iva se dovuta, a titolo di corrispettivo per il trasferimento, a titolo oneroso alla Juventus FC, del calciatore Gianmarco De Biase, in virtù del “Contratto di Collaborazione” e dell’”Accordo Settore Giovanile” entrambi sottoscritti dalle parti in data 23 maggio 2018.

A fondamento della pretesa azionata, la società ricorrente ha dedotto:

1) che in data 23 maggio 2018 tra la US Pistoiese 1921 SSD a r.l. e la US Limite e Capraia ASD è stato stipulato un “Contratto di Collaborazione” al fine dello sviluppo reciproco dell’attività del settore giovanile;

2) che il contratto aveva durata dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2020;

3) che, a margine di tale Contratto, veniva stipulato in pari data un “Accordo settore giovanile” con il quale la US Limite e Capraia ASD si impegnava a gestire, per la stagione sportiva 2018/2019, la parte tecnica, organizzativa ed economica relativa ad una squadra Giovanissimi B Pro 2005 e ad una squadra Giovanissimi Pro regionali 2006, formate entrambe da calciatori tesserati per la US Pistoiese 1921 SSD a r.l.;

4) che la validità del predetto Accordo era stabilita dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 senza possibilità di rinnovo;

5) che l’art. 9 dell’Accordo prevedeva: “relativamente a tutti i calciatori tesserati Pistoiese della squadra in oggetto che saranno in futuro ceduti da Pistoiese a titolo temporaneo e/o definitivo ad altra Società Professionistica Limite avrà diritto, in ogni caso, al 50% del corrispettivo della cessione che le sarà riconosciuto e liquidato da Pistoiese in corrispondenza dei tempi di incasso della cessione”;

6) che tra i calciatori tesserati per la Pistoiese e facenti parte della squadra Giovanissimi B Pro 2005 vi era il calciatore Gianmarco Di Biase, riconfermato dalla Pistoiese nella stagione successiva 2019/2020 e fino al suo trasferimento avvenuto nel gennaio 2023 alla Juventus FC;

7) che il corrispettivo incassato dalla US Pistoiese 1921 SSD a r.l. per il predetto trasferimento sarebbe stato di 350.000,00. Affermava, pertanto, di aver inviato alla US Pistoiese SSD a r.l. pec con la richiesta di corresponsione del 50% del corrispettivo del predetto trasferimento, ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo, ma di non aver ricevuto risposta dall’Ufficio legale della resistente. Sulla scorta di tali deduzioni la Società concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della US Pistoiese 1921 SSD a r.l. al pagamento in suo favore della somma di 175.000,00 oltre IVA se dovuta, o la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa.

Formulava, altresì, istanza istruttoria volta all’acquisizione d’ufficio, ovvero all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti: Variazione di tesseramento ed accordo in bollo stipulato tra Juventus FC e US Pistoiese per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Gianmarco Di Biase nato il 26 novembre 2005, alla Juventus FC in data 30 gennaio 2023, depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A; distinte di gara depositate presso il Comitato Regionale Toscana LND e relative alle gare del campionato Giovanissimi B Pro 2005 della US Pistoiese 1921 a  r.l. nella stagione 2018/2019; chiedeva altresì, l’ammissione di prova per testi.

La US Pistoiese 1921 SDD a r.l., ricevuto il ricorso in data 7 marzo 2024, si costituiva in data 15 marzo 2024 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in virtù di clausola compromissoria di cui all’art. 13 dell’Accordo settore Giovanile ed al punto 6.3.2 del Contratto di collaborazione, nonché per non essere stati i predetti atti depositati e ratificati presso la Federazione. Ancora in via preliminare, eccepiva la violazione del diritto alla difesa ex art. 95 CGS per avere il Tribunale ridotto i termini di fissazione dell’udienza di discussione senza che vi fosse necessità. Nel rito eccepiva l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per mancanza di affiliazione tra le due società e per il mancato deposito del Contratto di collaborazione e dell’Accordo settore giovanile in Federazione. Nel merito, infine, eccepiva l’infondatezza del ricorso per avere il calciatore sempre militato nella propria compagine e comunque per avere l’Accordo termine in data 30 giugno 2019 a fronte del trasferimento del calciatore avvenuto nel gennaio del 2023.

All’udienza del 21 marzo 2024 fissata per la discussione del ricorso, le parti hanno discusso riportandosi alle proprie conclusioni, la difesa della ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione della US Pistoiese 1921 SSD a r.l., la causa è stata trattenuta in decisione.

§ § §

Preliminarmente, deve rilevarsi come la memoria di costituzione depositata dalla US Pistoiese 1921 SSD a r.l. sia inammissibile poiché tardiva, e pertanto se ne dispone lo stralcio.

Ai sensi dell’art. 91, comma 5, CGS, a seguito di notifica del ricorso la controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso.  Come visto in narrativa il ricorso è stato notificato in data 7 marzo 2024, mentre il deposito della memoria di costituzione è del 15 marzo 2024, ovvero oltre i 7 giorni prescritti dalla norma. Ancora in via preliminare, è necessario affermare la giurisdizione di questo Tribunale in relazione alla vicenda oggetto della presente vertenza, sulla scorta anche di precedenti decisioni di questo Tribunale (Dec. n. 77/TFN-SVE 2021/2022).

La previsione di cui all’art. 90 comma 1, del CGS secondo cui il Tribunale Federale a livello nazionale, Sezione Vertenze Economiche, “è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti cui all’art. 26” non può che alludere ad una tutela giurisdizionale ampia e diversificata, diretta a definire le controversie, di natura esclusivamente economica, insorte tra società calcistiche ed anche riconducibili a profili di responsabilità precontrattuale, contrattuale (come nella specie) ed extracontrattuale. Risultano, inoltre, dirimenti anche alcune previsioni di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, ai sensi del quale “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale…i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” che soprattutto, “fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente,, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”. Tali disposizioni trovano naturale compendio nell’art. 47 del CGS, secondo cui “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall’ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo”. Il tutto a conferma del principio generale, risalentemente espresso dall’art. 1 del decreto legge 220/2003, convertito dalla legge 280/2003, secondo cui la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale ulteriormente precisandosi che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono, appunto regolati in base al principio di autonomia, salvi  i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Nella specie si controverte in ordine ad un preteso inadempimento contrattuale, materia che rientra pienamente nel novero delle “controversie di natura economica tra società” di cui all’art. 90 del CGS.

Né tantomeno, per completezza di analisi, si può ritenere che il radicamento della controversia presso il giudice ordinario possa essere prospettato in ragione della clausola sul cd. foro competente di cui all’art. 13 dell’Accordo.

La clausola in questione, infatti, non può essere qualificata alla stregua di una clausola cd compromissoria ai sensi dell’art. 808 c.p.c., che così recita: “le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato”, e comunque, la stessa risulterebbe assorbita dalla competenza del Tribunale Federale come visto sopra.

Radicata così la competenza giudicare nella vertenza in esame, innanzi a questo Tribunale, deve, tuttavia, rilevarsi che nel merito il ricorso appare infondato.

Sul punto dirimente è l’art. 12 dell’Accordo settore giovanile, che stabilisce che lo stesso sarà valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e non sarà rinnovabile tacitamente, limitando l’efficacia dell’Accordo alla sola stagione sportiva 2018/2019.

Né può supplire in questo senso l’art. 9 dell’Accordo, pur invocato dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa.

Lo stesso infatti, non indica alcun ulteriore termine di efficacia della statuizione risolvendosi in una indicazione del tutto generica e come tale inidonea a sostenere l’ultrattività della clausola oltre la scadenza naturale dell’Accordo.

Il calciatore De Biase, tesserato per la US Pistoiese 1921 SSD per la stagione sportiva 2018/2019 ha continuato a militare tra le fila della compagine della resistente anche per le stagioni successive alla scadenza dell’Accordo e precisamente fino al 2023.

Il suo trasferimento alla Juventus FC è avvenuto il 30 gennaio 2023, ovvero a quasi quattro anni dalla scadenza dell’Accordo settore giovanile stipulato con la US Limite e Capraia ASD.

Da ultimo si rileva come, in sede di discussione, la ricorrente abbia precisato di non aver attivato la procedura di cui all’art. 9 in occasione di trasferimenti di altri calciatori ma di aver scelto di attivarla solo in questo caso. Le istanze istruttorie restano assorbite dai motivi di reiezione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando e ritenuta matura la causa per la decisione, rigetta il ricorso proposto dalla società US Limite e Capraia ASD.

Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 marzo 2024.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 27 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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