FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 402/AA del 27/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PALLOTTA A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Michele PALLOTTA, e della società A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE PALLOTTA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gaspare Taddeo Cervinara all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, dopo la gara Sidus Rotondi – Gaspare Taddeo Cervinara disputata in data 11.2.2024 valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, a mezzo di un “post” contenente un comunicato stampa pubblicato in pari data, sulla “pagina” della società denominata “ASD Gaspare Taddeo Cervinara” del social network “facebook”, il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata giornalistica online “tuttocampo.it” sempre in data 11.2.2024, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;

A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA, per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Michele Pallotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele Pallotta in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele Pallotta, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GASPARE TADDEO CERVINARA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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