DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 834 del 03.04.2024 – Delibera – GARA DEL 09/03/2024: ASD Società Sportiva Lazio – ASD ITRIA F.C.
GARA DEL 09/03/2024: ASD Società Sportiva Lazio – ASD ITRIA F.C.
Reclamo proposto da: Itria F.C.
Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore ALESSIO RINALDI in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato e va respinto. Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il nominativo in questione è stato regolarmente tesserato presso la Società convenuta in data 19/07/2023, in epoca dunque antecedente alla disputa dell’incontro svoltosi il 09/03/2024. Ne consegue pertanto che il giocatore Alessio Rinaldi ha preso parte a pieno titolo all’incontro in questione disputatosi il 09/03/2024.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 777 del 13/03/24 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro SOCIETA’ SPORTIVA LAZIO CALCIO A 5 – A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB 4 - 4; b) la tassa del ricorso deve essere incamerata.