F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0192/CSA pubblicata del 9 Aprile 2024 – F.B.C. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. /S.D.D. Casarano Calcio s.r.l.

Decisione/0192/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0245/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0245/CSA/2023-2024, proposto dalla società F.B.C. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. in data 18.03.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff.  100 del 05.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 25.03. 2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi per la reclamante e l'Avv. Mattia Grassani per la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 20.2.2024, la società F.B.C. Gravina soc.coop. sp. dil. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 100 del 5.3.2024) ha respinto il proprio ricorso tendente a far infliggere alla consorella S.D.D. Casarano Calcio s.r.l. la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 3, della gara Casarano – Gravina disputata il 18.2.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone H: ciò per avere schierato, in occasione della gara in questione, il calciatore Nunez Loyola Geremias (nato il 29.4.2005), nonostante che lo stesso non avesse ancora interamente scontato la sanzione della squalifica per tre gare effettive, comminatagli con C.U. n. 428 del 9.5.2023 del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Sicilia.

Il Giudice Sportivo aveva motivato il proprio provvedimento di reiezione sul presupposto che il calciatore, di categoria juniores, tesserato per la società A.S.D. Virtus Ispica 2020 sino al termine della stagione sportiva 2022/2023 e quindi tesserato, nella successiva stagione 2023/2024, dapprima per la società Nuova Igea Virtus A.S.D. e successivamente trasferito, il 7.12.2023, alla S.S.D. Casarano Calcio, avesse scontato la squalifica non partecipando alle prime tre gare del campionato Under 19 juniores (C.R. Sicilia), appunto quale tesserato della Nuova Igea Virtus, compagine con la quale disputava invece regolarmente la quarta giornata del campionato medesimo.

La reclamante sostiene che il Giudice Sportivo aveva violato le disposizioni di cui all’art. 21, commi 6 e 7, C.G.S., ai sensi delle quali, da un lato, le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione e nelle stagioni successive (comma 6) e, dall’altro, che qualora il calciatore al quale è stata inflitta la sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della medesima stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica debba essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza (comma 7).

Avendo il calciatore Nunez Loyola Geremias, successivamente alla sanzione, cambiato società e disputato tutte le gare del campionato di Eccellenza con la prima squadra della Nuova Igea Virtus e, successivamente all’ulteriore trasferimento, le gare del Campionato di serie D con la prima squadra del Casarano Calcio, la reclamante conclude per l’affermazione della posizione irregolare di esso calciatore in occasione della gara Casarano – Gravina del 18.2.2024, alla quale non aveva pertanto titolo per partecipare, con conseguente applicazione della sanzione a carico della società Casarano Calcio della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ex art. 10, comma 6, C.G.S..

Ha resistito il Casarano Calcio con controdeduzioni del 21.3.2024 con le quali evidenzia la correttezza del provvedimento impugnato e l’erronea interpretazione, offerta dalla reclamante, della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 21 C.G.S.. In particolare, sostiene la resistente che, nell’applicazione di tale norma, deve essere sempre privilegiato il principio di c.d. omogeneità della sanzione, nel senso che, permanendo la categoria (giovanile) anche seguito del trasferimento presso altra società, la sanzione (rimediata come calciatore juniores) deve essere scontata appunto nel campionato juniores disputato dalla società di nuova appartenenza.

Conclude pertanto per il rigetto del reclamo e la conferma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo.

Entrambe le società hanno richiamato copiosa giurisprudenza endofederale ed esofederale a sostegno delle rispettive ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va premesso che i fatti all’origine della controversia non sono contestati.

E’ acclarato, cioè, che il calciatore Nunez Loyola Geremias: i) al termine della stagione sportiva 2022/2023, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, venne squalificato per tre giornate effettive di gara con C.U. n. 428 del 9.5.2023 del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Sicilia, quale tesserato per la società A.S.D. Virtus Ispica 2020, con la quale aveva disputato il campionato Juniores Under 19; ii) nella successiva stagione sportiva 2023/2024, si è tesserato dapprima per la società Nuova Igea Virtus e successivamente, dal 9.12.2023, per la società Casarano Calcio; iii) pur a seguito dei suddetti trasferimenti, in quanto nato il 29.4.2005, ha mantenuto la categoria juniores; iv) a seguito del tesseramento con la Nuova Igea Virtus, non ha disputato con tale compagine le prime tre gare del campionato regionale juniores (al quale la Nuova Igea Virtus partecipava) del 6.11.2023, del 13.11.2023 e del 27.11.2023, venendo invece regolarmente schierato in occasione della quarta giornata del medesimo campionato (4.12.2023), prima di essere trasferito al Casarano Calcio; v) ha disputato praticamente tutte le gare ufficiali con la prima squadra sia della Nuova Igea Virtus, sia del Casarano Calcio (tranne una).

Su tali premesse, il reclamo è da ritenersi infondato.

La questione, ormai nota, riguarda più in generale le modalità con le quali devono essere scontate le squalifiche da parte di un calciatore che abbia titolo per partecipare a più campionati disputati dalla propria società di appartenenza.

A tale proposito, la disposizione di cui all’art. 21, comma, 7, C.G.S., a dispetto del suo tenore letterale che, nella prospettazione della reclamante, in caso di cambio di società, imporrebbe sempre e comunque a qualsiasi calciatore di scontare la squalifica nella prima squadra della società di nuova appartenenza, deve invece essere interpretata alla luce della concorrenza dei noti principi di effettività e di omogeneità della sanzione: principi alla cui stregua, fermo restando l’obbligo di scontare la squalifica (effettività), deve essere prevalentemente salvaguardato l’ambito sportivo (campionato o categoria) nel cui contesto la sanzione è maturata (omogeneità). In tal senso si è ripetutamente espresso il Collegio di Garanzia dello Sport:

“Ebbene, la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa Sezione ha non di meno affermato che <i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione della quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato (dec. n. 20/2020)> (Coll. Gar. Sport dec. n. 11/2023).

Tale insegnamento ha trovato applicazione anche nella più recente giurisprudenza endofederale: “in estrema sintesi, se il calciatore si trova ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo” (Corte Sportiva App., dec. n. 23 stag. sport. 2023/2024).

Nei medesimi termini aveva già avuto modo di esprimersi la Corte Federale di Appello, a Sezioni Unite, con la dec. n. 105 stag. sport. 2022/2023: “Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove invece il tesserato, nella successiva stagione, non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società”.

Si tratta, pertanto, di orientamento ormai consolidato, alla cui stregua il calciatore che, pur cambiando società, mantiene la categoria di appartenenza, deve scontare la squalifica nel relativo campionato di categoria, indipendentemente dal fatto che possa avere titolo per partecipare a campionati diversi, essendo stato correttamente osservato, seppure a proposito della non dissimile ipotesi del “fuori quota”, che “in tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare “indifferentemente in più categorie”, ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare (campionato nazionale juniores, prima squadra, etc.”(Corte Federale App., cit.).

Da ciò consegue che il calciatore Nunez Loyola Geremias, avendo mantenuto la categoria juniores a seguito del trasferimento dalla società A.S.D. Virtus Ispica 2020 alla società Nuova Igea Virtus, ha regolarmente scontato la squalifica a suo tempo comminatagli, non partecipando alle prime tre gare del campionato juniores disputate dalla nuova società di appartenenza. Del resto, se così non fosse, sarebbe a dir poco assurdo e incompatibile con il principio di effettività/afflittività della sanzione, che un calciatore juniores, squalificato nel contesto di tale campionato, per il solo fatto di aver cambiato società, possa impunemente continuare a giocare nel medesimo campionato, sul presupposto di dover scontare la squalifica in una prima squadra nella quale potrebbe in ipotesi giammai essere utilizzato.

Nel caso di specie, l’anzidetto quadro di riferimento non muta per il fatto che il calciatore sia stato sanzionato non già per una condotta di gioco, bensì per una violazione disciplinare: ciò che rileva, difatti, è che la sanzione deve essere scontata in ambito sportivo e tale ambito non può che coincidere con il campionato al quale il calciatore, per categoria di appartenenza, “deve” appunto partecipare, laddove la prima squadra resta invece un’ipotesi del tutto eventuale affidata alla mera discrezionalità della società di nuova appartenenza.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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