F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0195/CSA pubblicata del 9 Aprile 2024 – Alcione Milano SSD a R.L.

Decisione/0195/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0259/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0259/CSA/2023-2024, proposto dalla società Alcione Milano SSD a rl in data 19.03.2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 69 del 12.03.2024;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.03.2024, il Dott. Antonino Tumbiolo e uditi l'Avv. Francesca Auci e il Sig. Campisi Luisito Matteo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Alcione Milano SSD a RL. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta all'allenatore Campisi Luisito Matteo in relazione alla gara di Campionato Juniores Nazionale Girone B, Pro Vercelli 1892 Srl Alcione Milano Ssd A rl (cfr. Com. Uff. n.  69 del 12.03.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Campisi Luisito Matteo la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Espulso per aver protestato all'indirizzo di un A.A. con eccessiva veemenza. Alla notifica del provvedimento reiterava le proteste e ritardava l'uscita dal terreno di gioco così ostacolando la ripresa della gara.".

Sostiene la società reclamante, anche con l'intervento tecnico in udienza dell'avv. Francesca Auci, e con la ricostruzione dei fatti offerta dal sig. Campisi Luisito Matteo, che, dall’esame degli atti ufficiali e dell’effettivo comportamento posto in essere dall'allenatore, risulterebbe che la condotta di quest'ultimo e la frase pronunciata all’indirizzo della terna arbitrale non sarebbero tali da integrare una condotta ingiuriosa, ovvero irriguardosa, dovendosi la stessa considerare un'opinione, espressa entro i limiti del diritto di critica, che si concretizza in un giudizio che, come tale, non può essere rigorosamente obiettivo.

La società reclamante conclude con la richiesta di rideterminare la sanzione, anche in applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 marzo 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta dell'allenatore è così descritta: "Il Signor Campisi Luisito Matteo dopo essere stato richiamato dall'Assistente AA1 rispondeva allo stesso: 'Stai zitto, oggi non avevo voglia di stare qua ad essere arbitrato da una terna così oscena'. Espulso, quindi, su segnalazione dell'AA1 continuava a ripetere di essere lì (alla partita) in vacanza e quindi di non voler abbondare il terreno d gioco. Dopo alcuni attimi decide di abbandonare la panchina (con molta calma), impedendo la ripresa del gioco per circa 90 secondi."

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte con il reclamo, ritiene che quest’ultimo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ai fini della decisione della presente controversia, non può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S., nella sua nuova formulazione, come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, che prevede una sanzione minima edittale di 4 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Considerando, tuttavia, la dinamica e le modalità complessive della condotta dell'allenatore ed il tenore delle frasi profferite, la Corte ritiene, anche in applicazione dell'art. 16 C.G.S., di ridurre la squalifica a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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