FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 404/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BOSCHETTO TOMASI ASD ALTO VICENTINO FUTSAL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 433 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BOSCHETTO, Antonio TOMASI, e della società A.S.D. ALTO VICENTINO FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO BOSCHETTO, iscritto nell’albo dei tecnici con la qualifica di allenatore di Calcio a 5 Uefa B, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Altovicentino Futsal, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 28 bis, comma 1, 33, comma 1, 37, comma 1, e 39, lettera La) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dagli artt. 23, comma 2, 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2023-24, quantomeno sino alla data del 19 novembre 2023, l’attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. Altovicentino Futsal, partecipante al campionato di serie A2 Elite di Calcio a 5, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione di “allenatore di calcio a 5 Uefa A”, e comunque fosse privo di regolare tesseramento;
ANTONIO TOMASI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altovicentino Futsal, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 28 bis, comma 1, e 39, lettera La), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, per aver affidato nella stagione sportiva 2023 – 2024, quantomeno sino alla data del 19 novembre 2023, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di serie A2 Elite di Calcio a 5, al sig. Marco Boschetto, tecnico con la qualifica di allenatore di Calcio a 5 Uefa B, sebbene quest’ultimo non fosse in possesso della prescritta abilitazione di “allenatore di Calcio a 5 Uefa A”, e comunque fosse privo di regolare tesseramento;
A.S.D. ALTO VICENTINO FUTSAL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Tomasi e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Marco Boschetto ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco BOSCHETTO e Antonio TOMASI, in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALTO VICENTINO FUTSAL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 70 (settanta) giorni di squalifica per il Sig. Marco BOSCHETTO, di 70 (settanta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Antonio TOMASI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ALTO VICENTINO FUTSAL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.