FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 406/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PALATELLA ORLANDELLA ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 458 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Romano PALATELLA, Felice ORLANDELLA, e della società ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROMANO PALATELLA, all’epoca dei fatti iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come calciatore per la società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2023-2024 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, militante nel Campionato di 2^ Categoria, benché iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato unicamente come calciatore per la società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

FELICE ORLANDELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, omesso di provvedere al tesseramento in qualità di tecnico del sig. Romano Palatella, affidandogli la conduzione della prima squadra della società A.S.D. Atletico San Sossio militante nel Campionato di 2^ Categoria, il quale benché iscritto all’Albo del Settore Tecnico è tesserato unicamente come calciatore per la società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Felice Orlandella e Romano Palatella;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Romano PALATELLA e Felice ORLANDELLA, e dal Sig. Gerardo De Cristofaro, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Romano PALATELLA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Felice ORLANDELLA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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