FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 408/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BERNARDI SSD TRE CROCI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Francesco BERNARDI, e della società SSD TRE CROCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO BERNARDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Tre Croci, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 31 ottobre 2023, tramite il servizio di messaggistica del social network Instagram, inviato all’arbitro della gara ASD Tarquinia Calcio 1929 - SSD Tre Croci del 29.12.2023 valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria, nel corso della quale era stato espulso, messaggi dal tenore offensivo e minaccioso;

SSD TRE CROCI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti decritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Bernardi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Natali, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD TRE SCROCI, e dal Sig. Francesco BERNARDI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco BERNARDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD TRE CROCI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it